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Di seguito si riportano una serie di
risoluzioni ministeriali che chiariscono l’uso dei coefficienti di
ammortamento fissati dal D.M. 29/10/1974 e dal
DM 31/12/1988.
- Autostrade. Il coefficiente dell’1%
previsto per i terreni adibiti ad autostrade si riferisce
esclusivamente al costo di acquisizione o di esproprio dei terreni
stessi, sia per la parte occupata dal nastro autostradale, sia per le
pertinenze. Il manufatto del cosiddetto "corpo autostradale" va
compreso invece nell’ambito della categoria opere d’arte fisse (coefficiente
4%). La voce "altre opere d’arte" (aliquota 25%) comprende, tra gli
altri, anche gli apparecchi di segnalazione, i compressori, i martelli
pneumatici, i semoventi e le pale meccaniche. Il coefficiente previsto per
le macchine d’ufficio elettromeccaniche ed elettroniche
(coefficiente 18%), si applica anche alle macchine ed apparecchiature
installate fuori degli uffici amministrativi ed in particolare presso le
stazioni od altri centri (caselli autostradali) adibiti all’esazione ed
al controllo dei pedaggi (R.M. 42 del 04/04/1975).
- Prefabbricati. I
prefabbricati, quali le strutture e i pannelli in cemento armato e le
coperture in lastre di cemento armato, sono ammortizzabili con lo stesso
coefficiente previsto per le costruzioni ordinarie, accertato che per le
loro caratteristiche di isolamento termoacustico, incombustibilità,
resistenza all’azione degli agenti atmosferici, sono soggetti ad un’usura
inferiore a quella normale delle strutture tradizionali murarie (R.M. 50056
del 17/10/1975).
- Stampi impiegati per manufatti di cemento.
Gli stampi impiegati per manufatti di cemento da parte di industrie
esercenti la produzione dei manufatti stessi appartenenti al gruppo VII,
specie settima, della tabella approvata con D.M. 29/10/1974, devono essere
considerati beni strumentali e vanno ammortizzati con il coefficiente
previsto per gli stampi delle industrie esercenti l’edilizia prefabbricata
(gruppo XVI, specie prima c) (R.M.1517 del 09/07/1975)
- Distributori automatici di alimenti.
I distributori automatici di prodotti alimentari installati in
luoghi pubblici o aperti al pubblico rientrando tra i macchinari,
apparecchi ed attrezzature di cui al n.2), gruppo XIX della tabella allegata
al DM. 29/10/1974 (R.M.439 del
02/07/1975).
- Autocarri e rimorchi adibiti al trasporto
di cose per conto terzi. Gli autocarri e rimorchi adibiti al trasporto
di cose per conto terzi devono essere ammortizzati secondo il
coefficiente del 20% stabilito dalla tabella approvata con DM
29/10/74. Ad essi non è applicabile il coefficiente previsto per gli
autoveicoli destinati a servizi pubblici (R.M.1372 del 09/07/1975).
- Telai in alluminio utilizzati come
supporto fisso di materiale pubblicitario. Le spese relative ai telai
in alluminio utilizzati come supporto fisso del materiale pubblicitario
applicati sulle fiancate dei mezzi di trasporto in base ad appositi
contratti di locazione (durata: 3 anni) con aziende municipalizzate
o private dei servizi di trasporto pubblico urbano, devono essere
considerati come beni materiali e non sono applicabili, nei loro confronti,
le norme relative ai costi pluriennali (R.M. 1963 del 10/10/1975).
- Cespiti relativi al settore delle imprese
concessionarie della gestione dei porti. Per i beni strumentali
posseduti dalle imprese concessionarie della gestione dei porti si
applicano i coefficienti previsti per le voci di cui al gruppo XVIII,
specie 1, 2, 3 della tabella approvata con D.M.29.10.1974, mentre per
gli altri eventuali cespiti, che non trovino corrispondenza nelle
voci del predetto gruppo si applicano i coefficienti stabiliti nel
gruppo residuo denominato "attività non precedentemente specificate"
della tabella citata (R.M.1509 del 27/07/1976).
- Stampi impiegati nella costruzione di
imbarcazioni da diporto. Gli stampi per la costruzione di imbarcazioni
da diporto in vetroresina si ammortizzano secondo quanto previsto per i
"macchinari operatori e impianti specifici" relativi al settore
della lavorazione di materie plastiche (gruppo XXIII,
specie 1/C) data la specifica strumentalità di detti stampi e la loro
stretta connessione al processo industriale proprio dei beni prodotti (R.M.136
del 09/10/1976).
- Installazioni fisse, beni mobili,
mezzi, attrezzature semoventi e autoveicoli speciali destinati
esclusivamente ai servizi di pista. Attrezzature di cucina, di
lavanderia e di stiratoria impiegate nell'attività aeroportuale. Ai
fini della determinazione dei coefficienti di ammortamento nella voce
"apparecchi di segnalazione - attrezzature di pista - servizio
carburanti" vanno comprese sia le installazioni fisse che i beni
mobili, i mezzi, le attrezzature semoventi e gli autoveicoli speciali
destinati esclusivamente ai servizi di
pista.
