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L’espressione
autoconsumo viene normalmente usata per intendere la destinazione
di beni o servizi dell’impresa al consumo personale o familiare
dell’imprenditore o per finalità estranee all’impresa.
Si
parla in questi casi di autoconsumo esterno.
A
questo si affianca l’autoconsumo cosiddetto interno, cioè
il consumo di beni o servizi, normalmente destinati alla vendita,
all’interno dell’impresa per finalità legate all’attività economica
esercitata.
Esempio.
L’imprenditore
che produce attrezzature minute destinate al mercato, utilizza parte di esse
nei propri reparti di produzione.
In
questa ipotesi si parla di autoconsumo interno.
L’autoconsumo
interno è irrilevante ai fini IVA.
Soffermiamoci
quindi ad esaminare l’autoconsumo esterno.
Esempio.
L’imprenditore
che produce capi di abbigliamento ne preleva alcuni per i propri bisogni
familiari.
L’autoconsumo
esterno è considerato, in linea di massima, un’operazione
imponibile ai fini IVA.
Vediamo
di chiarire meglio le diverse ipotesi che si possono avere e come esse vanno
considerate ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.
CESSIONI
DI BENI
La
destinazione dei beni all’uso o al consumo personale o familiare
dell’imprenditore o di coloro che esercitano un’arte o
professione o ad altre finalità estranee all’esercizio
dell’impresa o dell’arte o della professione viene assimilata ad
una vera e propria cessione di beni (art.2 del DPR 633/72) e di
conseguenza essa è imponibile ai fini IVA.
Questa
regola si applica anche nel caso in cui la destinazione dei beni all’uso
personale o familiare o a finalità estranee all’attività economica
esercitata venga determinata da cessazione dell’attività.
Esempio.
Il
commerciante al minuto di prodotti hardware, che chiude la propria attività,
preleva dal magazzino alcuni computers per destinarli all’uso personale.
Ci
troviamo di fronte ad un’operazione imponibile.
La
destinazione del bene al consumo personale o familiare dell’imprenditore o
del professionista o a finalità estranee all’attività esercitata non
viene considerata imponibile nel caso in cui al momento
dell’acquisto o dell’importazione del bene non è stata detratta l’IVA
in quanto indetraibile oggettivamente o soggettivamente o per scelta del
contribuente.
PRESTAZIONE
DI SERVIZI
Le
prestazioni di servizi effettuate dall’imprenditore per l’uso
personale o familiare o effettuate a titolo gratuito per altre finalità
estranee all’esercizio dell’impresa sono assimilate alle prestazioni
di servizi a condizione che il loro valore sia superiore a 25,82 euro
(art.3 del DPR 633/72) e di conseguenza sono imponibili ai fini IVA.
Non
viene invece, considerata imponibile, l’autoconsumo di
servizi da parte dell’artista o del professionista.
Anche
in questo caso vale la regola che l’imponibilità sussiste solamente a
condizione che sia stata detratta l’IVA relativa ai beni o servizi
utilizzati per l’esecuzione del servizio stesso.
Inoltre
non sono imponibili ai fini IVA, la destinazione a finalità estranee
all’impresa delle somministrazioni nelle mense aziendali e delle
prestazioni di trasporto, didattiche, educative e ricreative, di assistenza
sociale e sanitaria, a favore del personale dipendente, nonché delle
operazioni di divulgazione pubblicitaria svolte a beneficio delle attività
istituzionali di enti e associazioni che senza scopo di lucro perseguono
finalità educative, culturali, sportive, religiose e di assistenza e
solidarietà sociale, nonché delle organizzazioni non lucrative di utilità
sociale (ONLUS), e delle diffusioni di messaggi, rappresentazioni, immagini
o comunicazioni di pubblico interesse richieste o patrocinate dallo Stato e
da enti pubblici.
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