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Svalutazione crediti - riflessi sul conto economico

 


 
 
 
Approfondimento del 14.07.2010

 

I crediti di un’impresa possono essere riconducibili a due differenti categorie:

 

  • crediti di natura finanziaria;

  • crediti di natura commerciale.

 

I crediti di natura finanziaria sono indicati in bilancio tra le immobilizzazioni finanziarie

(Stato Patrimoniale – Attività – Immobilizzazioni – Immobilizzazioni finanziarie - crediti- B.III.2).

 

I crediti di natura commerciale sono indicati in bilancio nell’attivo circolante (Stato Patrimoniale – Attività – Attivo circolante- Crediti - C.II).

 

Il codice civile, all’art.2426 punto 8, stabilisce che i crediti devono essere iscritti in bilancio in base al presumibile valore di realizzazione. E’ questo un criterio che deve essere applicato a tutti i crediti esposti in bilancio, sia quelli di natura finanziaria che quelli di natura commerciale.

 

Per i crediti di sicura esigibilità, il presunto valore di realizzazione equivale al valore nominale, mentre per i crediti di dubbia esigibilità occorrerà procedere ad una svalutazione specifica.

 

L’accantonamento al fondo svalutazione crediti deve essere tale da garantire la copertura di:

  • perdite per inesigibilità già manifestatesi;

  • perdite per inesigibilità non ancora manifestatesi, ma temute o latenti;

  • perdite che si potranno subire su crediti ceduti a terzi per i quali sussiste ancora un’obbligazione di regresso.

 

Le svalutazioni dei crediti effettuate, dal punto di vista civilistico, al fine di effettuare la valutazione dei crediti al presunto valore di realizzazione, vanno imputate al conto economico:

 

alla voce B.10.d –(Conto Economico – Costi della produzione – Ammortamenti e svalutazioni- Svalutazione dei crediti compresi nell’attivo circolante e nelle disponibilità) nel caso di crediti di natura commerciale iscritti nell’attivo circolante;

 

alla voce D.19.b - (Conto Economico – Rettifiche di valore delle attività finanziarie –Svalutazioni – Svalutazioni di immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni) nel caso di crediti di natura finanziaria iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie.

 
   

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