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La liquidazione dell’IVA, ossia il
calcolo dell’IVA a debito o a credito dell’impresa, di norma viene
effettuata nel modo seguente:
IVA su cessioni di beni o su
prestazioni di servizi effettuate nel periodo
meno
IVA su acquisti di beni e servizi
nazionali, intracomunitari e sulle importazioni
meno
Eventuale credito IVA del periodo precedente
Alcune imprese svolgono solamente
operazioni esenti ai fini IVA: si tratta delle operazioni elencate
all’art.10 del DPR 633/72. Su queste operazioni non si applica l’IVA e di
conseguenza non esiste l’obbligo di versamento dell’imposta. Di conseguenza,
l’IVA pagata sugli acquisti non è detraibile per l’impresa.
I soggetti che compiono sia operazioni
imponibili che operazioni esenti, si trovano ad applicare l’IVA su
talune operazioni e a non applicarla su altre. Per questi soggetti, la
liquidazione dell’IVA segue una regola particolare che prende il nome
di pro-rata.
L'art.19-bis, del
DPR 633/72 stabilisce che la percentuale di detrazione, per tali
soggetti, è determinata in base al rapporto tra l'ammontare delle operazioni
che danno diritto a detrazione, effettuate nell'anno, e lo stesso ammontare
aumentato delle operazioni esenti effettuate nell'anno medesimo. La
percentuale di detrazione è arrotondata all'unità superiore o inferiore a
seconda che la parte decimale superi o meno i cinque decimi.
Vediamo, dunque, come si deve procedere.
Operazioni che
danno diritto alla detrazione x100
Operazioni che danno diritto alla detrazione +
Operazioni esenti
Occorre prendere il risultato della rapporto
con tre decimali e successivamente arrotondarlo per eccesso
o per difetto a seconda se la parte decimale è superiore a 0,500 o meno.
Facciamo un esempio.
Le operazioni imponibili ammontano a 5.000.
Quelle esenti ammontano a 2.800. L’IVA pagata sugli acquisti è pari a 1.500.
Ecco come si procede:
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Percentuale di detraibilità: [5.000/ (5.000 + 2.800)] x 100
= 64,102% (occorrono tre decimali)
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Arrotondamento: 64 %
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IVA sugli acquisti detraibile: 1.500 x 64% = 960
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