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Approfondimenti

 
 
Sconti in natura - il loro trattamento ai fini IVA

 


 
 
 
Approfondimento del 11.01.2012

 

Può accadere che un'impresa, anziché concedere ad un cliente uno sconto in denaro, cioè sotto forma di riduzione del prezzo di vendita, gli accordi uno sconto in natura, cioè cedendogli dei beni gratuitamente a titolo sconto.

 

Qual è il trattamento IVA di questa operazione?

 

L'ipotesi è disciplinata all'art.15 del DPR 633/72, al punto 2, quando si dice che è escluso dal computo della base imponibile il valore normale dei beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono in conformità alle originarie condizioni contrattuali, tranne quelli la cui cessione è soggetta ad aliquota più elevata.

 

Aiutandoci con una tabella vediamo quali caratteristiche può avere l'operazione e come essa può essere trattata ai fini IVA.

 

 

Sconti, premi, abbuoni in natura previsti già nel contratto di vendita   Aliquota IVA dei beni ceduti a titolo di sconto, premio abbuono

MAGGIORE

rispetto all'aliquota IVA applicata ai beni ceduti a titolo oneroso

Operazione soggetta ad IVA

Esempio: 

beni ceduti a titolo oneroso - 1.000 - IVA 4%

beni ceduti a titolo di sconto previsto già in contratto - 100 - IVA 21% 

 

Aliquota IVA dei beni ceduti a titolo di sconto, premio abbuono

UGUALE

o

MINORE

rispetto all'aliquota IVA applicata ai beni ceduti a titolo oneroso

Operazione esclusa dall'IVA

Esempio: 

beni ceduti a titolo oneroso - 1.000 - IVA 21%

beni ceduti a titolo di sconto previsto già in contratto - 100 - IVA 21% 

 

Esempio: 

beni ceduti a titolo oneroso - 1.000 - IVA 21%

beni ceduti a titolo di sconto previsto già in contratto - 100 - IVA 4% 

 

Sconti, premi, abbuoni in natura non previsti nel contratto di vendita e concessi successivamente ad esso Operazione sempre soggetta ad IVA

 

 

 

Nel caso in cui lo sconto in natura è soggetto ad IVA la base imponibile è costituita dal valore normale dei beni ceduti a titolo di sconto, premio, abbuono.

 

La definizione di valore normale è contenuta nell'art.14 del DPR 633/72. Con questa espressione si intende l'intero importo che il cessionario o il

committente, al medesimo stadio di commercializzazione di quello in cui

avviene la cessione di beni o la prestazione di servizi, dovrebbe pagare, in condizioni di libera concorrenza, ad un cedente o prestatore indipendente per ottenere i beni o servizi in questione nel tempo e nel luogo di tale cessione o prestazione.

 

Qualora non siano accertabili cessioni di beni o prestazioni di servizi

analoghe, per valore normale si intende:

  • per le cessioni di beni, il prezzo di acquisto dei beni o di beni simili o, in mancanza, il prezzo di costo, determinati nel momento in cui si effettuano tali operazioni;

  • per le prestazioni di servizi, le spese sostenute dal soggetto passivo per l'esecuzione dei servizi medesimi.

 

 
   

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