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Il cosiddetto Decreto Tesoretto, ovvero
il D.L.81 del 2007 convertito con la Legge 03 agosto 2007 ha introdotto
rilevanti novità in tema di deducibilità del costo dei veicoli a motore
nella determinazione del reddito di lavoro autonomo apportando modifiche
all’art.164 del TUIR.
Dopo l’approvazione di tale decreto l’art.164
del TUIR stabilisce che, nella determinazione del reddito di lavoro
autonomo, il costo dei veicoli a motore è deducibile nella misura del
40%. Inoltre non si tiene conto della parte di costo di acquisto o
di leasing che eccede:
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euro 18.075,99 per le autovetture e gli
autocaravan;
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euro 4.131,66 per i motocicli;
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euro 2.065,83 per i ciclomotori.
Se i beni sono posseduti in base a contratto
di noleggio, non si tiene conto della parte di costo che eccede:
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euro 3.615,20 per le autovetture e gli
autocaravan;
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euro 774,69 per i motocicli;
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euro 413,17 per i ciclomotori.
In caso di esercizio in forma individuale
di arti o professioni la deducibilità è ammessa, nel limite del 40%,
limitatamente ad un solo veicolo.
Nel caso in cui l’attività è svolta da
società semplici o associazioni, la deducibilità è consentita
soltanto per un veicolo per ogni socio o associato.
Le regole sin qui esposte si applicano a
partire dal periodo d’imposta in corso al 27 giugno 2007.
Lo stesso D.L.81/2007 ha stabilito però, anche
delle regole che si applicano retroattivamente al periodo
d’imposta in corso alla data del 03 ottobre 2007.
Per il suddetto periodo la percentuale di
deducibilità è pari al 30% fermo restando i limiti di costo
deducibile sopra esposti.
Gli acconti di novembre relativi alle imposte
sui redditi potranno essere ricalcolati tenendo conto degli effetti delle
nuove disposizioni.
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