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Il regime dei contribuenti minimi prevede
l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’IVA, IREPF, IRAP e
addizionali comunali e regionali.
L’aliquota applicata è pari al 20% del reddito
d’impresa o di lavoro autonomo.
Il regime dei contribuenti minimi rappresenta
il regime naturale per i soggetti che possiedono i requisiti previsti dalla
legge (per un approfondimento si veda Soggetti
ammessi al regime dei contribuenti minimi).
Regime
della franchigia e contribuenti minimi
Inoltre il regime si applica a tutti quei soggetti che, nel 2007, hanno
adottato il regime della franchigia.
Infatti, il regime dei contribuenti minimi va ad abrogare, a partire
dal 1° gennaio 2008, il
regime della franchigia.
I
soggetti in regime di franchigia, che avevano ricevuto un numero di partita
IVA speciale, possono continuare ad usarlo, sia che intendano usare il nuovo
regime dei contribuenti minimi che nel caso in cui decidano di non
applicarlo.
I
contribuenti, che nel 2007, pur possedendo i requisiti per applicare il
regime della franchigia hanno optato per il regime ordinario, possono
applicare già dal 2008 il regime dei contribuenti minimi anche se non è
trascorso il periodo minimo (triennio) di permanenza nel regime ordinario.
Regime
delle nuove iniziative imprenditoriali e contribuenti minimi
I
soggetti che avevano optato ad inizio attività per l’applicazione del regime
fiscale agevolato delle nuove iniziative imprenditoriali, valido per il
periodo d’imposta in cui è iniziata l’attività e per i due successivi,
possono scegliere di restare in tale regime fino al termine di durata dello
stesso, oppure, se ne ricorrono i requisiti, possono applicare il regime dei
contribuenti minimi, anche se non è ancora terminato il triennio.
Adempimenti
necessari
Il
nuovo regime può essere usato senza dover effettuare nessuna
comunicazione preventiva (con il modello AA9) o successiva (in sede di
dichiarazione IVA).
Per i
soggetti che iniziano una nuova attività e che prevedono di avere i
requisiti previsti per l’applicazione del regime dei contribuenti minimi
devono comunicarlo nella dichiarazione di inizio attività (modello
AA9).
Fino
a quando non saranno approvati i nuovi modelli AA9 andrà barrata la casella
“Contribuenti minori” del quadro B.
Scelta del
regime da adottare
Il contribuente che
presenta i requisiti per l’ammissione del regime dei contribuenti minimi può
decidere di optare per il regime ordinario.
In questo caso è
sufficiente adottare un comportamento concludente. Pertanto per
l’applicazione delle imposte nei modi ordinari è sufficiente emettere
fattura con addebito dell’IVA al cliente o esercitare la detrazione
dell’IVA.
L’opzione
per il regime ordinario deve essere comunicata all’Agenzia delle entrate
con la prima dichiarazione annuale presentata successivamente alla
scelta.
L’opzione è valida per almeno un triennio e, trascorso tale periodo
minimo, si rinnova di anno in anno fino a quando permane la concreta
applicazione della scelta operata.
Di
conseguenza il contribuente che decide di applicare l’imposta nei modi
ordinari è vincolato alla scelta effettuata per almeno tre anni (quindi, in
sede di prima applicazione, almeno fino al 2010). Successivamente (nel
nostro esempio dal 2011) può scegliere in qualsiasi momento di applicare le
regole proprie dei contribuenti minimi se ne ricorrono i presupposti.
Una
deroga è prevista per il solo 2008: in deroga all’obbligo di
applicazione del regime ordinario per almeno un triennio dall’opzione,
limitatamente al periodo d’imposta 2008, è prevista la possibilità di
revocare l’opzione per il regime ordinario con effetto dal periodo d’imposta
2009. In questo caso, poiché i contribuenti minimi non hanno l’obbligo di
presentare la dichiarazione annuale IVA, la revoca va comunicata
presentando, unitamente alla dichiarazione dei redditi ed entro gli stessi
termini,
il modello VO (comunicazioni
delle opzioni e delle revoche)
rinvenibile nella
dichiarazione annuale IVA.
Regimi fiscali abrogati
Con
l’entrata in vigore del regime dei contribuenti minimi, vengono
abrogati una serie di regimi fiscali.
I
regimi fiscali abrogati sono:
-
regime dei contribuenti minimi in franchigia;
-
regime fiscale delle attività
marginali;
-
regime c.d. super-semplificato per le imprese ed i lavoratori
autonomi di minori dimensioni.
