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Approfondimenti

 
 
Telefoni e spese telefoniche - Deducibilità dei costi e detraibilità dell'IVA

 


 
 
 

Approfondimento del 30.07.2007

 

Tutte le imprese, ma anche i lavoratori autonomi, utilizzano almeno un telefono fisso e, spesso, anche dei telefoni cellulari.

Come si calcolano le quote di ammortamento deducibili, i costi di gestione deducibili e l’IVA detraibile?

Lo vediamo di seguito.

 

Imposte sui redditi.  Le regole relative alla deducibilità dei costi legati alla telefonia fissa e mobile sono cambiate di recente con la Finanziaria 2007.

 

A partire dal 1° gennaio 2007 le quote di ammortamento, i canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio e le spese di impiego e manutenzione relativi ad apparecchiature terminali per servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico sono deducibili nella misura dell’80%.

 

La norma si applica sia nel caso di telefoni fissi che di cellulari. Essa, inoltre, riguarda sia la determinazione del reddito di impresa che la determinazione del reddito di lavoro autonomo.

 

In precedenza la deduzione era del 100% nel caso di telefoni fissi e del 50% nel caso di cellulari.

 

 

Fino al 31/12/2006

Dal 01/01/2007

Telefonia fissa

100%

80%

Cellulari

50%

80%

 

 

Esempio:

Un’impresa acquista nel 2007 un fax del costo di 200 euro. Il coefficiente di ammortamento applicabile al caso in esame è del 20%. La quota di ammortamento annua deducibile è pari a:

 

costo del bene 200 x coefficiente di ammortamento 20% x quota deducibile 80% = 32 euro.

 

Ovviamente per il primo esercizio la quota deducibile è pari a 16 euro poiché per il primo esercizio di entrata in funzione dei beni si applica il coefficiente di ammortamento ridotto della metà.

 

Allo stesso modo, se le spese telefoniche di competenza dell’esercizio ammontano complessivamente a 6.000 euro, la quota deducibile sarà pari a:

 

costo di competenza 6.000 x quota deducibile 80% = 4.800 euro.

 

Continua, invece, ad applicarsi la deducibilità al 100% nel caso di impianti di telefonia di veicoli usati nel trasporto di merci da parte di imprese di autotrasporto limitatamente ad un solo impianto per ciascun veicolo.

 

 

IVA. Non sono variate, invece, le norme relative alla detraibilità dell’IVA.

 

Nel caso di telefoni fissi, l’IVA relativa all’acquisto o all’importazione di impianti telefonici, ai costi di gestione o di manutenzione è interamente detraibile.

 

Per i cellulari, invece, si applica la regola che l’IVA relativa all’acquisto, all’importazione, alle prestazioni di servizi e alle spese di gestione, è detraibile al 50%, sempre che si tratti di apparecchiature soggette alla tassa sulle concessioni governative.

 

Anche questa limitazione non si applica agli impianti di telefonia dei veicoli usati per il trasporto di merci da parte delle imprese di autotrasporto, limitatamente ad un solo impianto per ciascun veicolo.

 

Esempi:

L’impresa acquista un fax del valore di 200 euro. L’IVA pagata ammonta a 40 euro. Essa è interamente detraibile.

La stessa impresa riceve la fattura per  le spese telefoniche di un cellulare per un ammontare di 700 euro + IVA di 140 euro. L’IVA è detraibile nella misura di 70 euro (50% di 140).  

 
   

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