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Nuova aliquota
IRES.
L’aliquota IRES
passa dal 33% al 27,50%.
Compensazioni
orizzontali.
A partire dal 2008
i lavoratori autonomi e le imprese in contabilità semplificata
possono determinare il reddito
complessivo Irpef
compensando le perdite relative all’esercizio della professione o
dell’impresa anche con redditi di natura diversa relativi allo stesso
periodo d’imposta.
Le perdite non
potranno essere riportate in avanti oltre il quinto periodo d’imposta.
(Per un approfondimento vedi
Compensazione perdite)
Deducibilità
interessi passivi.
Cambiano le regole
IRES relative alla deducibilità degli interessi passivi.
Saranno
deducibili gli interessi passivi relativi all’esercizio dell’impresa fino a
concorrenza degli interessi attivi. L’eccedenza sarà deducibile nei limiti
del 30% del risultato della gestione operativa, calcolato senza tenere
conto di eventuali costi per ammortamenti e leasing. L’eventuale
ulteriore eccedenza sarà deducibile negli esercizi successivi (purché non
oltre il quinto esercizio e sempre nel rispetto, anche in questi esercizi,
del limite del 30% del r.o.l. della gestione caratteristica). Vengono
abrogate le norme riguardanti il pro-rata patrimoniale e la c.d. thin
capitalization.
Regole particolari
si applicano nel caso di soggetti che hanno aderito al consolidato
nazionale. In questa ipotesi, infatti, ogni soggetto aderente al consolidato
determina il 30% del proprio reddito operativo lordo e lo confronta con i
propri interessi passivi. L’eventuale quota indeducibile di un soggetto
rappresenta un componente che potrebbe essere recuperato in diminuzione da
parte di un altro soggetto che aderisce al consolidato qualora lo stesso
abbia un reddito operativo lordo capiente rispetto ai propri interessi
passivi.
La nuova norma non
si applica ad alcuni soggetti come banche, assicurazioni, società
finanziarie e ad alcuni soggetti che operano nel settore delle opere
pubbliche.
Per quanto riguarda
le società di persone e le ditte individuali occorre precisare che sono
esonerate dall’applicazione dei nuovi limiti di deducibilità.
(Per un
approfondimento vedi Deducibilità interessi passivi)
I canoni di leasing saranno deducibili
solamente se la durata minima dei contratti sarà pari ai 2/3 del normale
periodo di ammortamento. Vengono comunque stabiliti dei periodi minimi di
durata del contratto affinché il canone di leasing sia deducibile:
-
per i beni mobili la
durata minima del contratto deve essere di 11 anni;
-
per i beni immobili, se
i 2/3 del normale periodo di ammortamento è:
-
inferiore a 11 anni,
la durata minima del contratto deve essere di almeno 11 anni;
-
superiore a 18 anni,
la durata minima del contratto deve essere di almeno 18 anni.
Spese di
rappresentanza.
Nuove regole si
applicano anche per quanto riguarda le spese di rappresentanza. Esse
diventano, infatti, completamente deducibili nel periodo d’imposta in cui
sono sostenute. Tuttavia la deducibilità è subordinata alla presenza di
requisiti di inerenza e congruità che dovranno essere stabiliti con decreto
del ministero dell’Economia.
Contemporaneamente
viene elevato a 50 euro il costo dei beni omaggio al di sotto del quale esso
è considerato interamente deducibile.
Ammortamenti.
Viene abrogata, per
i beni acquistati a partire dal 2008, la possibilità di effettuare
ammortamenti anticipati.
Una deroga è
prevista per il solo 2008 e limitatamente ai soli beni entrati in funzione
in tale anno.
Inoltre viene
prevista l’eliminazione del quadro EC per la deduzione extracontabile di
elementi negativi di reddito.
Opzione IRES
Le imprese individuali, le società di persone
e le società in nome collettivo potranno optare per la tassazione separata
dei redditi all'aliquota del 27,5%. Affinché possa essere esercitata tale
opzione è necessario adottare il regime di contabilità ordinaria e rinuncia
al prelievo e alla distribuzione dei redditi.
Imprese
immobiliari.
Per le imprese
immobiliari una norma di interpretazione autentica spiega come vanno dedotti
gli interessi passivi pagati dalla società e relativi agli immobili diversi
da quelli strumentali, cioè su quegli immobili posseduti dall’impresa e
destinati alla locazione. Gli interessi passivi sostenuti per l’acquisto di
tali immobili sono deducibili dal reddito d’impresa.
Assegnazione
immobili.
L’imprenditore
individuale può escludere gli immobili strumentali dal patrimonio
dell’impresa entro il 30 aprile pagando un’imposta sostitutiva del 10% di
IREF, IRAP e IVA. L’imposta sostitutiva va calcolata sulla differenza tra il
valore normale e quello fiscalmente riconosciuto.
Partecipazione
esenti
La percentuale di
esenzione torna ad essere pari al 95%.
IAS e IRES
Nuove regole per la
determinazione del reddito vengono fissate per i soggetti che redigono il
bilancio in base agli IAS. Scopo delle modifiche è quello di limitare i casi
in cui sono necessarie delle variazioni da apportare al reddito civilisto
per la determinazione del reddito imponibile.
Dividendi.
La finanziaria 2008
prevede una ritenuta dell’1,375% a titolo di imposta sui dividendi pagati da
società estere.
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