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Gli autoveicoli sono indicati in
bilancio alla voce “altri beni” insieme ai mobili e alle macchine d’ufficio,
alle migliorie su beni di terzi, agli imballaggi da riutilizzare e ai beni
gratuitamente devolvibili.
Gli autoveicoli rappresentano una categoria di
immobilizzazioni materiali che si differenzia sensibilmente dalle restanti
per il particolare trattamento fiscale.
ESPOSIZIONE IN BILANCIO DEGLI
AUTOVEICOLI
I veicoli aziendali vengono indicati
nello Stato patrimoniale, secondo quando previsto dall’art.2424 del
Codice civile, tra le immobilizzazioni materiali (B.II) alla voce
4) denominata “altri beni”.
Anche per gli autoveicoli, come per le altre
voci di bilancio, vi è la possibilità di un’ulteriormente suddivisione,
senza eliminazione della voce complessiva e dell'importo corrispondente,
oppure vi è la possibilità di un raggruppamento con altre voci
(dell’art.2423-ter).
Gli eventuali veicoli destinati alla
vendita sulla base una deliberazione del Consiglio di Amministrazione,
per i quali si prevede il realizzo in tempi brevi, devono essere iscritti in
un’apposita voce dell’attivo circolante.
Eventuali veicoli concessi in locazione
finanziaria devono essere indicati separatamente rispetto alle altre
immobilizzazioni.
Lo IAS 16, nell’indicare le classi
distinte di immobili che possono essere indicate in bilancio, a titolo di
esempio, prevede tre classi di veicoli da riportarti distintamente in
bilancio: navi, aeromobili, autoveicoli.
GLI AUTOVEICOLI NEI PRINCIPI CONTABILI
Secondo l’Oic16 costituiscono automezzi
da indicarsi alla voce “altri beni”, a titolo di esempio, le autovetture,
gli autocarri, gli altri automezzi, i motoveicoli e simili
e i mezzi di trasporto interno.
Sotto il profilo contabile questa categoria di
beni aziendali non presenta particolari caratteristiche che le differenzia
dalle altre categorie di immobilizzazioni materiali. I veicoli, dunque,
andranno valutati al costo di acquisto o di fabbricazione e
ammortizzati in modo sistematico tenuto conto della loro residua possibilità
di utilizzazione.
Si ricorda che per talune categorie di veicoli
l’IVA non è completamente detraibile. In questi casi l’Iva indetraibile
concorre a formare il costo del bene sia da un punto di vista civilistico
che fiscale.
Gli IAS ammettono come criterio
alternativo di valutazione rispetto al costo, quello del fair
value.
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