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Spese di rappresentanza - Le novità introdotte dalla Finanziaria 2008

 


 
 
 
Approfondimento del 27.02.2008

 

L’art.108 del TUIR disciplina le spese di pubblicità e quelle di rappresentanza. Esso è stato modificato per effetto della Finanziaria 2008 nella parte che riguarda le spese di rappresentanza.

 

 

Le disposizioni precedenti alla Finanziaria 2008

Vediamo quale era il trattamento tributario delle spese di rappresentanza prima della finanziaria 2008.

 

Tali spese era ammesse in deduzione solamente nella misura di un terzo del loro ammontare. La deduzione ammessa andava ripartita in quote costanti nell'esercizio in cui la spesa era stata sostenuta e nei quattro esercizi successivi.

 

Esempio:

 

Spese di rappresentanza sostenute nell’esercizio

 

1.800

Quota deducibile complessivamente deducibile

1.800 : 3

600

Quota deducibile 1° esercizio

600: 5

120

Quota deducibile 2° esercizio

600: 5

120

Quota deducibile 3° esercizio

600: 5

120

Quota deducibile 4° esercizio

600: 5

120

Quota deducibile 5° esercizio

600: 5

120

 

Tra le spese di rappresentanza erano espressamente incluse dal legislatore tributario:

  • le spese sostenute per i beni distribuiti gratuitamente, anche se recano emblemi, denominazioni o altri riferimenti atti a distinguerli come prodotti dell'impresa;

  • i contributi erogati per l'organizzazione di convegni e simili.

 

Per ciò che concerne i beni distribuiti gratuitamente, occorre precisare che se il loro valore unitario non superava 25,82 euro il costo era deducibile interamente nell’esercizio di competenza.

 

 

Le nuove disposizioni introdotte dalla Finanziaria 2008

Le spese di rappresentanza diventano interamente deducibili nel periodo d’imposta di sostenimento.

La totale deducibilità, tuttavia, è subordinata al fatto che la spesa risponda a requisiti di inerenza e congruità che saranno stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, tenendo conto anche della natura e della destinazione della spesa stessa, del volume dei ricavi dell'attività caratteristica dell'impresa e dell'attività internazionale dell'impresa.

 

Continua ad essere prevista la possibilità di dedurre interamente il costo degli omaggi. Tuttavia il loro valore unitario è stato elevato. Pertanto attualmente è prevista la completa deducibilità degli omaggi di valore unitario non superiore a 50,00 euro.

 

E’ stata soppressa, invece, la parte della norma relativa ai contributi erogati per convegni e simili.

Entrata in vigore delle nuove disposizioni

Le nuove disposizioni in merito alle spese di rappresentanza, contenute nella Finanziaria 2008, entrano in vigore a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007.

 
   

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