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Compensazione perdite - la finanziaria 2008 cambia nuovamente le regole

 


 
 
Approfondimento del 10.01.2008

 

Con la Finanziaria 2008 cambiano nuovamente le regole relative alla compensazione delle perdite.

La materia aveva già subito delle modifiche con il D.L.223/2006.

 

Cerchiamo di sintetizzare, con l’aiuto di alcune tabelle, le regole applicabili in materia prima negli ultimi anni.

 

Prima del D.L.223/2006 (per un approfondimento vedi Le perdite delle imprese)

 

Imprese in contabilità ordinaria

Per le imprese in contabilità ordinaria la perdita subita può essere portata in diminuzione solamente da redditi della stessa categoria e non dal reddito complessivo dell’imprenditore.

 

Si applica il riporto in avanti. La perdita può essere portata in diminuzione di eventuali redditi della stessa categoria nei successivi esercizi, ma non oltre il quinto.

Per le imprese di nuova costituzione, il limite di 5 esercizi non si applica nel caso di perdite subite nei primi 3 esercizi di attività.

 

Imprese in contabilità semplificata

La perdita subita può essere portata in diminuzione del reddito complessivo dell’imprenditore.

 

Non si applica il riporto in avanti.

 

 

 

Dopo il D.L.223/2006 (per un approfondimento vedi Le perdite delle imprese)

 

 

Imprese in contabilità ordinaria e semplificata

La perdita subita può essere portata in diminuzione solamente da redditi della stessa categoria e non dal reddito complessivo dell’imprenditore.

 

Si applica il riporto in avanti. La perdita può essere portata in diminuzione di eventuali redditi della stessa categoria nei successivi esercizi, ma non oltre il quinto.

Per le imprese di nuova costituzione, il limite di 5 esercizi non si applica nel caso di perdite subite nei primi 3 esercizi di attività.

 

 

Il D.L.223/2006, per ciò che concerne le perdite, si applica a partire dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto. Nella maggior parte dei casi, dunque, le nuove norme si applicano a partire dal 2006.

 

 

Dopo la Finanziaria 2008

 

 

Imprese in contabilità ordinaria

Per le imprese in contabilità ordinaria la perdita subita può essere portata in diminuzione solamente da redditi della stessa categoria e non dal reddito complessivo dell’imprenditore.

 

Si applica il riporto in avanti. La perdita può essere portata in diminuzione di eventuali redditi della stessa categoria nei successivi esercizi, ma non oltre il quinto.

Per le imprese di nuova costituzione, il limite di 5 esercizi non si applica nel caso di perdite subite nei primi 3 esercizi di attività.

 

Imprese in contabilità semplificata

La perdita subita può essere dedotta dal reddito complessivo del periodo di imposta cui si riferisce.

 

Non si applica il riporto in avanti relativamente all’eccedenza che non trova capienza nei redditi del periodo d’imposta di generazione.

 

 

 

Le nuove norme hanno decorrenza dal periodo d’imposta  in corso al 1° gennaio 2008: quindi si applicano per le perdite subite a partire da tale periodo. 

 

Per il riporto delle perdite delle società di capitali si legga anche: Riporto delle perdite fiscali.

 
   

Gli altri approfondimenti sull'argomento:

Riporto delle perdite fiscali

Le perdite nelle imprese

Le perdite dell'esercizio

Copertura delle perdite d'esercizio

Perdita d'esercizio oltre 1/3 del capitale sociale

Ripianamento perdite

Copertura della perdita con riserve

Riduzione del capitale sociale per perdite

Rinvio della perdita al futuro

Riserve disponibili e indisponibili

Riserve disponibili - classificazione

Riserva da sovrapprezzo azioni - copertura perdite

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Il piano di riparto dell'utile

Riparto utili snc


 
   

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