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Il regime dei contribuenti minimi prevede l’applicazione di un’imposta
sostitutiva dell’IVA, IREPF, IRAP e addizionali comunali e regionali.
L’aliquota applicata è pari al 20% del
reddito d’impresa o di lavoro autonomo.
Nel
caso di imprese familiari l’imposta è dovuta dal titolare
dell’impresa ed è calcolata sul reddito al lordo delle quote spettanti ai
collaboratori.
Vediamo come si determina
il reddito d’impresa e di lavoro autonomo nel caso di contribuenti minimi.
Nozione di reddito d’impresa o di lavoro autonomo.
Il reddito assoggettato ad imposta sostitutiva è dato dalla
differenza tra l’ammontare dei ricavi o compensi percepiti nel
periodo d’imposta e quello delle spese sostenute nel periodo stesso
nell’esercizio dell’attività d’impresa o dell’arte o della professione.
Inoltre concorrono alla formazione del reddito le
plusvalenze e le minusvalenze dei beni relativi all’impresa o
all’esercizio dell’arte o professione.
Si dovrà tenere conto anche di sopravvenienze attive e
passive.
Sono deducibili dal reddito i contributi previdenziali ed
assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, compresi
quelli corrisposti dal titolare dell’impresa familiare per conto dei propri
collaboratori, semprechè gli stessi risultino fiscalmente a carico del
titolare. La deducibilità di tali contributi spetta anche con riferimento a
quelli
versati per conto dei collaboratori dell’impresa familiare che non risultino
fiscalmente a carico, a condizione che il titolare dell’impresa non abbia
esercitato la rivalsa sui propri collaboratori.
Quindi il reddito soggetto a tassazione è dato da:
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ricavi o compensi percepiti |
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+
plusvalenze e sopravvenienze attive |
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-
spese sostenute |
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-
minusvalenze e sopravvenienze passive |
|
-
contributi previdenziali ed assistenziali |
E’
evidente, quindi, che la determinazione del reddito non segue il criterio di
competenza, ma si applica sempre ed esclusivamente il criterio di cassa
sia nel caso di imprese che di lavoratori autonomi.
Sulla
base di tale principio, pertanto, sia i componenti negativi che quelli
positivi partecipano alla formazione del reddito nel periodo d’imposta in
cui si verifica la relativa manifestazione finanziaria, anche nel caso in
cui la competenza economica va riferita ad altri periodi di imposta.
Per
questa ragione, deve ritenersi che anche il costo sostenuto per
l’acquisto di beni strumentali concorra alla
formazione del reddito nel periodo d’imposta in cui è
avvenuto il pagamento e che la plusvalenza realizzata per la cessione
di un bene
strumentale acquistato nel periodo di vigenza del regime sarà pari
all’intero
corrispettivo di cessione.
Detta
plusvalenza concorrerà integralmente alla formazione del reddito nel periodo
d’imposta in cui è percepito il corrispettivo.
In
caso di cessione di beni strumentali acquistati in periodi precedenti
rispetto a quello dal quale decorre il regime dei contribuenti minimi
l’eventuale plusvalenza o minusvalenza è determinata come differenza tra
il corrispettivo conseguito e il costo non ammortizzato.
Nel
caso di rateizzazione del corrispettivo, la rata percepita concorre alla
formazione del reddito del periodo di imposta, al netto della quota del
costo non ammortizzato determinata in misura corrispondente al rapporto tra
la somma percepita nel periodo di imposta ed il corrispettivo complessivo.
L’applicazione del criterio di cassa fa sì che non assume alcuna rilevanza
sotto il profilo fiscale l’eventuale valore attribuito alle rimanenze di
merci acquistate nel corso dell’esercizio. Il costo di acquisto di tali
beni va imputato al periodo di imposta in cui
avviene il relativo pagamento.
Nel
primo periodo d’imposta di applicazione del regime dei contribuenti minimi,
le rimanenze finali riferite all’esercizio precedente costituiscono un
componente negativo, fino a concorrenza dei componenti positivi incassati.
L’eventuale eccedenza rileva nei periodi di imposta successivi con le stesse
regole.
Per
quanto riguarda i contributi previdenziali ed assistenziali va
precisato che essi devono essere dedotti prioritariamente dal reddito di
impresa o di lavoro autonomo determinato in base al regime in esame, nei
limiti in cui trovano
capienza in tale reddito. L’eventuale eccedenza è deducibile dal reddito
complessivo del contribuente in base all’articolo 10 del Tuir.
Reddito
complessivo del contribuente
Il
reddito d’impresa o di lavoro autonomo dei contribuenti minimi non
concorre alla formazione del reddito complessivo.
Tuttavia, il reddito dell’attività soggetta al
regime dei contribuenti minimi va aggiunto agli altri redditi ai fini della
determinazione del reddito complessivo, ai fini del riconoscimento delle
detrazioni per carichi di famiglia nonché ai fini della
determinazione della base imponibile dei contributi previdenziali ed
assistenziali.
Il
reddito soggetto all’imposta sostitutiva non deve essere considerato,
nel determinare il reddito utile per il riconoscimento delle detrazioni di
cui all’articolo 13 del TUIR.
Regole particolari si applicano con
riferimento ai componenti di reddito riferiti ad esercizi precedenti
e alle perdite fiscali realizzate in periodi d’imposta precedenti. |