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Il cosiddetto Decreto Tesoretto, ovvero
il D.L.81 del 2007 convertito con la Legge 03 agosto 2007 ha introdotto
rilevanti novità in tema di deducibilità del costo dei veicoli a motore
apportando modifiche all’art.164 del TUIR.
Dopo l’approvazione di tale decreto l’art.164
del TUIR fissa le seguenti regole per quanto concerne la deducibilità dei
costi dei veicoli a motore nel caso di imprese:
In questa ipotesi non si tiene conto della
parte di costo di acquisto o di leasing che eccede:
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euro 18.075,99 per le autovetture e gli
autocaravan;
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euro 4.131,66 per i motocicli;
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euro 2.065,83 per i ciclomotori.
Se i beni sono posseduti in base a contratto
di noleggio, non si tiene conto della parte di costo che eccede:
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euro 3.615,20 per le autovetture e gli
autocaravan;
-
euro 774,69 per i motocicli;
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euro 413,17 per i ciclomotori.
Per gli agenti e rappresentanti di
commercio tale limite è elevato all’80%. In questo caso, il
limite di 18.075,99 euro relativo alle autovetture è elevato a 25.822,84
fermo restando, invece, gli altri limiti.
Le regole sin qui esposte si applicano a
partire dal periodo d’imposta in corso al 27 giugno 2007. Questo
significa che, per tutte le imprese il cui esercizio coincide con l’anno
solare, le nuove disposizioni si applicano a partire dal 1° gennaio 2007.
Lo stesso D.L.81/2007 ha stabilito però, anche
delle regole che si applicano retroattivamente al periodo
d’imposta in corso alla data del 03 ottobre 2007.
Per il suddetto periodo si applicano le
seguenti regole:
Per gli agenti e rappresentanti di
commercio il limite è elevato all’80% e non si tiene conto della
parte di costo che eccede i 25.822,84 euro nel caso di autovetture e gli
altri limiti visti sopra nelle altre ipotesi.
Queste disposizioni si applicano, nel caso di
imprese il cui esercizio coincide con l’anno solare, al periodo d’imposta
2006.
Gli acconti IRPEF o IRES, e IRAP, di novembre
potranno essere ricalcolati tenendo conto degli effetti delle nuove
disposizioni. |