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I
contribuenti che adottano regimi fiscali agevolati devono attenersi a
norme particolari per quanto riguarda la tenuta del registro dei beni
ammortizzabili.
REGIME
DELLE NUOVE INIZIATIVE PRODUTTIVE (L.388/2000)
I
contribuenti che si avvalgono del regime delle nuove iniziative
produttive sono esonerati dagli obblighi di registrazione e tenuta
delle scritture contabili rilevanti ai fini delle imposte dirette,
dell’IRAP e dell’IVA, nonché sono esonerate dall’obbligo di
liquidazione e di effettuazione dei versamenti periodici ai fini IVA.
Rimangono,
invece, gli obblighi di conservazione dei documenti ricevuti e di quelli
emessi, nonché, se prescritti, gli obblighi di fatturazione e
certificazione dei corrispettivi.
Di
conseguenza i contribuenti in esame hanno comunque l’obbligo di conservare
le fatture di acquisto relative ai beni ammortizzabili.
Secondo
la C.M.18/06/2001 n.59 al fine della determinazione delle quote di
ammortamento, che va fatta secondo le disposizioni contenute nel TUIR, il
contribuente deve evidenziare i criteri seguiti predisponendo un prospetto
riepilogativo, nel quale vanno rilevati i seguenti elementi:
-
fattura
di acquisto e natura del bene ammortizzabile;
-
costo
di acquisizione del bene;
-
coefficiente
di ammortamento applicabile;
-
quota
di ammortamento spesata nell’anno;
-
quote
di ammortamento complessivamente spesate;
-
residuo
del costo da ammortizzare nei successivi periodi d’imposta.
REGIME
DEI CONTRIBUENTI MINIMI (LEGGE FINANZIARIA 2008)
I
contribuenti che si avvalgono del regime dei minimi non hanno
l’obbligo di tenuta delle scritture contabili con la conseguenza
che essi non hanno l’obbligo di tenere il registro dei beni
ammortizzabili.
Per
questi soggetti, tra l’altro, i costi sostenuti per l’acquisto dei beni
strumentali per l’esercizio dell’attività sono considerati come costi
di esercizio e vengono dedotti secondo il criterio di cassa.
Per
l’acquisto di beni strumentali, rimane, come per i restanti acquisti, l’obbligo
di numerare e conservare le fatture di acquisto.
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