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Rientrano
nel regime dei contribuenti minimi i soggetti che presentano i requisiti di
seguito elencati:
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Persone
fisiche residenti nel territorio dello Stato esercenti attività
di impresa, arti o professioni.
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Ricavi
o compensi conseguiti nell’anno solare precedente non
superiori a 30.000 euro.
Ai
fini della determinazione di tale limite non rilevano i ricavi e i
compensi derivanti dall’adeguamento agli studi di settore o ai
parametri. Nel caso in cui siano esercitate contemporaneamente più
attività, il limite va riferito alla somma dei ricavi e compensi
relativi alle singole attività.
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Nell’anno
solare precedente non devono essere state effettuate cessioni
all’esportazione, operazioni assimilate alle cessioni
all’esportazione, servizi internazionali o connessi agli scambi
internazionali, operazioni con lo Stato della Città del Vaticano o
con la Repubblica di San Marino, trattati ed accordi internazionali.
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Nell’anno
solare precedente non devono essere state sostenute spese
per lavoro dipendente o per collaboratori anche assunti con
le modalità riconducibili ad un progetto o programma di lavoro, o
fase di esso.
La
regola riguarda anche le spese per prestazioni di lavoro effettuate
dall’imprenditore medesimo o dai suoi familiari ad eccezione dei
compensi corrisposti ai collaboratori dell’impresa familiare.
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Nell’anno
solare precedente non devono essere state erogate somme
sotto forma di utili di partecipazione agli associati con
apporto costituito da solo lavoro.
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Non
devono essere stati acquistati, anche mediante contratti di appalto
e di locazione, nei tre anni precedenti a quello di
entrata nel regime, beni strumentali di valore complessivo
superiore a 15.000 euro.
Il
valore dei beni strumentali cui far riferimento è costituito
dall’ammontare dei corrispettivi relativi alle operazioni di
acquisto effettuate anche presso soggetti non titolati di partita IVA.
I predetti corrispettivi rilevano, ai fini della determinazione
del
valore complessivo degli acquisti nel triennio, con riguardo ai
momenti in cui le operazioni si considerano effettuate ai fini IVA (
(in genere, al momento della consegna o spedizione per l’acquisto di
beni mobili; al momento di stipula dell’atto per beni immobili). I
beni strumentali utilizzati solo in parte nell’ambito dell’attività
di impresa o di lavoro autonomo vanno considerati per un valore pari
al 50 per cento dei relativi corrispettivi.
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L’imprenditore
o l’artista o professionista non deve, al contempo partecipare
a società di persone o ad associazioni professionali, costituite
in forma associata per l’esercizio della professione o a società
a responsabilità limitata a ristretta base proprietaria che hanno
optato per il regime della trasparenza fiscale.
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Soggetti
che iniziano l’attività.
I
soggetti che iniziano l’attività possono applicare il regime dei
contribuenti minimi se prevedono di rispettare le predette condizioni,
tenendo conto che, nel caso in cui l’attività viene iniziata nel corso
dell’anno, il limite dei 30.000 euro di ricavi o compensi deve essere
ragguagliato all’anno.
Casi
nel quali non è applicabile il regime dei contribuenti minimi.
Il
regime dei contribuenti minimi non è applicabile:
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ai
soggetti non residenti che svolgono l’attività nel territorio
dello Stato;
-
ai
soggetti che, in via esclusiva o prevalente, effettuano operazioni di
cessione di fabbricati o porzioni di fabbricato e terreni edificabili
(di cui all'articolo 10, n. 8), del DPR n. 633 del 1972), o di mezzi
di trasporto nuovi (di cui all'articolo 53, comma 1, del D.L. 30
agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre
1993, n. 427);
-
ai
soggetti che si avvalgono di regimi speciali di determinazione
dell’IVA, in particolare i soggetti che applicano i seguenti
regimi:
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Agricoltura,
attività connesse e pesca;
-
Vendita
sali e tabacchi;
-
Commercio
di fiammiferi;
-
Editoria;
-
Gestione
di servizi di telefonia pubblica;
-
Vendita
sali e tabacchi;
-
Commercio
di fiammiferi;
-
Editoria;
-
Gestione
di servizi di telefonia pubblica;
-
Rivendita
di documenti di trasporto pubblico e di sosta;
-
Intrattenimenti,
giochi e altre attività di cui alla tariffa allegata al DPR n.640/72;
-
Agenzie
di viaggi e turismo;
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Agriturismo;
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Vendite
a domicilio;
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Rivendita
di beni usati, di oggetti d’arte, d’antiquariato o da collezione;
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Agenzie
di vendite all’asta di oggetti d’arte, antiquariato o da
collezione.
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