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Emissione della fattura - i termini previsti dalla legge per l'emissione della fattura immediata

 


 
 
 
Approfondimento del 14.03.2009

 

Le norme in materia di IVA, prevedono che la fattura sia emessa entro lo stesso giorno di effettuazione dell'operazione cui si riferisce.

Questa fattura prende il nome di fattura immediata.

 

Per comprendere quando va emessa la fattura occorre, quindi, precisare qual è il momento in cui l’operazione si considera effettuata.

 

Le regole da applicare sono diverse a seconda che si tratti di:

  • beni immobili;

  • beni mobili;

  • prestazione di servizi.

Nel caso di beni immobili la cessione si considera effettuata al momento della stipula del contratto. Quindi la fattura va emessa entro il giorno di stipula dello stesso.

Nel caso di beni mobili la cessione si considera effettuata nel momento della consegna o spedizione. Quindi la fattura va emessa entro il giorno di consegna o spedizione della merce.

 

Per le cessioni di beni, quelle appena viste sono le regole generali. Esse prevedono un’eccezione nel caso in cui il contratto di vendita include delle clausole in base alle quali, il trasferimento della proprietà non avviene immediatamente, ma successivamente oppure solamente dopo che si sono verificate talune condizioni: in questi casi si parla di contratti con effetti traslativi differiti.

In pratica accade che il passaggio della proprietà, per effetto delle clausole inserite in contratto, non avviene immediatamente. In questo casi, il momento in cui l'operazione si considera effettuata, è quello in cui si realizzano gli effetti traslativi della proprietà. E dunque, questo, è il momento in cui va emessa la fattura.

 

Tuttavia, anche nel caso di contratti con effetti traslativi differiti, se esso ha per oggetto beni mobili, l'operazione si considera effettuata decorso un anno dalla consegna o dalla spedizione.

 

Esempio:

contratto avente per oggetto beni mobili stipulato in data: 15 gennaio 2007 con consegna lo stesso giorno

trasferimento della proprietà in data 15 aprile 2008

data di effettuazione dell’operazione e di fatturazione: 15 gennaio 2008

 

Nel caso di prestazione di servizi l’operazione si considera effettuata nel momento del pagamento del corrispettivo. Quindi la fattura avente per oggetto la prestazione di un servizio va emessa al momento del suo pagamento.

Se prima del momento in cui la cessione del bene o la prestazione del servizio, si può considerare effettuata, viene emessa fattura, in tutto o in parte, l'operazione si considera effettuata, per la parte fatturata, al momento della emissione della fattura.

Esempio:

l’imprenditore cede un macchinario in data 15 gennaio 2008. Lo stesso viene consegnato dopo due mesi.

Se l’imprenditore fattura prima del 15 marzo, l’operazione si considera effettuata nel giorno di emissione della fattura.

Quelle sopra esposte sono le regole generali relative al momento di effettuazione delle operazioni. Tali regole prevedono alcune eccezioni contenute nell’art.6 del D.P.R.633/72.

 

Fin qui abbiamo parlato della fattura immediata. Accanto alla fattura immediata esiste anche la fattura differita.

 

La fattura differita può essere emessa solamente nel caso di cessione di beni mobili (mai per i beni immobili e le prestazioni di servizi) e a condizione che la loro consegna o spedizione risulti da apposito documento di trasporto. La fattura differita va emessa entro il 15° giorno del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

 
   

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