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Le imprese concessionarie di un servizio
pubblico hanno spesso l’obbligo di cedere gratuitamente al concedente,
alla scadenza della concessione, gli impianti realizzati per l’esercizio del
servizio pubblico in perfetto stato di efficienza e funzionamento.
L’art.104 del TUIR
permette alle imprese concessionarie di calcolare, sui beni gratuitamente
devolvibili al termine della concessione, delle quote di ammortamento
finanziario anziché le consuete quote di ammortamento tecnico previste
dagli art.102 e 103.
In pratica l’impresa può scegliere tra
ammortamento finanziario o ammortamento tecnico. La scelta
riguarda i soli beni gratuitamente devolvibili, mentre per i restanti
beni si applicano le consuete regole relative all’ammortamento.
L’ammortamento finanziario è dato da
quote costanti calcolate dividendo il costo dei beni gratuitamente
devolvibili, diminuito degli eventuali contributi del concedente, per
il numero degli anni di durata della concessione, considerando tali
anche le frazioni.
Esempio:
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Costo degli impianti gratuitamente devolvibili |
27.000 |
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Contributi ricevuti dal concedente |
5.000 |
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Durata della concessione |
10 anni e 7 mesi |
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Quota di ammortamento finanziario |
(27.000 – 5.000)/11 = 2.000 |
In caso di modifica della durata della
concessione, la quota deducibile è proporzionalmente ridotta o aumentata
a partire dall'esercizio in cui la modifica è stata convenuta. Mentre in
caso di incremento o di decremento del costo dei beni, per effetto di
sostituzione a costi superiori o inferiori, di ampliamenti, ammodernamenti o
trasformazioni, di perdite e di ogni altra causa, la quota di ammortamento
finanziario deducibile è rispettivamente aumentata o diminuita, a partire
dall'esercizio in cui si è verificato l'incremento o il decremento, in
misura pari al relativo ammontare diviso per il numero dei residui anni di
durata della concessione.
Esempio:
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Costo degli impianti gratuitamente devolvibili |
27.000 |
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Durata della concessione |
10 anni |
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Incremento del costo degli impianti avvenuto nel 5°
esercizio |
3.000 |
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Quota di ammortamento finanziario dal 1° al 4°
esercizio |
27.000/10 = 2.700 |
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Quota di ammortamento finanziario dal 5° esercizio
in poi |
2.700 + (3.000/6) = 3.200 |
Per le concessioni relative alla
costruzione e all'esercizio di opere pubbliche sono ammesse in deduzione
quote di ammortamento finanziario differenziate da calcolare
sull'investimento complessivo realizzato. Le quote di ammortamento sono
determinate nei singoli casi con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze in rapporto proporzionale alle quote previste nel piano
economico-finanziario della concessione, includendo nel costo ammortizzabile
gli interessi passivi.
Per le imprese il cui esercizio è
inferiore o superiore ai 12 mesi, le quote di ammortamento
finanziario devono essere ragguagliate alla durata dell’esercizio (Art.110
comma 5 TUIR).
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