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Nel bilancio redatto secondo i principi
contabili internazionali, le attività si distinguono in attività
correnti e attività non correnti.
Le immobilizzazioni, sia esse materiali
che immateriali, di norma, fanno parte delle attività non correnti.
Nella sola ipotesi in cui si tratti di attività non correnti possedute per
la vendita esse devono essere classificate separatamente in bilancio e per
esse cessa l’ammortamento.
Lo IAS 16 e lo IAS 38 non
prevedono delle rigide categorie. Lo IAS 16 si limita a fornire degli esempi
di come le immobilizzazioni materiali possono essere esposte in bilancio,
indicando a tale proposito la seguente distinzione:
Lo IAS 1 non richiede obbligatoriamente che le
diverse categorie di immobilizzazioni vengano distintamente indicate nello
Stato patrimoniale essendo possibile che ciò sia fatto nelle note che
accompagnano il bilancio. Tuttavia nel caso in cui vi sono singole categorie
di immobili, impianti e macchinari o di attività immateriali valutate
diversamente rispetto alle altre, esse devono essere indicate in modo
separato nello Stato patrimoniale: ciò si verifica, ad esempio, se talune
immobilizzazione sono valutate al costo e altre con il modello della
rideterminazione, come si dirà tra breve.
Va sottolineato, invece, che è richiesta una
separata indicazione degli immobili detenuti a titolo di investimento.
In linea di massima le categorie individuate
dal Codice civile possono essere ritenute valide anche ai fini dei principi
contabili internazionali. Le sole eccezioni sono rappresentante, per ciò che
concerne le immobilizzazioni materiali:
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dai terreni, che devono sempre essere
contabilizzati separatamente anche quando sono acquistati insieme ai
fabbricati;
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dalle immobilizzazioni in corso e
dagli acconti che non necessariamente devono essere indicati a
parte.
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