Semplificazioni
Il regime dei contribuenti minimi prevede
l’applicazione di una serie di semplificazioni di natura contabile e
fiscale.
Vediamo quali sono.
Adempimenti non richiesti.
I
contribuenti minimi sono esonerati dai seguenti obblighi:
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IVA: |
-
Liquidazione e versamento dell'IVA
-
Registrazione delle fatture emesse
-
Registrazione dei corrispettivi
-
Registrazione degli acquisti
-
Tenuta e conservazione dei registri e
documenti
-
Rimane l'obbligo di conservazione delle fatture di acquisto
e delle bolle doganali di importazione
-
Dichiarazione e comunicazione annuale
-
Compilazione e invio elenchi clienti e
fornitori
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Redditi: |
-
Versamento dell'IRPEF, IRAP, delle
addizionali comunali e regionali
-
Obbligo di registrazione e tenuta delle
scritture contabili ai fini delle imposte sui redditi
-
Presentazione della dichiarazione IRAP
-
Applicazione degli studi di settore e
dei parametri
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·
·
Obblighi dei contribuenti minimi
Di
conseguenza i contribuenti minimi hanno i seguenti obblighi:
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Certificare i corrispettivi (con emissione
di fattura, ricevuta o scontrino)
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Numerare e conservare le fatture di
acquisto e le bolle doganali
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| Integrare le fatture per
acquisti intracomunitari e per le altre operazioni in cui risultano
debitori d'imposta (esempio: operazioni soggette al regime del reverse
charge) con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta |
| Versare, entro il 16 del
mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni, l'imposta
risultante dalle fatture di acquisto integrate
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| Presentare agli uffici
doganali gli elenchi intrastat |
| Conservare i documenti
ricevuti ed emessi previsti dall'art.22 del
DPR 600/73 |
Per
gli artisti e professionisti rimane l’obbligo di tenere uno o più
conti correnti bancari o postali nei quali far confluire, obbligatoriamente,
le somme riscosse
nell’esercizio dall’attività e dai quali devono essere prelevate le somme
occorrenti per il pagamento delle spese.
Si applica ai contribuenti minimi la norma che prevede che i
compensi in denaro per l'esercizio di arti e professioni sono riscossi
esclusivamente mediante assegni non trasferibili o bonifici ovvero altre
modalità di pagamento bancario o postale nonché
mediante sistemi di
pagamento elettronico, salvo i casi di importi unitari inferiori a
100 euro.
Si tenga presente che il limite, fino al 30 giugno
2008 è stabilito in 1.000 euro. Dal 1° luglio 2008 al 30 giugno
2009 il limite è stabilito in 500 euro.
IVA
I
contribuenti minimi non possono esercitare il diritto di rivalsa.
Essi dunque non applicano l’IVA sulle operazioni di cessione di beni e sulle
prestazioni di servizi.
La
fattura emessa o lo scontrino non devono prevedere l’addebito dell’IVA.
Sulla fattura emessa va riportata la dicitura “operazione
effettuata ai sensi dell’articolo 1, comma 100, della legge finanziaria per
il 2008”.
Le
cessioni di beni effettuate dai contribuenti minimi nei confronti di
soggetti appartenenti ad un altro stato membro dell’Unione Europea
non sono considerate cessioni intracomunitarie ma cessioni interne senza il
diritto alla rivalsa.
In questi casi il cedente deve indicare nella fattura che
l’operazione “non
costituisce cessione intracomunitaria ai sensi dell’articolo 41, comma 2-bis
del d.l. 30 agosto 1993, n. 331”.
L’IVA
su acquisti nazionali e comunitari e l’IVA relativa ad eventuali
importazioni non può essere detratta.
In tutti i casi nei quali il contribuente minimo pone in
essere operazioni di acquisto con le quali assume la qualità di debitore
d'imposta nei confronti dell'Erario (ad esempio, nell'ipotesi di acquisti intracomunitari o di acquisti per i quali si applica il
reverse
charge),
egli è obbligata ad integrare la fattura con l’indicazione dell'aliquota
e della relativa imposta e a versarla entro il termine stabilito per i
contribuenti che liquidano l'imposta con periodicità mensile, ossia entro il
giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni.
IVA ad
esigibilità differita
Il
contribuente che passa dal regime ordinario a quello dei contribuenti minimi
deve tenere conto nella dichiarazione relativa all’ultimo anno in cui è
stata applicata l’IVA nei modi ordinari, dell’imposta relativa alle
operazioni ad esigibilità differita.
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