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L’art.108 del
TUIR disciplina le spese di pubblicità e quelle di rappresentanza.
Esso è stato modificato per effetto della Finanziaria 2008 nella parte che
riguarda le spese di rappresentanza.
Le disposizioni precedenti
alla Finanziaria 2008
Vediamo quale era il trattamento tributario
delle spese di rappresentanza prima della finanziaria 2008.
Tali spese era ammesse in deduzione
solamente nella misura di un terzo del loro ammontare. La deduzione
ammessa andava ripartita in quote costanti nell'esercizio in cui la spesa
era stata sostenuta e nei quattro esercizi successivi.
Esempio:
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Spese di rappresentanza sostenute nell’esercizio |
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1.800 |
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Quota deducibile complessivamente deducibile |
1.800 : 3 |
600 |
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Quota deducibile 1° esercizio |
600: 5 |
120 |
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Quota deducibile 2° esercizio |
600: 5 |
120 |
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Quota deducibile 3° esercizio |
600: 5 |
120 |
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Quota deducibile 4° esercizio |
600: 5 |
120 |
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Quota deducibile 5° esercizio |
600: 5 |
120 |
Tra le spese di rappresentanza erano
espressamente incluse dal legislatore tributario:
-
le spese sostenute per i beni distribuiti
gratuitamente, anche se recano emblemi, denominazioni o altri
riferimenti atti a distinguerli come prodotti dell'impresa;
-
i contributi erogati per l'organizzazione
di convegni e simili.
Per ciò che concerne i beni distribuiti
gratuitamente, occorre precisare che se il loro valore unitario non
superava 25,82 euro il costo era deducibile interamente
nell’esercizio di competenza.
Le nuove disposizioni
introdotte dalla Finanziaria 2008
Le spese di rappresentanza diventano
interamente deducibili nel periodo d’imposta di sostenimento.
La totale deducibilità, tuttavia, è
subordinata al fatto che la spesa risponda a requisiti di inerenza e
congruità che saranno stabiliti con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, tenendo conto anche della natura e della
destinazione della spesa stessa, del volume dei ricavi dell'attività
caratteristica dell'impresa e dell'attività internazionale dell'impresa.
Continua ad essere prevista la possibilità di
dedurre interamente il costo degli omaggi. Tuttavia il loro valore
unitario è stato elevato. Pertanto attualmente è prevista la completa
deducibilità degli omaggi di valore unitario non superiore a 50,00
euro.
E’ stata soppressa, invece, la parte
della norma relativa ai contributi erogati per convegni e simili.
Entrata in vigore delle nuove disposizioni
Le
nuove disposizioni in merito alle spese di rappresentanza, contenute nella
Finanziaria 2008, entrano in vigore a partire dal periodo d'imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. |