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IVA autoveicoli - quando l'impresa può detrarre l'IVA relativa ai veicoli aziendali

 


 
 
 
Approfondimento del 03.10.2008

 

L’attuale formulazione dell’art.19-bis 1 del DPR 633/72 distingue i veicoli, per quanto concerne la detraibilità dell’IVA, in:

 

  • Aeromobili;

  • Motocicli di cilindrata superiore a 350 cc;

  • Veicoli stradali a motore.

 

Per gli aeromobili l’IVA è indetraibile salvo i casi nei quali essi formano oggetto dell’attività dell’impresa o sono usati in modo esclusivamente strumentale per l’esercizio dell’impresa.

 

Per i motocicli di cilindrata superiore a 350 cc, l’IVA è indetraibile a meno che essi formano oggetto dell’attività dell’impresa.

 

Per veicoli stradali a motore si intendono tutti i veicoli a motore, diversi dai trattori agricoli o forestali, normalmente adibiti al

trasporto stradale di persone o beni la cui massa massima autorizzata non

supera 3.500 kg e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del

conducente, non è superiore a otto.

 

 

Per tali veicoli, l’IVA è detraibile nella misura del 40%. L’IVA è detraibile nella misura del 100% in caso di uso esclusivo strumentale, nel caso in cui i veicoli formano oggetto dell’attività dell’impresa e nel caso di agenti e rappresentanti.

 

Le regole sopra esposte si applica sia all’IVA relativa ai costi di acquisto ed importazione dei veicoli, sia ai costi di impiego e manutenzione (acquisto di carburanti e lubrificanti, spese per manutenzione e riparazione, spese di impiego, transito stradale).

 

 
   

Gli altri approfondimenti sull'argomento:

Autoveicoli aziendali - deducibilità dei costi dal reddito d'impresa

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Uso gratuito autovetture

Autoveicoli - esposizione in bilancio

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