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Le società che operano nel settore
della distribuzione e del trasporto del gas naturale e dell’energia
elettrica applicano regole particolari per il calcolo delle quote di
ammortamento fiscalmente deducibili per quanto concerne i beni
classificati in categorie omogenee individuate dall’Autorità per
l’energia elettrica e per il gas.
L’ammortamento è determinato
dividendo il costo di tali beni per la loro vita utile così come essa è
determinata ai fini tariffari dalla predetta Autorità. La vita utile
decorre dall’esercizio di prima entrata in funzione dei beni, anche presso
altri utilizzatori. Nel caso di costi incrementativi capitalizzati
successivamente all’entrata in funzione dei beni le quote di ammortamento
sono determinate in base alla vita utile residua dei beni.
Non sono previsti, per queste categorie di
beni, né l’ammortamento anticipato né quello accelerato.
In caso di beni utilizzati in base a contratto
di locazione finanziaria la deduzione delle quote di ammortamento spetta
all’impresa utilizzatrice, mentre per la concedente concorrono alla
formazione del reddito solo i proventi finanziari impliciti nei canoni di
locazione risultanti dal piano di ammortamento finanziario (C.M. 50/E del
28/11/2005).
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