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Le regole fiscali relative al calcolo delle
quote di ammortamento dei veicoli aziendali sono state oggetto di
rilevanti modifiche nel corso del 2006. Esse sono state apportate da due
decreti legge:
Premessa
I veicoli aziendali possono essere distinti in
due diversi gruppi: quelli disciplinati all’art.164 del TUIR e gli altri
mezzi di trasporto che non sono menzionati in tale articolo e non trovano
una specifica disciplina nelle norme del TUIR.
L’art.164 del TUIR si occupa di:
Per altri mezzi di trasporto si devono
intendere tutti i mezzi di trasporto diversi da quelli precedentemente
menzionati come i veicoli non a motore (gondole, biciclette, cc..),
i veicoli ad uso speciale, gli autocarri, gli autobus.
Per tali veicoli, le quote di ammortamento sono deducibili secondo le regole
generali, ovvero la deducibilità del costo è subordinata alla presenza del
requisito di inerenza.
Le novità introdotte nel corso del 2006 non
riguardano gli altri mezzi di trasporto non disciplinati all’art.164 del
TUIR per i quali non cambia nulla rispetto al passato.
Le novità introdotte dal D.L.223/2006
Tutti i beni materiali strumentali sono
ammortizzabili sia attraverso il calcolo di quote di ammortamento ordinario
che di quote di ammortamento anticipato.
La regola generale è sempre stata applicabile
anche nei confronti dei veicoli aziendali seppure per alcuni di essi era
prevista una deducibilità limitata del costo.
Il D.L.223/2006 è intervenuto a modificare le
regole relative all’ammortamento di taluni veicoli. In seguito alla sua
introduzione non possono essere dedotte quote di ammortamento
anticipato relative a autovetture, autocaravan, motocicli e ciclomotori.
La norma presenta delle eccezioni date
da:
-
aeromobili da turismo, navi e
imbarcazioni da diporto destinati ad essere utilizzati
esclusivamente come strumentali nell’esercizio dell’impresa;
-
autovetture, autocaravan,
motocicli e ciclomotori destinati ad essere utilizzati
esclusivamente come strumentali nell’esercizio dell’impresa;
-
veicoli adibititi ad uso pubblico.
La nuova norma si applica a partire dal
periodo d’imposta di entrata in vigore del decreto, quindi per le imprese il
cui esercizio coincide con l’anno solare l’impossibilità di applicare
l’ammortamento anticipato sui veicoli scatta dall’esercizio 2006. Le nuove
disposizioni si applicano anche ai beni acquistati in periodi di imposta
antecedenti.
L’art.164 del TUIR prima della Finanziaria
2007
L’art.164 del TUIR individuava due gruppi di
veicoli aziendali:
-
gli aeromobili da turismo, le
navi, le imbarcazioni da diporto;
-
le autovetture, gli autocaravan,
i motocicli e i ciclomotori.
Per i primi era prevista la completa
deducibilità del costo nel solo caso in cui tali beni fossero impiegati
come esclusivamente strumentali nell’esercizio dell’impresa.
Per i secondi la regola generale era quella di
una deducibilità limitata del costo. Tale regola prevedeva alcune
eccezioni. Per cui il costo era deducibile interamente nel caso di
autovetture, autocaravan, motocicli e ciclomotori:
-
destinati ad essere utilizzati
esclusivamente come strumentali nell’esercizio dell’impresa;
-
destinati ad uso pubblico;
-
concessi in uso promiscuo ai dipendenti
per la maggior parte del periodo d’imposta.
In tutti gli altri casi il costo di acquisto e
i costi di gestione erano deducibili nella misura dell’80% nel caso
di agenti e rappresentanti di commercio e nella misura del 50%
nei restanti casi.
Era inoltre previsto un limite massimo di
deducibilità del costo di acquisto o di leasing pari a:
-
25.822,84 euro nel caso di
autovetture di agenti e rappresentanti;
-
18.075,99 euro nel caso di
autovetture e autocaravan di altre imprese;
-
4.131,66 euro nel caso di
motocicli di agenti e rappresentanti o di altre imprese;
-
2.065,83 euro nel caso di
ciclomotori di agenti e rappresentanti o di altre imprese.
In caso di noleggio, invece, il limite
di importo deducibile era:
L’art.164 del TUIR dopo la Finanziaria 2007
Il D.L. 262/2006 è intervenuto a modificare
quanto previsto dall’art.164 del TUIR.
