EMISSIONE DELLA FATTURA

I TERMINI PREVISTI DALLA LEGGE PER L'EMISSIONE DELLA FATTURA IMMEDIATA E DIFFERITA

Aggiornato al 30.05.2023

MOMENTO DI EMISSIONE DELLA FATTURA

Le norme in materia di IVA prevedono che, per ciascuna operazione imponibile, il soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio emetta fattura. L'emissione di tale documento deve avvenire entro termini diversi a seconda che la fattura emessa sia una fattura immediata o differita. Più precisamente la fattura va emessa:

  • entro 12 giorni dall'effettuazione dell'operazione cui si riferisce in caso di fattura immediata;
  • entro il 15 del mese successivo all'effettuazione dell'operazione nel caso di fattura differita.

Per comprendere quando va emessa la fattura è quindi necessario, in entrambi i casi, precisare qual è il momento in cui l’operazione si considera effettuata.

Le regole da applicare sono diverse a seconda che si tratti di:

  • beni immobili;
  • beni mobili;
  • prestazione di servizi.

Nel caso di beni immobili la cessione si considera effettuata nel momento della stipula del contratto.

Nel caso di beni mobili la cessione si considera effettuata nel momento della consegna o spedizione dei beni.

Mentre nel caso di prestazione di servizi il momento di effettuazione è dato dal pagamento del corrispettivo.


Pertanto, nell'ipotesi di fattura immediata essa va emessa:

  • nel caso abbia per oggetto beni immobili entro 12 giorni dalla stipula del contratto;
  • nel caso di beni mobili entro 12 giorni dalla consegna o spedizione della merce;
  • nel caso di prestazione di servizi entro 12 giorni dal pagamento del corrispettivo.

Queste appena viste sono le regole generali: esse tuttavia prevedono delle eccezioni. Un esempio è dato dai contratti con effetti traslativi differiti, ovvero contratti che prevedono che il trasferimento della proprietà non avvenga immediatamente, ma successivamente, oppure solamente dopo che si sono verificate talune condizioni.

In questo caso, il momento in cui l’operazione si considera effettuata, è quello in cui si realizzano gli effetti traslativi della proprietà. E dunque, questo, è il momento da considerare ai fini dell'emissione della fattura.

Tuttavia, anche nel caso di contratto con effetti traslativi differiti, se esso ha per oggetto beni mobili, l’operazione si considera effettuata decorso un anno dalla consegna o dalla spedizione.

Esempio:
contratto avente per oggetto beni mobili stipulato in data 15 gennaio dell’anno x con consegna lo stesso giorno.
Trasferimento della proprietà in data 15 aprile dell’anno x+1
Data di effettuazione dell’operazione: 15 gennaio dell’anno x+1.
La fattura immediata deve essere emessa, al massimo, entro il 27 gennaio dell'anno x+1.

Se prima del momento in cui la cessione del bene o la prestazione del servizio si può considerare effettuata, viene emessa fattura in tutto o in parte, l’operazione si considera effettuata, per la parte fatturata, al momento della emissione della fattura.

Esempio:
l’imprenditore cede un macchinario in data 15 gennaio dell’anno x. Lo stesso viene consegnato dopo due mesi.
Se l’imprenditore fattura prima del 15 marzo, l’operazione si considera effettuata nel giorno di emissione della fattura.


La fattura differita è emessa generalmente nel caso di cessione di beni mobili e presuppone che la loro consegna o spedizione risulti da apposito documento di trasporto.

Pertanto, se viene ceduto un bene mobile e si procede all'emissione della fattura differita, essa deve essere emessa entro il 15 del mese successivo alla consegna.

Esempio:
contratto avente per oggetto beni mobili stipulato in data 2 gennaio dell’anno x con consegna lo stesso giorno.
La fattura differita deve essere emessa entro il 15 febbraio dello stesso anno.


A partire dal 1° gennaio 2013 può essere emessa fattura differita anche in caso di prestazioni di servizi purché le operazioni riepilogate in fattura siano individuabili attraverso idonea documentazione.


DATA DELLA FATTURA

Sin qui abbiamo visto qual è la data entro la quale va emessa la fattura tenuto conto della data di effettuazione dell'operazione. Ma la data da indicare in fattura deve essere quella di emissione del documento o quella in cui è stata effettuata l'operazione?

Esempio: viene consegnata della merce in data 15 gennaio. La fattura immediata deve essere emessa entro il 27 gennaio dello stesso anno, ma la data da indicare in fattura è il 15 gennaio o il 27 gennaio?

