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Nel caso in cui il datore di lavoro acquista
un veicolo stradale a motore per metterlo a disposizione dei propri
dipendenti a fronte di uno specifico corrispettivo, può considerare il
veicolo come utilizzato esclusivamente nell’esercizio dell’impresa
(R.M. 6/DPF del 20 febbraio 2008).
Per veicoli stradali a motore si
intendono tutti i veicoli a motore, diversi dai trattori agricoli o
forestali, normalmente adibiti al trasporto stradale di persone o beni la
cui massa massima autorizzata non supera 3.500 KG e il cui numero di posti a
sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a 8”.
Di conseguenza, il datore di lavoro può
detrarre integralmente l’IVA sull’acquisto del veicolo.
La detrazione integrale dell’IVA è consentita
anche nel caso in cui il veicolo è stato acquisito dal datore di lavoro in
base a contratti di locazione, noleggio, leasing.
La messa a disposizione del veicolo a favore
del dipendente a fronte di uno specifico corrispettivo rappresenta una
operazione imponibile ai fini IVA trattandosi di prestazione di
servizi a titolo oneroso.
A partire dal 01 marzo 2008 la base
imponibile di tale operazione è costituita:
Il valore normale è pari al 30%
dell’ammontare corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 km
calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle
tabelle nazionali ACI, al netto dell’IVA nello stessa incluso.
Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro
mette a disposizione del personale dipendente i veicoli stradali
senza previsione di un corrispettivo e gli accordi
contrattuali consentono al dipendente di ottenere un modello di veicolo di
maggior pregio rispetto a quelli normalmente assegnati dietro il pagamento
di un corrispettivo ad hoc, l’operazione è da considerarsi imponibile
ai fini IVA. La base imponibile deve essere determinata sempre con
riferimento al valore maggiore tra il corrispettivo e il
valore normale. |