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Le norme fiscali,
allo stesso modo di quanto previsto dai principi contabili nazionali,
considerano ammortizzabili i fabbricati industriali. Per quanto
riguarda i fabbricati civili, invece, essi non sono ammortizzabili
se rappresentano una forma di investimento, mentre sono ammortizzabili
se hanno un carattere accessorio rispetto a quelli strumentali e, di
conseguenza, possono essere considerati indirettamente strumentali
per l’impresa. Un esempio potrebbe essere dato dalla casa data in uso al
custode.(R.M. 885 del 4/2/82).
I fabbricati non
strumentali per l’impresa, e quelli non destinati alla vendita, di
conseguenza concorrono alla formazione del reddito sulla base delle
risultanze catastali senza che vi sia la possibilità da parte dell’azienda
di dedurre spese o altri componenti negativi.
Nel caso di imprese
soggette ad IRPEF, per i fabbricati utilizzati promiscuamente
dall'imprenditore è deducibile una somma pari al 50% per cento della
rendita catastale o del canone di locazione, anche finanziaria, a
condizione che il contribuente non disponga di altro immobile adibito
esclusivamente all'esercizio dell'impresa.
Gli immobili utilizzati
dall’impresa, sia in modo esclusivo che promiscuo, ma non iscritti
nell’inventario non si considerano beni strumentali dell’impresa e, dunque,
non sono soggetti ad ammortamento. |
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