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L’attuale formulazione dell’art.19-bis 1
del DPR 633/72 distingue i veicoli, per quanto concerne la
detraibilità dell’IVA, in:
Per gli aeromobili l’IVA è
indetraibile salvo i casi nei quali essi formano
oggetto dell’attività dell’impresa o sono usati in modo
esclusivamente strumentale per l’esercizio dell’impresa.
Per i motocicli di cilindrata
superiore a 350 cc, l’IVA è indetraibile a
meno che essi formano oggetto dell’attività dell’impresa.
Per veicoli stradali a motore si intendono tutti i veicoli a motore,
diversi dai trattori agricoli o forestali, normalmente adibiti al
trasporto stradale di persone o beni la cui massa massima autorizzata non
supera 3.500 kg e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del
conducente, non è superiore a otto.
Per tali veicoli, l’IVA è detraibile
nella misura del 40%. L’IVA è detraibile nella misura
del 100% in caso di uso esclusivo strumentale, nel caso in cui
i veicoli formano oggetto dell’attività dell’impresa e nel caso di
agenti e rappresentanti.
Le regole sopra esposte si applica sia all’IVA
relativa ai costi di acquisto ed importazione dei veicoli, sia ai costi di
impiego e manutenzione (acquisto di carburanti e lubrificanti, spese per
manutenzione e riparazione, spese di impiego, transito stradale).
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