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Esaminiamo, in questo
approfondimento, le regole fiscali sulla deducibilità delle perdite su
crediti in tre ipotesi particolari:
CREDITI DI MODESTO VALORE
Come è noto le perdite su crediti sono
deducibili se risultano da elementi certi e precisi. Per i crediti
commerciali di modesto valore l’Amministrazione finanziaria ha ammesso,
che la deduzione della relativa perdita nel periodo in cui essa si
verifica, possa prescindere dalla ricerca di rigorose prove formali, nella
considerazione che la lieve entità dei crediti può consigliare le aziende a
non intraprendere azioni di recupero che comporterebbero il sostenimento di
ulteriori oneri.
Va osservato che un credito va considerato di
importo modesto in relazione all'entità del portafoglio dell’impresa (R.M.
124 del 06/08/1976).
CREDITI ESTERI
Per quanto concerne i crediti vantati nei
confronti di debitori esteri va osservato, innanzitutto che l’art.101
del TUIR non effettua alcuna distinzione in funzione della localizzazione
del debitore. Pertanto, dalla lettera della norma, non emerge alcuna
sostanziale differenziazione nella deduzione
delle perdite su crediti vantati nei confronti
di debitori esteri rispetto alle perdite su crediti verso debitori residenti
in Italia.
Per quanto riguarda l’ipotesi di procedure
concorsuali sarà necessario verificare che il debitore estero sia
assoggettato ad una procedura concorsuale assimilabile a una di quelle
previste dalla norma italiana secondo l’ordinamento del paese di
appartenenza.
Nelle ipotesi diverse da procedure
concorsuali, soprattutto nei casi di debitori localizzati in un paese non
appartenente all’Unione europea o in uno stato o territorio avente regime
fiscale privilegiato, è necessario valutare attentamente gli elementi certi
e precisi in funzione dei quali può essere riconosciuta la deduzione delle
perdite dal reddito d’impresa.
In particolare si dovrà dimostrare la
definitività della perdita del credito, conformemente agli strumenti
giuridici previsti nello Stato del debitore.
Può essere considerato elemento certo e
preciso per la deduzione della perdita la dichiarazione di insolvenza dei
debitori stranieri emesse dalla SACE (Istituto per i servizi assicurativi
del Commercio estero) (C.M. 39 del 10/05/2002).
CREDITI COPERTI DA POLIZZA
ASSICURATIVA
Per i crediti assistiti da
polizza assicurativa a copertura di eventuali perdite, non è consentita la
deduzione dell'eventuale perdita (R.M. 217 del 19/04/1979). |