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Approfondimenti

 
 
Ammortamento - le novità introdotte nel 2006 per i veicoli aziendali
 

 
 
 

Approfondimento del 16.02.2007

 

 Le regole fiscali relative al calcolo delle quote di ammortamento dei veicoli aziendali sono state oggetto di rilevanti modifiche nel corso del 2006. Esse sono state apportate da due decreti legge:

  • il D.L.223 del 04/07/2006 che è intervenuto in tema di ammortamento anticipato;

  • il D.L.262 del 03/10/2006 che prevede nuovi limiti di deducibilità dei costi degli autoveicoli.

 

Premessa

 

I veicoli aziendali possono essere distinti in due diversi gruppi: quelli disciplinati all’art.164 del TUIR e gli altri mezzi di trasporto che non sono menzionati in tale articolo e non trovano una specifica disciplina nelle norme del TUIR.

L’art.164 del TUIR si occupa di:

  • aeromobili da turismo;

  • navi;

  • imbarcazioni da diporto;

  • autovetture, autocaravan, ciclomotori, motocicli.

Per altri mezzi di trasporto si devono intendere tutti i mezzi di trasporto diversi da quelli precedentemente menzionati come i veicoli non a motore (gondole, biciclette, cc..), i veicoli ad uso speciale, gli autocarri, gli autobus. Per tali veicoli, le quote di ammortamento sono deducibili secondo le regole generali, ovvero la deducibilità del costo è subordinata alla presenza del requisito di inerenza.

Le novità introdotte nel corso del 2006 non riguardano gli altri mezzi di trasporto non disciplinati all’art.164 del TUIR per i quali non cambia nulla rispetto al passato.

 

 

Le novità introdotte dal D.L.223/2006

 

Tutti i beni materiali strumentali sono ammortizzabili sia attraverso il calcolo di quote di ammortamento ordinario che di quote di ammortamento anticipato.

La regola generale è sempre stata applicabile anche nei confronti dei veicoli aziendali seppure per alcuni di essi era prevista una deducibilità limitata del costo.

Il D.L.223/2006 è intervenuto a modificare le regole relative all’ammortamento di taluni veicoli. In seguito alla sua introduzione non possono essere dedotte quote di ammortamento anticipato relative a autovetture, autocaravan, motocicli e ciclomotori.

 

La norma presenta delle eccezioni date da:

  • aeromobili da turismo, navi e imbarcazioni da diporto destinati ad essere utilizzati esclusivamente come strumentali nell’esercizio dell’impresa;

  • autovetture, autocaravan, motocicli e ciclomotori destinati ad essere utilizzati esclusivamente come strumentali nell’esercizio dell’impresa;

  • veicoli adibititi ad uso pubblico.

La nuova norma si applica a partire dal periodo d’imposta di entrata in vigore del decreto, quindi per le imprese il cui esercizio coincide con l’anno solare l’impossibilità di applicare l’ammortamento anticipato sui veicoli scatta dall’esercizio 2006. Le nuove disposizioni si applicano anche ai beni acquistati in periodi di imposta antecedenti.

 

 

L’art.164 del TUIR prima della Finanziaria 2007

 

L’art.164 del TUIR individuava due gruppi di veicoli aziendali:

  • gli aeromobili da turismo, le navi, le imbarcazioni da diporto;

  • le autovetture, gli autocaravan, i motocicli e i ciclomotori.

Per i primi era prevista la completa deducibilità del costo nel solo caso in cui tali beni fossero impiegati come esclusivamente strumentali nell’esercizio dell’impresa.

Per i secondi la regola generale era quella di una deducibilità limitata del costo. Tale regola prevedeva alcune eccezioni. Per cui il costo era deducibile interamente nel caso di autovetture, autocaravan, motocicli e ciclomotori:

  • destinati ad essere utilizzati esclusivamente come strumentali nell’esercizio dell’impresa;

  • destinati ad uso pubblico;

  • concessi in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta.

In tutti gli altri casi il costo di acquisto e i costi di gestione erano deducibili nella misura dell’80% nel caso di agenti e rappresentanti di commercio e nella misura del 50% nei restanti casi.

Era inoltre previsto un limite massimo di deducibilità del costo di acquisto o di leasing pari a:

  • 25.822,84 euro nel caso di autovetture di agenti e rappresentanti;

  • 18.075,99 euro nel caso di autovetture e autocaravan di altre imprese;

  • 4.131,66 euro nel caso di motocicli di agenti e rappresentanti o di altre imprese;

  • 2.065,83 euro nel caso di ciclomotori di agenti e rappresentanti o di altre imprese.

In caso di noleggio, invece, il limite di importo deducibile era:

  • 3.615,20 per autovetture e autocaravan;

  • 774,69 per motocicli;

  • 413,17 per ciclomotori.

 

L’art.164 del TUIR dopo la Finanziaria 2007

 

Il D.L. 262/2006 è intervenuto a modificare quanto previsto dall’art.164 del TUIR.

