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Secondo
quanto dispone il codice civile, i crediti devono essere iscritti in
bilancio al presunto valore di realizzo (art. 2426 punto 8).
Le
norme fiscali, prevedono, all’art.106 del TUIR, che le svalutazioni dei
crediti risultanti in bilancio, per l'importo non coperto da garanzia
assicurativa, che derivano dalle cessioni di beni e dalle prestazioni di
servizi, sono deducibili in ciascun esercizio nel limite dello
0,50 per cento del valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi.
Nel computo del limite si tiene conto anche di accantonamenti per rischi su
crediti. La deduzione non è più ammessa quando l'ammontare
complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti ha raggiunto il 5
per cento del valore nominale o di acquisizione dei crediti risultanti
in bilancio alla fine dell'esercizio.
Vediamo
come queste due norme si collegano tra loro e lo facciamo attraverso alcuni
esempi.
Esempio
1.
l’impresa
ha iscritti in contabilità i seguenti dati:
crediti
verso clienti per 50.000 euro;
fondo
svalutazione crediti 1.000 euro.
Al
termine dell’esercizio, l’impresa ritiene che il presunto valore di
realizzo dei crediti da iscrivere in bilancio sia di 48.750 euro.
Essa,
dunque, effettua un accantonamento al fondo svalutazione crediti pari a 250
euro in modo da avere contabilmente i seguenti
dati:
crediti
verso clienti per 50.000 euro;
accantonamento
a fondo svalutazione crediti 250;
fondo
svalutazione crediti 1.250 euro.
Presunto
valore di realizzo da indicare in bilancio:50.000 – 1.250 = 48.750.
La
svalutazione dei crediti effettuata contabilmente è pienamente deducibile
sotto il profilo fiscale, in quanto viene rispettato il limite dello 0,50%
del valore nominale dei crediti (50.000 x 0,50% = 250).
Essendo,
in questo caso, la svalutazione civilistica uguale a quella fiscale,
essa viene:
Supponiamo
ora che all’impresa si presenti un’altra situazione.
Esempio
2.
l’impresa
ha iscritti in contabilità i seguenti dati:
crediti
verso clienti per 50.000 euro;
fondo
svalutazione crediti 1.000 euro.
Al
termine dell’esercizio, l’impresa ritiene che il presunto valore di
realizzo dei crediti da iscrivere in bilancio sia di 48.000 euro.
Essa,
dunque, effettua un accantonamento al fondo svalutazione crediti pari a
1.000 euro in modo da avere contabilmente i
seguenti dati:
crediti
verso clienti per 50.000 euro;
accantonamento
a fondo svalutazione crediti 1.000;
fondo
svalutazione crediti 2.000 euro.
Presunto
valore di realizzo da indicare in bilancio: 50.000 – 2.000 = 48.000.
La
svalutazione dei crediti effettuata contabilmente non è interamente
deducibile sotto il profilo fiscale, in quanto viene superato il limite
dello 0,50% del valore nominale dei crediti (50.000 x 0,50% = 250).
In
questo caso, la svalutazione civilistica è superiore rispetto a
quella fiscale, quindi:
-
contabilmente
si iscrivono 1.000 euro alla voce B.10.d del conto economico;
-
fiscalmente
sono deducibili solamente 250 euro. L’eccedenza tra i due valori (pari
a 750 euro) genera una variazione in aumento da riportare in
dichiarazione dei redditi.
Non
è possibile, invece, effettuare una svalutazione fiscale superiore rispetto
a quella civilistica.
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