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D.L.223/2006 convertito in legge il 03/08/2006 ha introdotto un nuovo
regime IVA: quello della franchigia.
Il
nuovo regime sarà applicabile a partire dal 01 gennaio 2007.
Soggetti interessati.
Il
regime si applica nei confronti di:
·
imprenditori individuali commerciali o agricoli;
·
artisti e professionisti.
Sono
esclusi dall’applicazione del nuovo regime:
·
le
società di persone e di capitali;
·
gli
imprenditori individuali e gli artisti e professionisti che non
risiedono nel territorio dello Stato;
·
coloro
che si avvalgono di regimi speciali per la determinazione dell'imposta
come, ad esempio, il regime agricolo, per l'editoria, per le
agenzie di viaggio e turismo, per i rottami e operazioni
similari, per i giochi, spettacoli ed intrattenimenti, per i
beni usati, oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione.
Ai
soggetti cui si applica il regime della franchigia sarà attribuito un
numero speciale di partita IVA:
·
direttamente dall’Agenzia delle entrate a seguito della prima
comunicazione dei dati, nel caso di soggetti già in attività;
·
in
seguito alla presentazione della dichiarazione di inizio attività per i
soggetti che iniziano l’attività e che ritengono di versare nelle
condizioni previste per l’accesso al regime.
Determinazione del volume
d’affari.
Il
regime della franchigia si applica ai soggetti che:
·
nel caso di
soggetti già in attività:
-
nell’anno
solare precedente hanno conseguito un volume d’affari non superiore a
7.000 euro;
-
nell’anno
solare precedente non hanno effettuato esportazioni.
·
in caso di
inizio dell’attività:
-
prevedono
di realizzare nell’anno solare un volume d’affari non superiore a
7.000 euro;
-
prevedono
di non effettuare esportazioni.
Il volume d’affari deve essere determinato facendo
riferimento all’ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle
prestazioni di servizi effettuate, registrate o soggette a registrazione con
riferimento all'anno solare precedente - tenendo conto della variazioni di
cui all’articolo 26 del DPR n. 633 - con esclusione delle cessioni di beni
ammortizzabili e dei passaggi di beni e di servizi tra attività separate
nell’ambito della stessa impresa.
Nel caso in cui il
soggetto svolga più attività occorre considerare il volume
d'affari complessivo relativo a tutte le attività esercitate, anche se
gestite con contabilità separata o se assoggettate a regimi speciali
espressamente disciplinati.
Nel calcolo del volume d’affari
si deve tenere conto anche dei corrispettivi e dei compensi assoggettati a
regimi speciali.
Casi nei quali la
franchigia non è applicabile
Il regime della franchigia può non essere applicato dal
contribuente che ha la facoltà di optare per l’applicazione dell’imposta
nei modi ordinari. L’opzione è vincolante per il contribuente per un
triennio, trascorso il quale la scelta resta valida per ciascun anno
successivo, fino a quando è concretamente applicata.
L’opzione deve essere comunicata con la prima
dichiarazione annuale IVA da presentare successivamente alla scelta operata:
fino a tale momento la scelta si desume dal comportamento concludente tenuto
dal contribuente.
La revoca dell’opzione
ha effetto dall’anno nel corso del quale è operata. Poiché l’applicazione
del regime della franchigia comporta l’esonero per il contribuente dalla
presentazione della dichiarazione annuale IVA la scelta deve essere
comunicata presentando, il “quadro VO” “comunicazioni delle
opzioni e delle revoche” rinvenibile nella dichiarazione annuale IVA,
unitamente alla dichiarazione dei redditi ed entro gli stessi
termini.
Dal regime della
franchigia si fuoriesce in due ipotesi:
·
è
conseguito un volume d’affari superiore a 7.000 euro;
·
sono
effettuate esportazioni.
