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I
crediti di un’impresa possono essere riconducibili a due differenti
categorie:
I
crediti di natura finanziaria sono indicati in bilancio tra le immobilizzazioni
finanziarie
(Stato
Patrimoniale – Attività – Immobilizzazioni – Immobilizzazioni
finanziarie - crediti- B.III.2).
I
crediti di natura commerciale sono indicati in bilancio nell’attivo
circolante (Stato Patrimoniale – Attività – Attivo circolante-
Crediti - C.II).
Il
codice civile, all’art.2426 punto 8, stabilisce che i crediti devono
essere iscritti in bilancio in base al presumibile valore di
realizzazione. E’ questo un criterio che deve essere applicato a tutti
i crediti esposti in bilancio, sia quelli di natura finanziaria che quelli
di natura commerciale.
Per
i crediti di sicura esigibilità, il presunto valore di realizzazione
equivale al valore nominale, mentre per i crediti di dubbia esigibilità
occorrerà procedere ad una svalutazione specifica.
L’accantonamento
al fondo svalutazione crediti deve essere tale da garantire la copertura di:
-
perdite
per inesigibilità già manifestatesi;
-
perdite
per inesigibilità non ancora manifestatesi, ma temute o
latenti;
-
perdite
che si potranno subire su crediti ceduti a terzi per i quali
sussiste ancora un’obbligazione di regresso.
Le
svalutazioni dei crediti effettuate, dal punto di vista civilistico,
al fine di effettuare la valutazione dei crediti al presunto valore di
realizzazione, vanno imputate al conto economico:
alla
voce B.10.d –(Conto Economico – Costi della produzione –
Ammortamenti e svalutazioni- Svalutazione dei crediti compresi
nell’attivo circolante e nelle disponibilità) nel caso di crediti
di natura commerciale iscritti nell’attivo circolante;
alla
voce D.19.b - (Conto Economico – Rettifiche di valore delle attività
finanziarie –Svalutazioni – Svalutazioni di immobilizzazioni che non
costituiscono partecipazioni) nel caso di crediti di natura
finanziaria iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie.
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