Può
accadere che un'impresa, anziché concedere ad un cliente uno sconto in
denaro, cioè sotto forma di riduzione del prezzo di vendita, gli accordi
uno sconto in natura, cioè cedendogli dei beni gratuitamente a titolo sconto. Qual
è il trattamento IVA di questa operazione? L'ipotesi
è disciplinata all'art.15 del DPR 633/72,
al punto 2, quando si dice che è escluso dal computo della
base imponibile il valore
normale dei beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono in conformità
delle originarie condizioni contrattuali, tranne quelli la cui cessione è
soggetta ad aliquota più elevata. Aiutandoci
con una tabella vediamo quali caratteristiche può avere l'operazione e come
essa può essere trattata ai fini IVA.
Sconti,
premi, abbuoni in natura previsti già nel contratto di
vendita |
Aliquota
IVA dei beni ceduti a titolo di sconto, premio abbuono
MAGGIORE
rispetto all'aliquota IVA
applicata ai beni ceduti a titolo oneroso |
Operazione soggetta
ad IVA
Esempio:
beni ceduti a titolo oneroso -
1.000 - IVA 4%
beni ceduti a titolo di sconto
previsto già in contratto - 100 - IVA 22%
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Aliquota
IVA dei beni ceduti a titolo di sconto, premio abbuono
UGUALE
o
MINORE
rispetto all'aliquota IVA
applicata ai beni ceduti a titolo oneroso |
Operazione
esclusa dall'IVA
Esempio:
beni ceduti a titolo oneroso -
1.000 - IVA 22%
beni ceduti a titolo di sconto
previsto già in contratto - 100 - IVA 22%
Esempio:
beni ceduti a titolo oneroso -
1.000 - IVA 22%
beni ceduti a titolo di sconto
previsto già in contratto - 100 - IVA 4%
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Sconti,
premi, abbuoni in natura non previsti nel contratto di
vendita e concessi successivamente ad esso |
Operazione
sempre soggetta ad IVA
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Nel
caso in cui lo sconto in natura è soggetto ad IVA la base
imponibile è costituita dal valore normale dei beni ceduti a
titolo di sconto, premio, abbuono.
La
definizione di valore normale è contenuta nell'art.14 del DPR
633/72. Con questa espressione si intende l'intero importo che il
cessionario o il
committente,
al medesimo stadio di commercializzazione di quello in cui
avviene
la cessione di beni o la prestazione di servizi, dovrebbe pagare, in
condizioni di libera concorrenza, ad un cedente o prestatore indipendente per
ottenere i beni o servizi in questione nel tempo e nel luogo di tale cessione
o prestazione.
Qualora
non siano accertabili cessioni di beni o prestazioni di servizi
analoghe,
per valore normale si intende:
-
per
le cessioni di beni, il prezzo di acquisto dei beni o di beni simili o,
in mancanza, il prezzo di costo, determinati nel momento in cui si
effettuano tali operazioni;
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