IL BILANCIO DELLE MICRO-IMPRESE

UN ESAME DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELL'ART.2435-TER DEL CODICE CIVILE

Aggiornato al 17.10.2024

L'art.2435-ter del Codice civile disciplina la materia del bilancio d’esercizio per una particolare categoria di piccole imprese definite dal legislatore micro-imprese.

Vediamo di seguito cosa prevede la norma.


MICRO-IMPRESE

Sono considerate micro-imprese:
  • le società che non abbiano emesso titoli negoziati in mercati regolamentati:
    • nel primo esercizio di attività se non sono superati due dei limiti indicati nella tabella che segue;
    • nei successivi se, per due esercizi consecutivi, non sono superati due dei limiti indicati nella tabella che segue.


LIMITI

Totale attivo Stato Patrimoniale Ricavi delle vendite e delle prestazioni Dipendenti medi durante l'esercizio

175.000

350.000

5



Il D.Lgs. n.125/2024 ha recepito la Direttiva UE 2023/2775 innalzando i limiti sopra visti. I nuovi limiti per il bilancio delle microimprese sono:

  • totale attivo dello Stato Patrimoniale: 220.000 euro;
  • ricavi delle vendite e delle prestazioni: 440.000 euro;
  • dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5.

Non è chiaro quando entreranno in vigore i nuovi limiti del bilancio abbreviato, anche se il decreto è già legge. Si stima che si applicheranno a partire dagli esercizi successivi al 2023.


SCHEMI DI BILANCIO

Redigono un bilancio composto da:

  • Stato Patrimoniale in forma abbreviata;
  • Conto Economico in forma abbreviata.

Non presentano:
  • il Rendiconto finanziario.

  • la Nota integrativa
    se in calce allo Stato Patrimoniale sono indicati:
    • l’importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo Stato Patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie prestate;
    • gli impegni esistenti in materia di trattamento di quiescienza e simili;
    • gli impegni assunti nei confronti di controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime;
    • l’ammontare dei compensi delle anticipazioni e dei crediti concessi agli amministratori e ai sindaci, cumulativamente per ciascuna categoria precisando il tasso d’interesse, le principali condizioni e gli importi eventualmente rimborsati, cancellati o oggetto di rinuncia;
    • gli impegni assunti per conto di amministratori e sindaci per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate.
  • la Relazione sulla gestione
    se in calce allo Stato Patrimoniale sono indicati:
    • numero e valore nominale delle azioni proprie, delle azioni o quote di società controllanti possedute dalla società, anche per tramite società fiduciaria o interposta persona, con l’indicazione della parte di capitale corrispondente;
    • numero e valore nominale delle azioni proprie, delle azioni o quote di società controllanti acquistate o alienate dalla società, nel corso dell’esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con indicazione della corrispondente parte di capitale, dei corrispettivi e dei motivi degli acquisti e delle alienazioni.


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NON APPLICANO LE SEGUENTI DISPOSIZIONI

  • Se, in casi eccezionali, l’applicazione di una disposizione in tema di bilancio è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, essa non deve essere applicata motivando la deroga in Nota integrativa. Gli eventuali utili derivanti dalla deroga devono essere iscritti in una riserva non distribuibile.
  • Norme sulla valutazione degli strumenti finanziari derivati (art. 2426, comma 1, punto 11-bis).


CESSAZIONE DEL BENEFICIO DI REDIGERE IL BILANCIO SECONDO TALI REGOLE

Quando per il secondo esercizio consecutivo vengono superati due dei limiti precedenti.

Occorre redigere il bilancio in forma abbreviata o il bilancio ordinario a seconda dei casi.


ENTRATA IN VIGORE DELLA NORMA

Il bilancio delle micro-imprese è entrato in vigore il 1° gennaio 2016

 
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