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Contabilità di magazzino - Termini di registrazione

 


 
 
 

Approfondimento del  06.12.2007

 

Com’è noto la tenuta della contabilità di magazzino è obbligatoria, sotto il profilo fiscale, solamente per le imprese in contabilità ordinaria che presentano taluni requisiti in termini di ricavi e valore delle rimanenze (D.P.R. 600 del 29 settembre 1973, art. 14, lett. d).

 

Più precisamente, l’obbligo di tenuta della contabilità di magazzino scatta solamente per le imprese che abbiano superato, per il secondo esercizio successivo, entrambi i seguenti limiti:

  • ricavi superiori a 5.164.568,99 euro;

  • ammontare delle rimanenze superiore a 1.032.913,80 euro.

 

Chiaramente anche le imprese per le quali la contabilità di magazzino non è obbligatoria ai fini fiscali, possono tenere le scritture ausiliarie di magazzino.

 

Vediamo, ora, per le imprese per le quali sussiste l’obbligo di tenuta della contabilità di magazzino, quali sono i termini per effettuare le registrazioni.

 

L’art.22 del D.P.R. 600/73 prevede che le registrazioni nelle scritture  ausiliarie di magazzino devono essere eseguite non oltre sessanta giorni.

Va osservato, tuttavia, che ciò non significa che i movimenti registrati devono essere anche stampati entro tali termini.

Vogliamo dire, più precisamente, che, nel caso in cui la contabilità di magazzino è tenuta con sistemi meccanografici (in pratica col computer, come oggi accade quasi sempre) essa si considera regolare se i movimenti di carico e scarico sono registrati nel termine di 60 giorni su appositi supporti magnetici.

I movimenti regolarmente registrati possono essere stampati anche successivamente, comunque, entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’esercizio di competenza.

Se, decorsi i 60 giorni per la registrazione dei movimenti, e prima del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’esercizio di competenza, si dovesse avere un’ispezione da parte dell’Amministrazione finanziaria, questa può chiedere di effettuare tale stampa in presenza dei suoi organi.

 

Sanzioni.

In caso di omessa tenuta o conservazione delle scritture ausiliarie di magazzino, si applica la sanzione da 1.032,91 a 7.746,85 euro (D.Lgs.471/97 art.9, comma 1).

 

La stessa sanzione si applica nel caso di rifiuto di esibizione o dichiarazione di non possesso dei registri di magazzino obbligatori (D.Lgs.471/97 art.9, comma 2).

 

Sempre in caso di irregolare tenuta delle scritture contabili o mancanza di documenti, la sanzione può essere ridotta fino a 516,45 euro nel caso di scarsa rilevanza dell’irregolarità, se non ne è derivato ostacolo all’accertamento delle imposte dovute (D.Lgs.471/97 art.9, comma 3).  

 

 
   

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