In entrambi i casi il
regime cessa di avere efficacia a decorrere dall’anno solare successivo
a quello in cui è superato uno dei limiti, ovvero a decorrere dal
medesimo anno solare se la soglia viene superata per oltre il cinquanta
per cento del limite stesso.
Facciamo un esempio:
2007 – volume d’affari
superiore a 7.000 euro, ma non a 10.500 - il contribuente calcolerà l’imposta
nei modi ordinari a decorrere dall’anno 2008;
2007 - volume d’affari
superiore a 10.500 euro - il contribuente calcolerà l’imposta nei
modi ordinari a decorrere dall’anno 2007. In questo caso l’imposta
andrà applicata secondo le regole ordinarie fin dall’inizio dell’anno
e, pertanto, il contribuente dovrà calcolare e versare l’IVA a debito
relativa alle operazioni effettuate nell’anno 2007 dopo aver detratto l’imposta
sugli acquisti relativi al medesimo periodo.
Obblighi tributari IVA
I soggetti che applicano
il nuovo regime della franchigia sono esonerati dai seguenti
adempimenti:
-
registrazione delle fatture emesse (articolo 23),
-
registrazione dei corrispettivi (articolo 24)
-
registrazione degli acquisti (articolo 25)
-
dichiarazione e comunicazione annuale (articoli 8 e
8-bis del DPR 22 luglio 1998, n. 322)
-
compilazione ed invio del nuovo elenco clienti e
fornitori (articolo 37, commi 8 e 9 del D.L.223/2006)
-
tenuta e conservazione dei registri e documenti
(articolo 39) fatta eccezione per le fatture di acquisto e le bollette
doganali di importazione.
I soggetti che applicano
il regime della franchigia hanno i seguenti obblighi:
·
l’obbligo
di numerazione e conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette
doganali;
·
l’obbligo
di certificazione dei corrispettivi;
·
l’obbligo
di trasmissione telematica dei corrispettivi all’Agenzia delle entrate;
·
l’obbligo
di integrare la fattura per gli acquisti intracomunitari e per le altre
operazioni di cui risultano debitori di imposta (ad es. inversione
contabile) con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta;
·
l’obbligo
di versamento dell’imposta di cui al punto precedente entro il giorno 16
del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni.
Per tutti gli adempimenti
tributari i contribuenti che applicano il regime della franchigia possono
farsi assistere dall’ufficio locale dell’Agenzia delle entrate
competente in ragione del domicilio fiscale del contribuente.
I contribuenti in regime
di franchigia:
·
non
addebitano l’IVA ai clienti per le cessioni di beni e le prestazioni di
servizi;
·
non
detraggono l’IVA assolta sugli acquisti, nazionali e comunitari, nonché
sulle importazioni;
·
devono
certificare i corrispettivi con emissione di ricevuta o scontrino.
Acquisti intracomunitari
Nel caso di acquisti
intracomunitari o di acquisti per i quali si applica il reverse charge, il
contribuente in franchigia deve integrare la fattura ricevuta con
indicazione dell’aliquota e della relativa imposta e deve versare l’imposta
entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle
operazioni.
Rettifica della
detrazione
Nel caso in cui dei
contribuenti che esercitano l’attività già prima del 2007 passano al
regime della franchigia devono tenere presente che occorre rettificare l’IVA
già detratta negli anni in cui si è applicato il regime ordinario
relativa a beni e servizi non ancora ceduti o non ancora utilizzati.
Analoga rettifica va
applicata quando il contribuente transita, anche per opzione, dal regime
della franchigia al regime ordinario.
Rimborso dell’imposta a
credito
Nel caso di passaggio dal
regime normale a quello della franchigia, qualora dall’ultima
dichiarazione annuale IVA, eseguite le opportune rettifiche, emerga una
eccedenza di credito IVA, il medesimo potrà essere chiesto a rimborso se
sussistono i presupposti, ovvero potrà essere utilizzato in compensazione
con altre imposte e contributi. |