Nulla è cambiato, in seguito a tali modifiche, per ciò che concerne gli aeromobili da turismo, le navi, le imbarcazioni da diporto per i quali i costi continuano ad essere interamente deducibili solamente se si tratta di beni impiegati come esclusivamente strumentali nell’esercizio dell’impresa.

 

Delle importanti novità sono state introdotte, invece, per ciò che concerne le autovetture, gli autocaravan, i motocicli e i ciclomotori.

Per questi veicoli è prevista la deducibilità integrale del costo di acquisto e dei costi di gestione solamente se essi sono:

  • destinati ad essere utilizzati esclusivamente come strumentali nell’esercizio dell’impresa;

  • destinati ad uso pubblico.

La prima rilevante novità sta dunque nel fatto che non sono più interamente deducibili i costi relativi a veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta.

Altra importante novità è data dal nuovo trattamento previsto per i veicoli diversi da quelli strumentali o destinati ad uso pubblico. Infatti è stata eliminata la possibilità di deduzione parziale dei costi di acquisto e di gestione prevista per la generalità delle imprese al 50%. Mentre rimane la deducibilità parziale all’80% dei costi per gli agenti e rappresentanti con i limiti previsti in passato.

Di conseguenza, si avrà che:

  • il costo di acquisto (come pure di leasing) e i costi di gestione di autovetture, motocicli e ciclomotori di agenti e rappresentanti è deducibile nella misura dell’80% con i seguenti limiti di costo:

    • 25.822,84 euro nel caso di autovetture;

    • 4.131,66 euro nel caso di motocicli;

    • 2.065,83 euro nel caso di ciclomotori di agenti e rappresentanti;

  • i costi di acquisto nel caso di altre imprese sono interamente indeducibili.

E’ stata poi introdotta la previsione che per i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti, a prescindere dal periodo in cui sussiste tale uso, è deducibile l’importo costituente reddito di lavoro. A tale proposito le norme del TUIR prevedono che il valore da assoggettare a tassazione per il dipendente è pari al 50% dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 Km, calcolato in base alle tabelle Aci. Anche in questo caso il D.L.262/2006 ha apportato una modifica poiché la percentuale è stata elevata dal 30% al 50%.

 

 

Ammortamento auto: art.164 TUIR prima e dopo il DL 223/2006 e il DL 262/2006

 

Vecchie norme

Nuove norme

Aeromobili da turismo, navi, imbarcazioni da diporto:

esclusivamente strumentali

Costo ammortizzabile al 100%

Applicabile ammortamento anticipato

Costo ammortizzabile al 100%

Applicabile ammortamento anticipato

Autovetture, autocaravan, motocicli e ciclomotori :

  • esclusivamente strumentali

  • adibiti ad uso pubblico

 

Costo ammortizzabile al 100%

Applicabile ammortamento anticipato

 

Costo ammortizzabile al 100%

Applicabile ammortamento anticipato

Autovetture, autocaravan, motocicli e ciclomotori :

  • uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta

 

Costo ammortizzabile al 100%

 

Applicabile ammortamento anticipato

 

Deducibile importo costituente reddito di lavoro dipendente

Non applicabile ammortamento anticipato

Autovetture, autocaravan, motocicli e ciclomotori :

  • generalità delle imprese

 

 

 

50% con limiti

Applicabile ammortamento anticipato

 

 

 

Non deducibili

Non applicabile ammortamento anticipato

  • agenti e rappresentanti

 

80% con limiti

Applicabile ammortamento anticipato

80% con limiti

Non applicabile ammortamento anticipato

Veicoli non a motore, veicoli ad uso promiscuo, veicoli ad uso speciale, autocarri, autobus, ecc..

  • inerenti

 

 

 

 

 

 

 

Deducibile il 100%. Applicabile ammortamento anticipato

 

 

 

 

 

 

 

Deducibile il 100%. Applicabile ammortamento anticipato

 

Veicoli non a motore, veicoli ad uso promiscuo, veicoli ad uso speciale, autocarri, autobus, ecc..

  • non inerenti

 

 

 

Non deducibile

 

 

 

Non deducibile

 

 

 

1.4 – Decorrenza delle nuove disposizioni

 

I nuovi limiti di deduzione dei costi relativi ai veicoli aziendali hanno effetto a partire dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del D.L.262/2006, quindi già a partire dal periodo d’imposta 2006.

Questa rappresenta una deroga al criterio fissato dallo Statuto dei contribuenti che vieta l’introduzione di norme tributarie retroattive con la sola eccezione di quelle interpretative.

Tuttavia, ai soli fini del calcolo degli acconti sulle imposte sui reddito e sull’IRAP il contribuente può continuare ad applicare le disposizioni precedenti.

 

Va detto, invece, che l'elevamento della misura del valore da assoggettare a tassazione per il dipendente dal 30 al 50% dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 Km, calcolato in base alle tabelle Aci si applica a partire dal 2007.

 
 

Leggi anche: Ammortamento - le novità introdotte per gli immobili strumentali nel 2006

 

 

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