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Come è noto i terreni sono fiscalmente
indeducibili, salvo alcune rare eccezioni. I fabbricati, invece, sono
ammortizzabili, per lo meno nell’ipotesi di fabbricati industriali. Ma il
terreno sul quale è costruito un fabbricato va ammortizzato insieme ad esso
o no?
Fiscalmente la materia è stata oggetto
di una modifica normativa con l’introduzione del D.L. 233/2006, prima e del
D.L. 262/2006, dopo. In base a tali disposizioni le aree sulle quali
insistono dei fabbricati strumentali non sono più ammortizzabili. Si
sovverte, così, quello che era l’orientamento precedente in base al quale si
riteneva che il terreno sul quale è costruito un immobile strumentale fosse
ammortizzabile insieme con il relativo fabbricato in base alle aliquote
stabilite per esso.
La norma attuale si applica ai terreni
relativi a tutti i fabbricati strumentali, tanto per destinazione che per
natura.
Per procedere al calcolo delle quote di
ammortamento deducibili relative al fabbricato strumentale occorre
considerare il costo del fabbricato al netto del costo delle aree
occupate dalla costruzione e di quelle che ne costituiscono pertinenza.
Il D.L.233/2006 aveva stabilito che il
valore del terreno da scorporare dal valore del fabbricato, ai fini del
calcolo delle relative quote di ammortamento, dovesse essere quantificato da
una apposita perizia di stima fatta da un soggetto iscritto all’albo
degli ingegneri, degli architetti, dei geometri o dei periti industriali
edili. In ogni caso tale valore non poteva essere inferiore al 20% del
costo complessivo o al 30% del costo complessivo nel caso di
fabbricati industriali.
Il D.L.262/2006 ha abolito l'obbligo di
effettuare la perizia di stima del valore delle aree con la
conseguenza che il costo delle aree equivale al maggiore importo tra
quello esposto in bilancio e quello corrispondente al 20% (30% per
i fabbricati industriali) del costo complessivo.
Le norme in esame non si applicano ad
eventuali impianti e macchinari infissi nel terreno, ma ai soli fabbricati.
Le disposizioni attuali si applicano anche
per quei fabbricati già costruiti o acquistati dall’impresa prima
dell’entrata in vigore dei sopra menzionati decreti.
Si veda anche:
Calcolo ammortamento fabbricati
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