Regimi speciali
Non possono avvalersi del regime dei
contribuenti minimi coloro che svolgono attività soggette ad un regime
speciale ai fini IVA.
Di seguito riportiamo i chiarimenti dell’agenzia delle entrate in merito.
Contemporaneo svolgimento di attività escluse e non dal regime dei minimi
L’esercizio di una delle attività escluse, perché soggette ad un regime
speciale ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, comporta che il
contribuente
non potrà avvalersi del regime dei minimi neppure per le ulteriori attività
di
impresa o di lavoro autonomo eventualmente esercitate.
Produttori agricoli
I produttori agricoli, qualora esercitino l’attività nei
limiti dell’art.32 del TUIR, ancorché assoggettati ai fini IVA al regime
speciale (artt. 34 e 34-bis),
possono avvalersi del regime dei contribuenti minimi con
riguardo alle altre attività di impresa arte e professioni
eventualmente svolte.
Essi:
-
assolvono
agli adempimenti IVA previsti per i produttori agricoli;
-
ai fini
IRPEF, sono tenuti a dichiarare il reddito fondiario;
-
relativamente alla ulteriore attività di impresa o di lavoro autonomo,
potranno avvalersi del regime dei contribuenti minimi.
Agriturismo
Anche l’attività di agriturismo disciplinata (art. 5, comma 2, L. 413/91)
può essere attratta al regime dei minimi qualora il contribuente opti per
l’applicazione dell’IVA nei modi
ordinari.
Applicazione regimi speciali
L’esistenza delle cause di esclusione dal regime devono essere verificate in
relazione al periodo d’imposta in cui s’intende operare come contribuente
minimo. Così ad esempio, l’aver applicato nell’anno 2007 un regime speciale
IVA non è di ostacolo ad avvalersi, a
decorrere dal 1° gennaio 2008, del regime dei contribuenti minimi sempre che
per l’anno solare 2008 il contribuente legittimamente non applica alcun
regime speciale IVA.
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