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Secondo i principi contabili nazionali
i terreni appaiono in bilancio sotto questa voce solamente se
esistono e sono disponibili in quanto tali. Ciò significa che l’area
sulla quale è costruita un fabbricato non deve essere indicata in
contabilità come “terreno” bensì come “fabbricato”: in questa caso, infatti,
il valore del terreno forma un tutt’uno con il bene immobile costruito su di
esso. A titolo di esempio si può dire che il piazzale asfaltato ed
attrezzato antistante il reparto stoccaggio del magazzino utilizzato per la
ricezione della merce non deve essere indicato in contabilità come
“terreno”, bensì come “fabbricato” formando un tutt’uno con il magazzino.
L’Oic16 precisa che possono essere indicati
alla voce “Terreni” le pertinenze fondiarie degli stabilimenti, i fondi e
terreni agricoli, i moli, ormeggi e banchine, i terreni e le pertinenze
riferite ad autostrade in esercizio, le cave, i terreni estrattivi e
minerari, le sorgenti.
Secondo gli IAS, invece, tra i terreni non
vanno indicati solamente quelli disponibili come tali, ma anche i terreni
sui quali sono costruiti dei fabbricati. |
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