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Auto messe a disposizione del dipendente - detraibilità IVA

 


 
 
 

Approfondimento del 07.01.2009

 

Nel caso in cui il datore di lavoro acquista un veicolo stradale a motore per metterlo a disposizione dei propri dipendenti a fronte di uno specifico corrispettivo, può considerare il veicolo come utilizzato esclusivamente nell’esercizio dell’impresa (R.M. 6/DPF del 20 febbraio 2008).

 

Per veicoli stradali a motore si intendono tutti i veicoli a motore, diversi dai trattori agricoli o forestali, normalmente adibiti al trasporto stradale di persone o beni la cui massa massima autorizzata non supera 3.500 KG e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a 8”.

 

Di conseguenza, il datore di lavoro può detrarre integralmente l’IVA sull’acquisto del veicolo.

La detrazione integrale dell’IVA è consentita anche nel caso in cui il veicolo è stato acquisito dal datore di lavoro in base a contratti di locazione, noleggio, leasing.

 

La messa a disposizione del veicolo a favore del dipendente a fronte di uno specifico corrispettivo rappresenta una operazione imponibile ai fini IVA trattandosi di prestazione di servizi a titolo oneroso.

A partire dal 01 marzo 2008 la base imponibile di tale operazione è costituita:

  • dal corrispettivo pattuito se superiore rispetto al valore normale;

  • dal valore normale se maggiore rispetto al corrispettivo pattuito.

 

Il valore normale è pari al 30% dell’ammontare corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 km calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali ACI, al netto dell’IVA nello stessa incluso.

 

Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro mette a disposizione del personale dipendente i veicoli stradali senza previsione di un corrispettivo e gli accordi contrattuali consentono al dipendente di ottenere un modello di veicolo di maggior pregio rispetto a quelli normalmente assegnati dietro il pagamento di un corrispettivo ad hoc, l’operazione è da considerarsi imponibile ai fini IVA. La base imponibile deve essere determinata sempre con riferimento al valore maggiore tra il corrispettivo e il valore normale.

 
   

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