Per le attrezzature di cucina, di
lavanderia e di stiratoria impiegate nell'attività aeroportuale si
applicano i coefficienti di ammortamento di cui al gruppo XXII,
specie quinta della tabella approvata con decreto ministeriale 29
ottobre 1974 (R.M. 1934 del 29/12/1977).
- Strutture in cemento armato da supporto
a silos. Le strutture in cemento armato che costituiscono il
necessario supporto di silos in materiale ferroso e di quelli in materiale
plastico devono essere ammortizzate con lo stesso coefficiente di
ammortamento previsto per i silos a cui fanno da supporto in quanto sono
inscindibilmente connesse ai silos stessi (R.M. 575 del 29/05/1979).
- Bancali usati per l’accatastamento dei
materiali. Stampi per contenitori. Scaffalatura metallica. Le
industrie di prodotti chimici e farmaceutici devono ammortizzare i bancali
utilizzati per l'accatastamento dei materiali con l’aliquota
applicabile alle attrezzature varie (percentuale del 40%) e la
scaffalatura metallica come impianti specifici per le lavorazioni
metalliche (percentuale del 12%). Con riferimento alla percentuale di
ammortamento da applicare su alcuni beni
Gli stampi che la società mette a
disposizione di una ditta fornitrice di contenitori rientrino nei
costi inerenti l'attività d'impresa (R.M.1262 del 08/09/1979).
- Silos in materiale ferroso o plastico.
I coefficienti di ammortamento per silos in materiale ferroso o
plastico previsti per le industrie operanti nel settore della brillatura
del riso, in quanto "fabbricati destinati all'industria", possono essere
utilizzati da tutte le imprese manifatturiere che fanno uso
di tali beni (R.M.1718 del 19/11/1979).
- Silos utilizzati da imprese produttrici
di alimenti zootecnici. I silos utilizzati da imprese produttrici di
alimenti zootecnici classificabili nel gruppo II della tabella allegata al
D.M.29/10/1974, sono ammortizzabili con i coefficienti indicati nel gruppo
V, come modificato dal D.M.22/10/1979 (R.M.74 del 22/03/1980).
- Impianti di depurazione. Gli
impianti di depurazione non costituiscono una categoria omogenea alla
quale si possa applicare un unico coefficiente di ammortamento, con
la conseguenza della necessaria applicazione del coefficiente previsto
per le vasche e di quello previsto per le attrezzature (R.M. 162
dell’01/02/1980).
- Imprese di trasporto conto terzi.
Un'impresa che svolge trasporto conto terzi all'interno di aziende,
deve applicare i coefficienti di ammortamento di cui al Gruppo XVIII -
specie nona della tabella di cui al D.M. 29.10.71 (R.M. 1020 del
27/05/1981).
- Edifici commerciali in prefabbricato.
Il coefficiente di ammortamento applicabile agli edifici commerciali
in prefabbricato è quello previsto dalla tabella allegata al DM 29/10/74
con riferimento alla voce "Fabbricati destinati all'industria" a seconda
delle varie specie e gruppi di industrie di appartenenza (R.M.1576 del
05/03/1984).
- Vasche in materiale ferroso e plastico
per lo stoccaggio di vini. Le vasche in materiale ferroso e plastico
usate per lo stoccaggio di vini da parte delle aziende aventi come oggetto
la produzione e la commercializzazione di bevande vinose e alcoli sono
assimilabili ai silos di cui al D.M.27/04/1979 (R.M.85 del 01/06/1984).
- Impianti di parafulmini e di antincendio.
Gruppi di continuità e/o alimentatori per misuratori fiscali.
Antenne TV centralizzate. Gli impianti di parafulmini e antincendio
non rivestono carattere di specificità e vanno, pertanto,
ammortizzati come impianti generici. I gruppi di continuità e/o alimentatori
per misuratori fiscali devono essere equiparati ai misuratori fiscali ai
fini del coefficiente di ammortamento. Le antenne TV centralizzate devono
essere trattate come gli impianti dei telefoni, citofoni e campanelli
considerati impianti specifici (R.M. 492 del 07/05/1985).
- Magazzino robottizato. Il magazzino
robottizato, impiegato dall’impresa per accentrare la produzione in un unico
punto dal quale è spedita ai clienti, costituisce un tutto unitario.
Pertanto le parti componenti (nastri trasportatori robottizati, torri di
accumulo, smistatrice e calcolatrice) non sono dotati di autonomia
tecnico-funzionale, ma costituiscono parte di un unico complesso e come
tali devono essere ammortizzati (R.M. 1285 del 09/02/1985).
- Veicoli destinati al trasporto promiscuo
di cose e persone. I veicoli destinati al trasporto promiscuo di cose e
persone capaci di contenere al massimo nove posti compreso quello
del conducente, devono essere assimilati, ai fini del calcolo delle quote di
ammortamento, alle autovetture (R.M.129 del 29/07/1999).
- Immobili concessi in locazione. In
merito ad immobili detenuti allo scopo di percepire canoni di locazione
l’Agenzia delle entrate ha chiarito che, qualora l’immobile è strumentale
per natura esso può essere ammortizzato. Il coefficiente di ammortamento da
applicare è quello stabilito per il settore di attività dell’impresa
locatrice (R.M. 56/E del 09/04/2004).
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