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Regole particolari si applicano ai fini
fiscali (art.64 TUIR) nel caso di beni utilizzati promiscuamente nell’attività
dell’impresa e per fini personali dell’imprenditore. A tale proposito
occorre distinguere tra beni immobili e beni mobili.
Per i beni immobili utilizzati
promiscuamente non si calcolano quote di ammortamento, bensì è deducibile
una somma pari al 50% della rendita catastale o del canone di
locazione, anche finanziaria, a condizione che il contribuente non
disponga di altro immobile adibito esclusivamente all’esercizio
dell’impresa.
Per i beni mobili adibiti ad uso
promiscuo le quote di ammortamento sono deducibili nella misura
del 50%. Nel caso di beni mobili di importo unitario non superiore a
516,46 euro si può dedurre integralmente l’importo di 258,23 euro.
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