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L’art.2424 del Codice civile stabilisce quello
che è il contenuto dello Stato patrimoniale.
Nel passivo i fondi vanno indicati nella
macrocategoria B dove vanno esposti i fondi per rischi ed oneri.
Secondo quanto prevede l’art.2424 bis, gli
accantonamenti per rischi ed oneri sono destinati solamente a coprire
perdite o debiti di natura determinata, di esistenza certa o
probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell’esercizio sono
indeterminati o l’ammontare o la data di sopravvenienza.
Due sono le conseguenze di tale previsione
normativa:
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non possono essere costituiti fondi rischi
generici, in quanto essi devono essere destinati a coprire perdite o
debiti di natura determinata;
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non possono essere costituiti fondi a fronte
di perdite o debiti incerti, i quali vanno indicati tra i conti d’ordine.
Lo schema di Stato patrimoniale previsto
dall’art.2424 del Codice civile, prevede le seguenti voci relative ai fondi
per rischi ed oneri:
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI
1) per trattamento di quiescenza, ecc..
2) per imposte anche differite
3) altri
Vediamo quali fondi possono essere indicati in
ciascuna di queste voci:
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B – 1) |
Fondi per trattamento di quiescenza |
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Fondo di indennità di fine rapporto di
agenzia |
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Fondo per trattamento di quiescenza e
obblighi simili |
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B – 2) |
Fondo per imposte anche differite |
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Fondo imposte differite |
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Fondo imposte per contenzioso fiscale |
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B – 3) |
Altri fondi |
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Fondo TFM amministratori |
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Fondo rischi contenzioso civile |
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Fondo per prodotti in garanzia |
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Fondo per operazioni e concorsi a premio |
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Fondo per manutenzione ciclica |
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Fondo per rischi non assicurati |
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Fondo per recupero ambientale |
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