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Autovetture e telefoni
Nella determinazione del reddito dei contribuenti minimi, il
costo dei beni per i quali il TUIR prevede una deducibilità limitata
(autovetture, telefonici, ecc..) non trova applicazione. In questi casi, trattandosi di beni ad uso promiscuo, tali spese rileveranno,
sempre, nella misura del 50 per cento del relativo corrispettivo. La stessa
limitazione si applica anche ai canoni di leasing nell’ipotesi in cui i
menzionati beni siano ad uso
promiscuo ed acquisiti mediante un contratto di leasing finanziario.
Spese di manutenzione
L’ingresso nel regime dei minimi comporta l’applicazione del principio
di cassa ai componenti positivi e negativi di reddito che rilevano ai fini
della imputazione al periodo d’imposta al momento della loro percezione e
del loro sostenimento. A tali contribuenti, dunque, non si applicano le
disposizioni del TUIR che prevedono una specifica disciplina ai fini della
determinazione del reddito (ad esempio rateizzazione delle plusvalenze,
deduzioni in più periodi d’imposta sulla base di una ripartizione
forfetaria).
Pertanto, le spese di manutenzione e riparazione sono deducibili
nell’esercizio di sostenimento per l’intero importo effettivamente pagato.
Costi
indeducibili o parzialmente deducibili
Tenendo conto della particolarità del regime dei minimi che prevede una
modalità semplificata di determinazione del reddito si ritiene che non
possano trovare applicazione le norme del TUIR che prevedono una specifica
limitazione nella deducibilità dei costi.
Le spese relative a beni ad uso promiscuo, nonché le spese relative a tutti
i beni a deducibilità limitata (ad esempio autovetture, autocaravan,
ciclomotori, motocicli, e telefonia) rileveranno nella misura del 50 per
cento dell’importo corrisposto comprensivo dell’IVA per la quale non può
essere esercitato il diritto alla detrazione.
Autotrasportatori - Deduzione forfetaria spese non documentate
La deduzione forfetaria per spese non documentate prevista per gli
autotrasportatori (art. 66, comma 5, TUIR) non si applica nel caso di
contribuenti minimi.
Spese per omaggi
Si ritiene che le spese per omaggi, vitto e alloggio potranno essere portate
in deduzione per l’intero importo pagato semprechè la stretta inerenza delle
stesse all’esercizio dell’attività d’impresa o di lavoro autonomo sia
dimostrabile sulla base di criteri oggettivi. La deducibilità dei costi e
delle spese sostenute ai fini della determinazione del reddito dei soggetti
minimi, infatti, è comunque subordinata alla circostanza che gli stessi
siano inerenti all’attività esercitata. |