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Veicoli e professionisti - Le novità in tema di deducibilità del costo dal reddito di lavoro autonomo - del Rag. Carmine Giampietro

 


 
 
 

Approfondimento del 29.09.2007

 

Il cosiddetto Decreto Tesoretto, ovvero il D.L.81 del 2007 convertito con la Legge 03 agosto 2007 ha introdotto rilevanti novità in tema di deducibilità del costo dei veicoli a motore nella determinazione del reddito di lavoro autonomo apportando modifiche all’art.164 del TUIR.

 

 

Dopo l’approvazione di tale decreto l’art.164 del TUIR stabilisce che, nella determinazione del reddito di lavoro autonomo, il costo dei veicoli a motore è deducibile nella misura del 40%. Inoltre non si tiene conto della parte di costo di acquisto o di  leasing che eccede:

  • euro 18.075,99 per le autovetture e gli autocaravan;

  • euro 4.131,66 per i motocicli;

  • euro 2.065,83 per i ciclomotori.

 

Se i beni sono posseduti in base a contratto di noleggio, non si tiene conto della parte di costo che eccede:

  • euro 3.615,20 per le autovetture e gli autocaravan;

  • euro 774,69 per i motocicli;

  • euro 413,17 per i ciclomotori.

 

In caso di esercizio in forma individuale di arti o professioni la deducibilità è ammessa, nel limite del 40%, limitatamente ad un solo veicolo.

Nel caso in cui l’attività è svolta da società semplici o associazioni, la deducibilità è consentita soltanto per un veicolo per ogni socio o associato.

 

 

Le regole sin qui esposte si applicano a partire dal periodo d’imposta in corso al 27 giugno 2007.

 

Lo stesso D.L.81/2007 ha stabilito però, anche delle regole che si applicano retroattivamente al periodo d’imposta in corso alla data del 03 ottobre 2007.

Per il suddetto periodo la percentuale di deducibilità è pari al 30% fermo restando i limiti di costo deducibile sopra esposti.

 

Gli acconti di novembre relativi alle imposte sui redditi potranno essere ricalcolati tenendo conto degli effetti delle nuove disposizioni.

 

 

 
   

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