A tale proposito occorre distinguere tra fatture immediate e fatture differite.


Se si emette fattura immediata ed essa è una fattura cartacea la data di emissione della fattura è la data in cui il documento è emesso, mentre nel corpo della fattura deve essere indicata la data di effettuazione dell'operazione.

Esempio:
l'impresa effettua la cessione di un bene mobile in data 12.10 di un certo anno. La fattura può essere emessa entro il 24.10 dello stesso anno. Se la ditta, non emette la fattura il giorno stesso in cui è stata effettuata l'operazione, la fattura dovrà riportare nel corpo la data del 24.10 come data di effettuazione dell'operazione.


Nel caso, invece, venga emessa fattura immediata elettronica, poiché il Sistema di Interscambio attesta la data di trasmissione della fattura, nel campo "Data" della sezione "Dati generali" può essere indicata la data di effettuazione dell'operazione.

Esempio:
l'impresa effettua la cessione di un bene mobile in data 12.10 di un certo anno. La fattura può essere emessa entro il 24.10 dello stesso anno. La ditta può:

  • generare la fattura in data 12.10 ed inviarla entro il 24.10 indicando come data il giorno 12.10;
  • oppure può generare ed inviare la fattura al Sistema di Interscambio entro il 24.10, indicando nel campo "Data" il 12.10.

Anche nel caso di fatture differite, quelle cartacee devono indicare nel corpo il giorno di effettuazione dell'operazione o delle operazioni.

Per le fatture elettroniche occorre distinguere:

  • il caso in cui esse sono state precedute da documento di trasporto o da fattura proforma. In questa ipotesi, poiché nella fattura sono riportati i riferimenti ai Ddt o ai proforma emessi, il campo "Data" può indicare la data dell'ultima operazione.

    Esempio: nel mese di ottobre vengono effettuate tre consegne di merci rispettivamente in data 8, 15 e 27 ottobre. Tutte le consegne sono accompagante da Documento di trasporto. La fattura elettronica riepilogativa può essere emessa ed inviata al Sistema di Interscambio in uno dei giorni compresi tra il 1° e il 15 novembre dello stesso anno. Nel campo "data" andrà indicata la data dell'ultima operazione, ovvero il 27 ottobre.

  • dal caso in cui le fatture elettroniche non sono state precedute dalla emissione di Documento di trasporto o fatture pro-forma. In questa ipotesi il campo "Data" deve riportare il giorno di effettiva emissione, mentre nel corpo della fattura va indicato il giorno di effettuazione dell'operazione. (CM 14/E/2019)

Ricapitolando:

Fattura immediata o differita Fattura cartacea o elettronica Campo "Data"
Immediata Cartacea Giorno di emissione
Corpo della fattura: giorno di effettuazione dell'operazione
Elettronica Giorno di effettuazione dell'operazione
Differita Cartacea Giorno di emissione
Corpo della fattura: giorno di effettuazione dell'operazione
Elettronica Preceduta da Ddt: giorno dell'ultima operazione

Non preceduta da Ddt: giorno di emissione
Corpo della fattura: giorno di effettuazione dell'operazione


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TERMINE ULTIMO FESTIVO

L'Agenzia delle Entrate ha precisato, con risposta all'interpello 129 del 2020, che nel caso in cui il termine ultimo per l'emissione della fattura cade di sabato o in una festività, non è ammesso il suo differimento al primo giorno lavorativo successivo. Chiaramente ciò vale sia in caso di fatture immediate che in caso di fatture differite.

Esempio:
contratto avente per oggetto beni mobili stipulato in data 5 gennaio dell’anno x con consegna lo stesso giorno.
La fattura deve essere emessa, al massimo, entro il 17 gennaio. Se il 17 gennaio è domenica, la fattura deve comunque essere emessa entro tale termine e non può essere emessa il lunedì 18 senza incorrere in sanzioni.


MOMENTO IN CUI LA FATTURA SI CONSIDERA EMESSA

Vediamo ora qual è il momento nel quale si considera emessa la fattura. Anche in questo caso occorre distinguere tra fatture cartacee e fatture elettroniche.

La fattura cartacea si considera emessa all'atto della sua consegna o spedizione all'altra parte.

La fattura elettronica si considera emessa alla data indicata nel campo "Data" della sezione Dati generali" del file della fattura elettronica. La fattura elettronica si considera non emessa quando il fornitore riceve dal Sistema di Interscambio la ricevuta di scarto: in questo caso è necessario procedere all'invio di una nuova fattura.

 
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