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Sotto il profilo fiscale occorre rilevare che
una regola che trova frequente applicazione nel caso delle attrezzature, del
mobilio e di beni di importo modesto, è quella relativa ai beni il cui
costo unitario non è superiore a 516,46 euro.
Innanzitutto occorre precisare che questa
norma può essere applicata nel solo caso delle immobilizzazioni materiali.
Per i beni il cui costo unitario non è
superiore a 516,46 euro è consentita la deduzione integrale della
spesa di acquisizione nell'esercizio in cui essa è stata sostenuta.
Dunque, tutti i cespiti il cui costo unitario
supera i 516,46 euro, fiscalmente concorrono a formare il reddito attraverso
il calcolo delle quote di ammortamento.
Invece, i cespiti, il cui costo unitario è
uguale o inferiore a 516,46 euro, fiscalmente possono:
La deduzione integrale rappresenta una
facoltà ammessa per il contribuente, ma non un obbligo. Una volta che la
scelta è stata operata essa ha carattere definitivo.
La deduzione integrale è consentita
esclusivamente per i beni il cui costo unitario non supera i 516,46
euro, di conseguenza assume un’importanza fondamentale la nozione di costo
unitario. Infatti, i beni aziendali possono essere distinti in:
-
beni singoli;
-
beni plurimi eterogenei;
-
beni plurimi identici;
-
beni composti.
Si possono considerare beni singoli
quei beni suscettibili di una autonoma utilizzazione. Per questa
categoria di beni, per verificare se esiste la possibilità di dedurre
integralmente il costo sostenuto è sufficiente esaminare il costo del bene.
I beni plurimi eterogenei sono dei
beni singoli tra loro sussidiari o accessori ad altri beni. Un esempio
di tali beni è costituito dall’acquisto di beni mobili usati per
l’arredamento di un ufficio (sedie, scrivanie, armadi, ecc.). In questi
casi
per verificare se esiste la possibilità di
dedurre integralmente il costo sostenuto, è necessario fare riferimento al
costo del bene nel suo insieme (nell’esempio fatto occorre far riferimento
al costo dell’intero arredamento e non del singolo bene acquistato).
Rientrano tra i beni plurimi identici
gli acquisti di beni singoli, suscettibili di autonoma utilizzazione, che
tuttavia sono acquistati in più esemplari identici ed aventi la medesima
funzione all’interno dell’impresa. In linea di massima, per verificare
se esiste la possibilità di dedurre integralmente il costo sostenuto, si
deve fare riferimento al costo del singolo bene. Tuttavia potrebbero aversi
dei casi nei quali ci si trova di fronte ad un complesso di beni costituenti
un’entità indivisibile, strettamente collegati ai fini dell’utilizzazione
nell’impresa. Si pensi al caso di una batteria di bicchieri o di piatti
usati da imprese alberghiere. In queste ipotesi si deve far riferimento al
costo globale del bene per verificare la sussistenza del requisito per la
deducibilità integrale.
Per beni composti si intendono una
serie di beni che non sono suscettibili di autonoma utilizzazione, ma
costituiscono una parte inscindibile o sono al servizio di un bene composto.
Si pensi al caso di un monitor, di una tastiera, di un mouse. In questa
ipotesi, poiché non vi può essere una autonoma utilizzazione occorre far
riferimento al prezzo del bene composto nella sua unità e non al prezzo dei
singoli componenti.
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