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Base imponibile (art.13 DPR 633/72):
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La base imponibile delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi
è costituita:
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dall'ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente o
prestatore secondo le condizioni contrattuali;
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dagli oneri
e
spese inerenti l’esecuzione del contratto;
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dai debiti e
altri oneri verso terzi accollati al cessionario o al committente;
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dalle integrazioni
direttamente connesse con i corrispettivi dovuti da altri soggetti.
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Corrispettivo: |
Il
corrispettivo da considerare ai fini del calcolo della base imponibile è
rappresentato dal prezzo che il compratore del bene o il committente del
servizio deve al venditore o al prestatore del servizio.
La regola vale
anche nei seguenti casi:
-
l’acquirente di un bene riceve un finanziamento dal venditore
a tasso zero e il venditore, per un accordo con il
finanziatore riscuote un prezzo ridotto rispetto al prezzo di vendita
(Corte di Giustizia, CE 15/05/2001, C-34/99);
-
l’acquirente paga con carta di credito e la società emittente
trattiene al venditore una percentuale a titolo di commissione
remunerativa (Corte di Giustizia CE, 25/05/1993, c-18/92).
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Casi particolari di determinazione del
corrispettivo: |
Nel
caso di cessioni di beni e di prestazioni di servizi dipendenti da
atto della pubblica autorità, il corrispettivo è dato dall'indennizzo
comunque denominato.
Nel
caso di passaggi di beni dal committente al commissionario o dal
commissionario al committente per beni acquistati o venduti in
esecuzione di contratti di commissione, il corrispettivo è dato:
Nel
caso di prestazioni di servizi rese o ricevute dai mandatari senza
rappresentanza, il corrispettivo è dato:
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dal
prezzo di fornitura del servizio pattuito dal mandatario, diminuito
della provvigione;
-
dal
prezzo di acquisto del servizio ricevuto dal mandatario, aumentato della
provvigione.
Il
corrispettivo è dato dal valore normale dei beni o servizi, nei
seguenti casi:
-
cessioni gratuite di beni
alla cui produzione o al
cui scambio è diretta l’attività dell’impresa;
-
destinazione dei beni all’uso
o al consumo personale
o familiare dell’imprenditore o di coloro che
esercitano arti o professioni o a finalità estranee all’impresa o
all’arte e alla professione;
-
assegnazioni ai soci
fatte a qualsiasi titolo da società di ogni tipo e oggetto, incluse le
assegnazioni e le analoghe operazioni fatte da altri enti privati o
pubblici, compresi i consorzi e le associazioni o altre organizzazioni
senza personalità giuridica;
-
cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate per estinguere
precedenti obbligazioni
-
cessione di beni per i quali, all’atto dell’acquisto non è
stata operata la detrazione dell’imposta;
-
operazioni permutative.
La base
imponibile è costituita dal corrispettivo della cessione diminuito
del valore
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Nozione di valore normale: |
Per valore
normale dei beni e dei servizi si intende il prezzo o corrispettivo
mediamente praticato per beni o servizi della stessa specie o similari
in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di
commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui è stata effettuata
l'operazione o nel tempo e nel luogo più prossimi.
Per la
determinazione del valore normale si fa riferimento, in quanto
possibile, ai listini o alle tariffe dell'impresa che ha fornito i beni
o i servizi e, in mancanza, alle mercuriali e ai listini della camera di
commercio più vicina, alle tariffe professionali e ai listini di borsa.
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Oneri e spese inerenti l’esecuzione del contratto:
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Sono compresi nella base imponibile. |
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Debiti o
altri oneri verso terzi accollati al
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Sono compresi nella base imponibile. |
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Integrazioni
direttamente
connesse con i
corrispettivi dovuti da altri soggetti |
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