Altri requisiti per l’accesso al
regime
Non possono avvalersi del regime dei
contribuenti minimi:
-
le persone fisiche non residenti nel
territorio dello stato e le persone giuridiche;
-
coloro che, nell’anno solare precedente anno conseguito ricavi superiori a
30.000 euro; coloro che partecipano a società di persone o associazioni o
a società a responsabilità limitata trasparenti;
-
coloro che nell'anno solare precedente hanno
effettuato cessioni all'esportazione;
-
coloro che nell'anno solare precedente anno
sostenuto spese per prestazione di lavoro dipendente o assimilato;
-
coloro che nell’anno solare precedente hanno erogato
somme sotto forma di utili da partecipazione agli associati
il cui apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro;
-
coloro che, nel
triennio solare precedente hanno effettuato acquisti di beni strumentali
anche mediante contratti di appalto e di locazione, pure finanziaria, per
un ammontare complessivo superiore a 15.000 euro;
-
coloro che partecipano a società di persone
o ad associazioni professionali,
costituite in forma associata per l’esercizio della professione o a
società a responsabilità limitata a ristretta base proprietaria che
hanno optato per il regime della trasparenza fiscale.
Di seguito riportiamo alcuni chiarimenti dell’agenzia delle entrate in
merito ad alcuni di questi punti.
Limite dei 30.000 euro
Per accedere al regime dei contribuenti minimi, i soggetti interessati
devono aver conseguito nell’anno solare precedente ricavi in misura non
superiore a 30.000 euro. A tal fine, rilevano i ricavi di competenza
dell’anno solare 2007, calcolati secondo le disposizioni proprie del regime
ordinario di determinazione del reddito d’impresa anche se eventualmente
incassati nel corso dell’anno successivo.
Partecipazione in società di persone o srl trasparenti
Sono
esclusi dal regime coloro che partecipano a società di persone o
associazioni o a società a responsabilità limitata trasparenti. Poiché i
requisiti per accedere al regime dei contribuenti minimi devono essere
posseduti alla data del 1° gennaio 2008, si ritiene possibile accedere al
regime dei contribuenti minimi nelle ipotesi in cui la partecipazione sia
stata ceduta prima del 31 dicembre 2007.
Impresa familiare
I partecipanti all’impresa familiare che contemporaneamente svolgono
attività di impresa, arte o professione non sono esclusi dal regime dei
minimi per i redditi prodotti al di fuori dell’impresa familiare poiché la
norma esclude la possibilità di rientrare nel regime dei contribuenti minimi
in caso di partecipazione a società di persone o associazioni.
Resta inteso che il collaboratore familiare deve prestare la propria
attività all’interno dell’impresa familiare in modo continuativo e
prevalente.
Associato in partecipazione
Sono esclusi dal regime dei contribuenti minimi coloro che
nell’anno solare precedente hanno erogato
somme sotto forma di utili da partecipazione agli associati
il cui apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro.
Pertanto possono applicare il regime dei contribuenti minimi:
-
coloro che si avvalgono di un associato in
partecipazione di solo lavoro, al quale non siano stati distribuiti utili
in quanto nel 2007 l’attività ha chiuso in perdita;
-
coloro che si avvalgono di un associato in
partecipazione che non abbia effettuato un apporto costituito
esclusivamente da lavoro.
Prestazioni occasionali
L’aver sostenuto spese per prestazioni di natura occasionale non preclude
l’accesso al regime dei contribuenti minimi trattandosi di spese diverse da
quelle
per lavoro dipendente o per rapporti di collaborazione.
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