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L’impresa familiare è un’impresa
individuale caratterizzata dalla collaborazione dei familiari dell’imprenditore.
Il codice civile richiede la presenza
di requisiti ben precisi affinché sia configurabile l’ipotesi dell’impresa
familiare: ciò sia in merito al tipo dell’opera prestata, sia al concetto di
familiare.
La nozione di impresa familiare sotto il
profilo civilistico e sotto quello fiscale non sono del tutto simili, come
vedremo in seguito.
L’istituto
dell’impresa familiare è disciplinato nell'art. 230 bis del codice civile.
Secondo tale articolo si può parlare di impresa familiare quando il
familiare presta la sua attività di lavoro in modo continuativo nell’impresa
o nella famiglia.
Il lavoro prestato dal familiare, quindi, deve
essere continuativo il che esclude che si possa parlare di impresa familiare
nel caso in cui il familiare presti la propria attività di lavoro in modo
occasionale nell'impresa o nella famiglia.
Invece, per il codice civile, è indifferente
che l'attività di lavoro del familiare sia svolta all’interno dell’azienda o all’interno della famiglia.
Va rilevato, però, che in entrambi i casi si
può parlare di impresa familiare solamente se non è configurabile un diverso
tipo di rapporto, come ad esempio nel caso di rapporto di lavoro
subordinato.
Per quanto concerne il concetto di familiare
con questa espressione si intendono: il
coniuge, i parenti entro il terzo grado (ad esempio: figli, genitori,
fratelli, nonni, ecc..) e gli affini entro il secondo grado (ad esempio:
suoceri, nuore, generi, cognati).
Il familiare che partecipa all’impresa
familiare ha una serie di diritti. Essi possono essere distinti in diritti
di natura economica ed altri diritti.
I diritti di natura economica
riconosciuti al familiare
sono:
il
-
il diritto al mantenimento secondo la
condizione patrimoniale della famiglia;
-
il diritto a partecipare agli utili
dell’impresa familiare, ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi
dell’azienda, anche in ordine all’avviamento. Il tutto in proporzione
alla quantità e alla qualità del lavoro prestato.
Gli altri diritti, diversi da quelli di natura
economica, riconosciuti al familiare sono:
-
il diritto di intervenire nelle decisioni
relative l’impiego degli utili e degli incrementi del patrimonio
aziendale;
-
il diritto di partecipare alle decisioni
relative alla gestione straordinaria, agli indirizzi produttivi e alla
cessazione dell’impresa;
-
il diritto di essere preferiti a terzi
in caso di cessione dell’azienda;
-
il diritto di prelazione in caso di
divisione ereditaria.
§
Nonostante il legislatore abbia previsto la
possibilità dei familiari di intervenire su alcune decisioni relative alla vita dell’impresa, non
ha voluto prevedere
un’azienda gestita da più persone. Infatti l'impresa familiare è sempre
un’impresa individuale, nella quale le decisioni sono prese
dall’imprenditore che rimane anche l’unico che assume il rischio derivante
dall’esercizio dell’impresa.
Infatti, in caso di insolvenza dell'impresa
l'unico soggetto passibile di fallimento rimane l'imprenditore. Questa
conclusione è sottolineata dal fatto che la disposizione di legge prevede
una partecipazione agli utili dei familiari, ma non una partecipazione alle
perdite.
Questo vuol dire che nei confronti dei terzi,
l’impresa familiare rimane un'impresa individuale e la sua disciplina ha
soprattutto come finalità quella di garantire ai familiari, che prestano il
loro lavoro nell'impresa o nella famiglia, la possibilità di intervenire
nelle scelte aziendali in caso di situazioni di straordinaria
amministrazione, legate a momenti particolari della vita dell’impresa che si
ripercuotono spesso anche sulla vita della famiglia.
L’impresa familiare, inoltre, è un istituto
ben diverso rispetto all’impresa coniugale, detta anche cogestita. Quest’ultima è, infatti,
un’azienda condotta da entrambi i coniugi, i quali assumono ambedue la
qualifica di imprenditori, prendono insieme le decisioni inerenti l’impresa
e partecipano nella stessa misura agli utili e alle perdite dell’azienda, e
quindi, sono entrambi passibili di fallimento.
In parte diversa è la disciplina fiscale
dell’impresa familiare: come spesso accade il fisco richiede dei requisiti
maggiori rispetto alla norma civilistica.
Così il lavoro del collaboratore all’interno
dell’azienda deve essere non solo continuativo, come richiede il
codice civile, ma anche prevalente. Questo significa che l’attività
di collaboratore nell’impresa familiare deve prevalere su qualsiasi altra
attività lavorativa. Quindi non possono essere collaboratori coloro che
svolgono in modo continuativo attività di lavoro dipendente, autonomo o
d‘impresa, mentre possono esserlo i pensionati.
Altra restrizione prevista dalla normativa
fiscale è che il lavoro dei collaboratori deve essere prestato nell’impresa
familiare: non ha valore ai fini fiscali il lavoro prestato nella
famiglia.
Anche secondo le norme fiscali, come per
quelle civilistiche, la partecipazione al reddito deve essere proporzionale
alla qualità e alla quantità del lavoro prestato nell’impresa dal
collaboratore, ma il fisco aggiunge che le quote spettanti a tutti i
collaboratori non possono in ogni caso superare, ai fini fiscali, il
49%
degli utili conseguiti dall’impresa. Ovvero almeno il 51% di tale reddito
deve restare assegnato all’imprenditore.
Mentre l’unico responsabile delle
perdite, come prevede anche la normativa civilistica, è il titolare
dell’impresa familiare.
In fine va ricordato che condizione essenziale
per assegnare il reddito d’impresa ai familiari è che prima dell’inizio del
periodo d’imposta sia stipulato un atto pubblico o una scrittura
privata autenticata da cui risulti il nome di tutti i collaboratori,
firmato da questi ultimi e dall’imprenditore. |