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Regime fiscale delle nuove iniziative produttive - sue caratteristiche

 


 
 
 
Approfondimento del 27.04.2010

 

Il regime fiscale delle nuove iniziative produttive si applica al periodo d’imposta in cui ha inizio l’attività e ai due successivi.

 

Tale regime prevede il pagamento, da parte del contribuente, di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali IRPEF pari al 10% del reddito d’impresa o del reddito di lavoro autonomo.

Quest’ultimo viene determinato nei modi ordinari.

 

I soggetti che corrispondono compensi per prestazioni di lavoro autonomo, normalmente soggetti alla ritenuta d’acconto del 20%, non devono operare la ritenuta se chi percepisce il compenso applica il regime delle nuove iniziative produttive.

Di conseguenza, la fattura o la parcella emessa dal professionista che applica il regime in esame, non deve contenere l’indicazione della ritenuta d’acconto. Dovrà essere, invece, indicato che si tratta di “prestazione non soggetta a ritenuta ai sensi dell’art.13 L.388/2000”.

 

L’applicazione del regime delle nuove iniziative produttive prevede l’applicazione di una serie di semplificazioni contabili.

I soggetti ammessi al regime, infatti, sono esonerati dai seguenti obblighi:

  • registrazione e tenuta delle scritture contabili rilevanti ai fini delle imposte dirette, IRAP e IVA;

  • liquidazioni e versamenti periodici rilevanti ai fini IVA;

  • versamento dell’acconto annuale IVA;

  • versamento delle addizionali comunali e regionali IRPEF.

 

Rimangono, invece, gli obblighi di:

  • conservazione dei documenti ricevuti ed emessi ai fini IVA;

  • fatturazione e certificazione dei corrispettivi, laddove è prescritto;

  • presentazione delle dichiarazioni annuali;

  • versamento dell’acconto e del saldo IRAP;

  • tenuta delle scritture contabili e adempimenti dei sostituti di imposta.

 

Una volta decorso il triennio per il quale vale l’agevolazione il contribuente è tenuto ad adempiere a tutti gli obblighi previsti in materia di imposte dirette, IRAP e IVA nei modi ordinari.

 

I contribuenti che si avvalgono del regime fiscale agevolato possono usufruire del tutoraggio ovvero di un servizio di assistenza gratuita grazie al quale il contribuente è assistito dall’Agenzia delle Entrate nell’assolvimento dei principali obblighi tributari.

 
   

Gli altri approfondimenti sull'argomento:

Regime sostitutivo per le nuove iniziative produttive- requisiti

Forfettino - decadenza

Registro beni ammortizzabili - regimi agevolati


 
   

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