Beni strumentali
Tra i requisiti richiesti per poter accedere al regime dei
contribuenti minimi vi è la necessità che il contribuente, nel
triennio solare precedente, non abbia effettuato acquisti di beni
strumentali anche mediante contratti di appalto e di locazione, pure
finanziaria, per un ammontare complessivo superiore a 15.000 euro.
Donazione di azienda
Nell’ipotesi di donazione d’azienda con prosecuzione dell’attività in regime
di continuità dei valori fiscali, il donatario continua a svolgere senza
soluzione di continuità la stessa attività del donante. Pertanto, ai fini
della verifica delle condizioni di accesso al regime dei contribuenti
minimi, occorre fare riferimento agli acquisti effettuati dal donante nel
triennio
precedente a quello di entrata nel regime da parte del donatario.
Autoveicoli e telefoni
I beni strumentali solo in parte utilizzati nell’ambito dell’attività di
impresa o di lavoro autonomo esprimano un valore pari al 50 per cento dei
relativi
corrispettivi. Quindi, ai fini della verifica dei requisiti di accesso al
regime i beni strumentali ad uso promiscuo rilevano per il 50 per cento del
costo sostenuto, a prescindere da eventuali diverse percentuali di
deducibilità contenute nel TUIR.
Si presumono comunque ad uso promiscuo tutti i beni a deducibilità limitata
indicati negli articoli 164 e 102 (autovetture, autocaravan, ciclomotori,
motocicli, e telefonia).
Inoltre tali beni rileveranno in misura parti al 50 per cento dei relativi corrispettivi, al netto
dell’eventuale IVA indetraibile.
Locazione finanziaria
Ai fini della determinazione del limite del valore complessivo degli
acquisti di beni strumentali le operazioni si considerano effettuate sulla
base dei criteri previsti ai fini IVA, che con riferimento alle prestazioni
di servizi fa riferimento al pagamento del corrispettivo.
Pertanto, in caso di utilizzo di un bene strumentale mediante un contratto
di leasing, concorrerà l’importo dei canoni di leasing corrisposti nel
triennio solare precedente.
Acquisto
beni strumentali da privati
Al fine del calcolo dei 15.000 euro rilevano gli acquisti, i
canoni di locazione o noleggio corrisposti eventualmente anche a soggetti
non titolari di partita IVA dal contribuente per acquisire la disponibilità
del bene.
Limite
dei 15.000 euro nel caso di vendite di beni strumentali
Il valore dei beni strumentali cui occorre fare riferimento per il calcolo
del limite dei 15.000 euro è costituito dall’ammontare dei corrispettivi
relativi all’acquisto dei beni medesimi. A tal fine non rileva, pertanto,
l’eventuale cessione del bene strumentale.
Limite dei 15.000 euro nel caso di comodato d’uso gratuito
I beni utilizzati dal contribuente minimo in comodato d’uso gratuito non
possono essere considerati beni strumentali per la cui acquisizione è dovuto
un corrispettivo. Pertanto di tali beni non si deve tenere conto nella
determinazione del valore complessivo dei beni strumentali.
Avviamento
Il limite dei 15.000 euro va calcolato con riferimento ai beni strumentali.
Di conseguenza si ritiene che non debbano considerarsi i costi riferibili ad
attività immateriali, come quello sostenuto per l’avviamento o altri
elementi immateriali.
Acquisti
provenienti da strutture polifunzionali
Sono strutture così dette polifunzionali quelle che offrono, oltre
all’affitto di un locale dove
esercitare la professione, tutta una serie di altri servizi, quali quelli di
segreteria. Spesso tali servizi vengono fatturati sotto una sola voce
unitaria.
In questi casi, ai fine della verifica del limite dei 15.000 euro occorre
discernere, secondo criteri oggettivi, i costi sostenuti per acquisire la
disponibilità di beni strumentali, da quelli sostenuti per godere di servizi
connessi allo svolgimento dell’attività.
Qualora fosse pattuito un corrispettivo unico al fine della verifica del
requisito in esame occorrerà considerare l’intero costo sostenuto nel
triennio precedente. In caso contrario, si dovrà tenere conto del solo costo
sostenuto a titolo di locazione o di noleggio qualora dal contratto sia
possibile una sua distinta quantificazione.
Contratto di
locazione stipulato da un solo professionista
Nel caso in cui più professionisti si dividano un unico appartamento, ma il
contratto di locazione e quelli relativi alle utenze siano stipulati da uno
solo di essi, il quale riaddebita detti costi agli altri professionisti, al
fine di verificare il rispetto del limite dei 15.000 euro occorre far
riferimento al costo che risulta effettivamente sostenuto da ciascun
soggetto.
Quindi, per il professionista che risulta intestatario del contratto di
locazione rileverà il canone corrisposto al locatore al netto del canone
riaddebitato ai professionisti subconduttori, mentre per i subconduttori,
rileverà la quota corrisposta al sublocatore a titolo di riaddebito dei
costi.
Attività iniziate da meno di 3 anni
Nel caso di impresa la cui attività è iniziata da meno di 3 anni, il limite
di 15.000 euro va riferito all’intero triennio precedente e non ragguagliato
ad anno. Quindi, all’importo di 15.000 euro occorre far riferimento anche
nel caso di attività iniziata da meno di tre anni. |