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Autoveicoli aziendali - Le novità in tema di deducibilità del costo dal reddito d'impresa - del Rag. Carmine Giampietro

 


 
 
 

Approfondimento del 29.09.2007

 

Il cosiddetto Decreto Tesoretto, ovvero il D.L.81 del 2007 convertito con la Legge 03 agosto 2007 ha introdotto rilevanti novità in tema di deducibilità del costo dei veicoli a motore apportando modifiche all’art.164 del TUIR.

 

 

Dopo l’approvazione di tale decreto l’art.164 del TUIR fissa le seguenti regole per quanto concerne la deducibilità dei costi dei veicoli a motore nel caso di imprese:

 

  • sono interamente deducibili i costi relativi ai veicoli strumentali per l’esercizio dell’impresa e i costi relativi ai veicoli adibiti ad uso pubblico;

 

  • è deducibile il 90% del costo dei veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta;

 

  • è deducibile il 40% del costo dei veicoli nei restanti casi.

In questa ipotesi non si tiene conto della parte di costo di acquisto o di  leasing che eccede:

  • euro 18.075,99 per le autovetture e gli autocaravan;

  • euro 4.131,66 per i motocicli;

  • euro 2.065,83 per i ciclomotori.

 

Se i beni sono posseduti in base a contratto di noleggio, non si tiene conto della parte di costo che eccede:

  • euro 3.615,20 per le autovetture e gli autocaravan;

  • euro 774,69 per i motocicli;

  • euro 413,17 per i ciclomotori.

 

Per gli agenti e rappresentanti di commercio tale limite è elevato all’80%.  In questo caso, il limite di 18.075,99 euro relativo alle autovetture è elevato a 25.822,84 fermo restando, invece, gli altri limiti.

 

 

Le regole sin qui esposte si applicano a partire dal periodo d’imposta in corso al 27 giugno 2007. Questo significa che, per tutte le imprese il cui esercizio coincide con l’anno solare, le nuove disposizioni si applicano a partire dal 1° gennaio 2007.

 

 

Lo stesso D.L.81/2007 ha stabilito però, anche delle regole che si applicano retroattivamente al periodo d’imposta in corso alla data del 03 ottobre 2007.

Per il suddetto periodo si applicano le seguenti regole:

 

  • sono interamente deducibili i costi relativi ai veicoli strumentali per l’esercizio dell’impresa e i costi relativi ai veicoli adibiti ad uso pubblico;

 

  • è deducibile il 65% del costo dei veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta;

 

  • è deducibile il 20% del costo dei veicoli nei restanti casi. Anche in questo caso non si tiene conto della parte di costo che eccede i limiti sopra detti.

Per gli agenti e rappresentanti di commercio il limite è elevato all’80% e non si tiene conto della parte di costo che eccede i 25.822,84 euro nel caso di autovetture e gli altri limiti visti sopra nelle altre ipotesi.

 

Queste disposizioni si applicano, nel caso di imprese il cui esercizio coincide con l’anno solare, al periodo d’imposta 2006.

 

Gli acconti IRPEF o IRES, e IRAP, di novembre potranno essere ricalcolati tenendo conto degli effetti delle nuove disposizioni.

 
   

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