Nulla è cambiato, in seguito a tali modifiche,
per ciò che concerne gli aeromobili da turismo, le navi, le
imbarcazioni da diporto per i quali i costi continuano ad essere
interamente deducibili solamente se si tratta di beni impiegati come
esclusivamente strumentali nell’esercizio dell’impresa.
Delle importanti novità sono state introdotte,
invece, per ciò che concerne le autovetture, gli autocaravan,
i motocicli e i ciclomotori.
Per questi veicoli è prevista la
deducibilità integrale del costo di acquisto e dei costi di gestione
solamente se essi sono:
La prima rilevante novità sta dunque nel fatto
che non sono più interamente deducibili i costi relativi a veicoli dati
in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta.
Altra importante novità è data dal nuovo
trattamento previsto per i veicoli diversi da quelli strumentali o destinati
ad uso pubblico. Infatti è stata eliminata la possibilità di deduzione
parziale dei costi di acquisto e di gestione prevista per la generalità
delle imprese al 50%. Mentre rimane la deducibilità parziale all’80% dei
costi per gli agenti e rappresentanti con i limiti previsti in passato.
Di conseguenza, si avrà che:
-
il costo di acquisto (come pure di leasing)
e i costi di gestione di autovetture, motocicli e ciclomotori di agenti e
rappresentanti è deducibile nella misura dell’80% con i seguenti limiti di
costo:
-
25.822,84 euro nel caso di
autovetture;
-
4.131,66 euro nel caso di
motocicli;
-
2.065,83 euro nel caso di
ciclomotori di agenti e rappresentanti;
-
i costi di acquisto nel caso di altre
imprese sono interamente indeducibili.
E’ stata poi introdotta la previsione che per
i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti, a prescindere dal
periodo in cui sussiste tale uso, è deducibile l’importo costituente
reddito di lavoro. A tale proposito le norme del TUIR prevedono che il
valore da assoggettare a tassazione per il dipendente è pari al 50%
dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 Km,
calcolato in base alle tabelle Aci. Anche in questo caso il D.L.262/2006 ha
apportato una modifica poiché la percentuale è stata elevata dal 30% al 50%.
Ammortamento auto: art.164 TUIR prima e
dopo il DL 223/2006 e il DL 262/2006
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Vecchie norme |
Nuove norme |
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Aeromobili da turismo, navi, imbarcazioni da
diporto:
esclusivamente strumentali |
Costo ammortizzabile al 100%
Applicabile ammortamento anticipato |
Costo ammortizzabile al 100%
Applicabile ammortamento anticipato |
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Autovetture, autocaravan, motocicli e ciclomotori :
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Costo ammortizzabile al 100%
Applicabile ammortamento anticipato |
Costo ammortizzabile al 100%
Applicabile ammortamento anticipato |
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Autovetture, autocaravan, motocicli e ciclomotori :
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Costo ammortizzabile al 100%
Applicabile ammortamento anticipato |
Deducibile importo costituente reddito di lavoro
dipendente
Non applicabile ammortamento anticipato |
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Autovetture, autocaravan, motocicli e ciclomotori :
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50% con limiti
Applicabile ammortamento anticipato |
Non deducibili
Non applicabile ammortamento anticipato |
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80% con
limiti
Applicabile ammortamento anticipato |
80% con
limiti
Non
applicabile ammortamento anticipato |
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Veicoli non a motore, veicoli ad uso promiscuo,
veicoli ad uso speciale, autocarri, autobus, ecc..
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Deducibile il 100%. Applicabile ammortamento
anticipato
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Deducibile il 100%. Applicabile ammortamento anticipato
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Veicoli non a motore, veicoli ad uso promiscuo,
veicoli ad uso speciale, autocarri, autobus, ecc..
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Non deducibile
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Non deducibile |
1.4 – Decorrenza delle nuove disposizioni
I nuovi limiti di deduzione dei costi relativi
ai veicoli aziendali hanno effetto a partire dal periodo d’imposta in corso
alla data di entrata in vigore del D.L.262/2006, quindi già a partire dal
periodo d’imposta 2006.
Questa rappresenta una deroga al criterio
fissato dallo Statuto dei contribuenti che vieta
l’introduzione di norme tributarie retroattive con la sola
eccezione di quelle interpretative.
Tuttavia, ai soli fini
del calcolo degli acconti sulle imposte sui reddito e sull’IRAP il
contribuente può continuare ad applicare le disposizioni precedenti.
Va detto, invece, che l'elevamento della
misura del valore da assoggettare a tassazione per il dipendente dal 30 al
50%
dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 Km,
calcolato in base alle tabelle Aci si applica a partire dal 2007.
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