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Il valore dei fabbricati da iscrivere in
bilancio è rappresentato, secondo il Codice civile e i principi contabili
nazionali, dal costo di acquisto, nel caso di acquisto da terzi o dal
costo di fabbricazione, nel caso di costruzione in economia.
Gli IAS ammetto l’iscrizione in bilancio,
oltre che con il criterio del costo anche con il criterio del fair value.
L’Oic16 elenca, a titolo di esempio, tra gli
oneri accessori di diretta imputazione capitalizzabili nel costo dei
fabbricati, le spese notarili per la redazione dell'atto di acquisto, le
tasse per la registrazione dell'atto, gli onorari per la progettazione
dell'immobile, i costi per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria
poste dalla legge obbligatoriamente a carico del proprietario, i compensi
di mediazione.
Secondo lo IAS 16 il fair value dei
fabbricati è rappresentato, solitamente dagli ordinari parametri di mercato,
mediante una perizia che è normalmente svolta da periti
professionalmente qualificati. Tuttavia la perizia non è richiesta
obbligatoriamente.
La regola generale in materia di ammortamento
è che, nella determinazione del reddito d’impresa, sono deducibili
esclusivamente le quote di ammortamento relativamente ai fabbricati
industriali.
L’Oic16, prevede per i fabbricati civili
due criteri distinti:
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i fabbricati civili aventi carattere
accessorio rispetto a quelli strumentali e indirettamente strumentali
all’impresa sono assimilati ai fabbricati industriali e di
conseguenza devono essere ammortizzati;
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i fabbricati civili che rappresentano
un’altra forma di investimento possono essere ammortizzati. Nel
caso la direzione aziendale decida di procedere al loro ammortamento essi
devono essere ammortizzati in base ad un piano di ammortamento che deve
presentare le stesse caratteristiche previste per le altre
immobilizzazioni materiali.
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