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Con la Finanziaria 2008
cambiano nuovamente le regole relative alla compensazione delle perdite.
La materia aveva già
subito delle modifiche con il D.L.223/2006.
Cerchiamo di
sintetizzare, con l’aiuto di alcune tabelle, le regole applicabili in
materia prima negli ultimi anni.
Prima del D.L.223/2006
(per un approfondimento vedi Le perdite delle
imprese)
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Imprese in
contabilità ordinaria |
Per le imprese in
contabilità ordinaria la perdita subita può essere portata in
diminuzione solamente da redditi della stessa categoria e non dal
reddito complessivo dell’imprenditore.
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Si applica il
riporto in avanti. La perdita può essere portata in
diminuzione di eventuali redditi della stessa categoria nei
successivi esercizi, ma non oltre il quinto.
Per le imprese di
nuova costituzione, il limite di 5 esercizi non si applica nel caso di
perdite subite nei primi 3 esercizi di attività.
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Imprese in
contabilità semplificata |
La perdita subita
può essere portata in diminuzione del reddito complessivo
dell’imprenditore.
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Non
si applica il riporto in avanti.
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Dopo il D.L.223/2006
(per un approfondimento vedi
Le perdite delle imprese)
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Imprese in
contabilità ordinaria e semplificata |
La perdita subita
può essere portata in diminuzione solamente da redditi della stessa
categoria e non dal reddito complessivo dell’imprenditore.
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Si applica il
riporto in avanti. La perdita può essere portata in
diminuzione di eventuali redditi della stessa categoria nei
successivi esercizi, ma non oltre il quinto.
Per le imprese di
nuova costituzione, il limite di 5 esercizi non si applica nel caso di
perdite subite nei primi 3 esercizi di attività.
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Il D.L.223/2006, per ciò
che concerne le perdite, si applica a partire dal periodo d’imposta in corso
alla data di entrata in vigore del decreto. Nella maggior parte dei casi,
dunque, le nuove norme si applicano a partire dal 2006.
Dopo la Finanziaria
2008
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Imprese in
contabilità ordinaria |
Per le imprese in
contabilità ordinaria la perdita subita può essere portata in
diminuzione solamente da redditi della stessa categoria e non dal
reddito complessivo dell’imprenditore.
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Si applica il
riporto in avanti. La perdita può essere portata in
diminuzione di eventuali redditi della stessa categoria nei
successivi esercizi, ma non oltre il quinto.
Per le imprese di
nuova costituzione, il limite di 5 esercizi non si applica nel caso di
perdite subite nei primi 3 esercizi di attività.
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Imprese in
contabilità semplificata |
La perdita subita
può essere dedotta dal reddito complessivo del periodo di imposta
cui si riferisce.
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Non
si applica il riporto in avanti relativamente all’eccedenza che
non trova capienza nei redditi del periodo d’imposta di generazione.
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Le nuove norme hanno
decorrenza dal periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2008: quindi si
applicano per le perdite subite a partire da tale periodo.
Per
il riporto delle perdite delle società di capitali si legga anche: Riporto
delle perdite fiscali. |