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Il Codice civile impone l’obbligo di tenuta
del libro inventari a tutti gli imprenditori commerciali, con
la sola esclusione dei piccoli imprenditori.
Infatti, l’art. 2214 del Codice civile
prevede che l’imprenditore commerciale ha l’obbligo di tenuta del libro
giornale, del libro degli inventari e delle altre scritture contabili
richieste dalla natura e dalla dimensioni dell’impresa.
L’obbligo, come si è detto, non riguarda i
piccoli imprenditori ovvero gli artigiani, i coltivatori diretti del
fondo, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un’attività
professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei
componenti della famiglia (art.2083 del Codice civile).
Riguarda, invece, tutti gli imprenditori, cioè
coloro che esercitano professionalmente un’attività economica organizzata
al fine della produzione o dello scambio di beni e servizi (art.2082 del
Codice civile) qualora si tratti di imprese commerciali.
Sono imprese commerciali quelle che esercitano
una delle attività indicate all’art.2195 del Codice civile, ovvero:
-
un’attività industriale diretta alla
produzione di beni e servizi;
-
un’attività intermediaria nella
circolazione di beni;
-
un’attività di trasporto per terra,
per acqua, per aria;
-
un’attività bancaria o assicurativa;
-
altre attività ausiliarie rispetto
alle precedenti (come, ad esempio, le attività di mediazione).
L’art. 2217 del Codice civile dispone che “l’inventario
deve redigersi all’inizio dell’esercizio dell’impresa e successivamente ogni
anno, e deve contenere l’indicazione e la valutazione delle attività e delle
passività relative all’impresa nonché delle attività e delle passività
dell’imprenditore estranee alla medesima. L’inventario si chiude con il
bilancio e con il conto dei profitti e delle perdite, il quale deve
dimostrare con evidenza e verità gli utili conseguiti o le perdite subite.
Nelle valutazioni di bilancio l’imprenditore deve attenersi ai criteri
stabiliti per i bilanci delle società per azioni in quanto applicabili.
L’inventario deve essere sottoscritto dall’imprenditore entro 3 mesi
dal termine per
la presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini delle imposte
dirette.
Dalla lettura della norma si evince che
esistono due tipi di inventari:
-
l’inventario iniziale;
-
l’inventario annuale.
L’inventario iniziale è redatto
all’inizio dell’esercizio dell’impresa. Si tratta di un inventario redatto
una sola volta: di norma, quando l’impresa inizia la propria attività.
Tuttavia potrebbe essere redatto anche nel caso in cui l’impresa passa dal
regime di contabilità semplificata al regime di contabilità ordinaria. In
questa ipotesi si configurerebbe il passaggio dalla piccola impresa (art.2083
del Codice civile) all’impresa non piccola (art.2082 del Codice civile).
L’inventario annuale viene redatto al
termine di ciascun esercizio e, dunque, è un inventario ordinario:
compilato cioè regolarmente ad una certa scadenza.
La data alla quale si riferisce l’inventario è
la data di chiusura dell’esercizio. L’esercizio coincide, il più
delle volte, con l’anno solare, ma può anche essere fissato ad un’altra
data. In tutti i casi nei quali l’esercizio coincide con l’anno solare la
data alla quale fa riferimento l’inventario è il 31 dicembre di ciascun
anno.
Nel libro inventari occorre riportare:
-
la descrizione analitica delle singole
attività e passività con la loro valutazione. Questi dati
costituiscono l’inventario vero e proprio;
-
il bilancio, ovvero Stato patrimoniale,
Conto economico e Nota integrativa.
L’inventario va sottoscritto da parte
dell’imprenditore individuale o da parte dell’amministratore,
nel caso di società.
In passato, il libro inventari, prima di
essere posto in uso, doveva essere numerato progressivamente in ogni pagina
e bollato in ogni foglio dall’ufficio registro delle imprese o da un notaio.
La L. 383/2001 ha soppresso l’obbligo di
vidimazione del libro inventari: di conseguenza, rimane solamente l’obbligo
di numerare progressivamente le pagine. Tale numerazione viene effettuata
direttamente dal soggetto utilizzatore.
La numerazione delle pagine deve essere
progressiva per anno, intendendo l’anno cui fa riferimento la contabilità e
non quello di stampa. Il numero deve essere preceduto dall’anno (es. 2008/1,
2008/2, ecc.) e deve essere apposto prima della messa in uso o durante la
fase di stampa. Qualora le annotazioni occupino ogni anno solo poche pagine,
l’indicazione dell’anno può essere omessa.
Prima di utilizzare il libro inventari è
necessario pagare l’imposta di bollo.
La misura di tale imposta varia a seconda che
l’impresa sia soggetta, o meno, al pagamento della tassa di concessione
governativa per la numerazione e bollatura di libri e registri. Nella
tabella sottostante riportiamo la misura dell’imposta di bollo:
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Misura dell’imposta di bollo per il libro
inventari |
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Imprese soggette al pagamento
della tassa di concessione governativa su libri e registri |
€ 14,62 |
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Imprese non soggette al pagamento
della tassa di concessione governativa su libri e registri |
€ 29,24 |
L’imposta di bollo, nella misura appena
vista, deve essere corrisposta per ogni 100 fogli o frazione.
L’imposta di bollo può essere pagata in due
modi diversi:
-
applicando una marca sulla prima o sull’
ultima pagina del libro inventari;
-
utilizzando il modello F23. In questo
secondo caso il codice tributo da usare è 458 T - "imposta di bollo su
libri e registri" . Gli estremi del pagamento devono essere indicati sulla
prima pagina del libro inventari.
L’imposta deve essere pagata prima di
effettuare le annotazioni sulla prima pagina del registro.
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