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Com’è noto la tenuta della contabilità di
magazzino è obbligatoria, sotto il profilo fiscale, solamente per
le imprese in contabilità ordinaria che presentano taluni requisiti
in termini di ricavi e valore delle rimanenze (D.P.R. 600 del 29 settembre
1973, art. 14, lett. d).
Più precisamente, l’obbligo di tenuta della
contabilità di magazzino scatta solamente per le imprese che abbiano
superato, per il secondo esercizio successivo, entrambi i
seguenti limiti:
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ricavi superiori a 5.164.568,99 euro;
-
ammontare delle rimanenze superiore a
1.032.913,80 euro.
Chiaramente anche le imprese per le quali la
contabilità di magazzino non è obbligatoria ai fini fiscali, possono tenere
le scritture ausiliarie di magazzino.
Vediamo, ora, per le imprese per le quali
sussiste l’obbligo di tenuta della contabilità di magazzino, quali sono i
termini per effettuare le registrazioni.
L’art.22 del D.P.R. 600/73 prevede che le
registrazioni nelle scritture ausiliarie di magazzino devono essere
eseguite non oltre sessanta giorni.
Va osservato, tuttavia, che ciò non significa
che i movimenti registrati devono essere anche stampati entro tali termini.
Vogliamo dire, più precisamente, che, nel caso
in cui la contabilità di magazzino è tenuta con sistemi meccanografici
(in pratica col computer, come oggi accade quasi sempre) essa si
considera regolare se i movimenti di carico e scarico sono registrati nel
termine di 60 giorni su appositi supporti magnetici.
I movimenti regolarmente registrati possono
essere stampati anche successivamente, comunque, entro il termine per la
presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’esercizio di
competenza.
Se, decorsi i 60 giorni per la registrazione
dei movimenti, e prima del termine per la presentazione della dichiarazione
dei redditi relativa all’esercizio di competenza, si dovesse avere
un’ispezione da parte dell’Amministrazione finanziaria, questa può chiedere
di effettuare tale stampa in presenza dei suoi organi.
Sanzioni.
In caso di omessa tenuta o
conservazione delle scritture ausiliarie di magazzino, si applica la
sanzione da 1.032,91 a 7.746,85 euro (D.Lgs.471/97 art.9, comma 1).
La stessa sanzione si applica nel caso di
rifiuto di esibizione o dichiarazione di non possesso dei
registri di magazzino obbligatori (D.Lgs.471/97 art.9, comma 2).
Sempre in caso di irregolare tenuta delle
scritture contabili o mancanza di documenti, la sanzione può essere
ridotta fino a 516,45 euro nel caso di scarsa rilevanza
dell’irregolarità, se non ne è derivato ostacolo all’accertamento delle
imposte dovute (D.Lgs.471/97 art.9, comma 3).
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