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I fabbricati iscritti in bilancio possono
essere distinti in fabbricati civili, fabbricati industriali,
costruzioni leggere.
Per fabbricati civili si intendono quei
fabbricati che non costituiscono beni strumentali per l’esercizio
dell’attività d’impresa. Questi beni rappresentano un investimento di
mezzi finanziari effettuati in base alle scelte degli organi aziendali nel
rispetto delle norme statutarie e di legge come nel caso di investimenti in
immobili a fronte di fondi pensione.
Tra i fabbricati civili si includono anche gli
immobili accessori rispetto agli investimenti strumentali come
possono essere i villaggi residenziali ubicati in prossimità degli
stabilimenti e destinati ad abitazione del personale dipendente.
In linea di massima devono essere inclusi tra
i fabbricati civili gli immobili per i quali è esclusa una diretta utilità
ai fini del processo produttivo aziendale.
Tra i fabbricati industriali si debbono
far rientrare quelli impiegati nel processo produttivo aziendale. A
tali fabbricati sono assimilati anche i fabbricati civili aventi
carattere accessorio rispetto a quelli strumentali e indirettamente
strumentali. Talora può essere individuata una strumentalità indiretta
dei fabbricati civili rispetto a quelli industriali e ciò accade ogni qual
volta l’immobile civile è usato per recare un beneficio, anche indiretto,
rispetto al processo produttivo aziendale. Un esempio può essere
rappresentato dai fabbricati civili posseduti dall’impresa e dati in
locazione ai dipendenti a condizioni di particolare favore.
I fabbricati civili,
aventi una strumentalità indiretta, comprendono gli immobili
destinati ad uso di abitazione civile o ad uso alberghiero turistico,
termale, sportivo, balneare, terapeutico; i collegi, le colonie, gli asili
nido, le scuole materne e gli edifici atti allo svolgimento di altre
attività accessorie.
I fabbricati industriali, invece, comprendono
fabbricati e stabilimenti con destinazione industriale, opere idrauliche
fisse, silos, piazzali e recinzioni, autorimesse, officine, oleodotti, opere
di urbanizzazione, fabbricati ad uso amministrativo, commerciale, uffici,
negozi, esposizioni, magazzini ed altre opere murarie.
Tra i fabbricati vanno iscritte anche le
costruzioni leggere che comprendono tettoie, baracche, costruzioni
precarie e simili.
I fabbricati possono includere anche gli
edifici realizzati su suolo altrui sulla base di un diritto di
superficie. Il diritto di superficie, disciplinato all’art.952 e seguenti
del Codice civile, è il diritto reale di fare e mantenere al di sopra del
suolo una costruzione acquistandone la proprietà separatamente dalla
proprietà del suolo, ovvero di acquistare la proprietà di una costruzione
già esistente separatamente dalla proprietà del suolo.
Gli IAS prevedono una disciplina specifica per
gli immobili destinati ad investimenti immobiliari che sono trattati nello
IAS 40.
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