Le
norme in materia di IVA, prevedono che la
fattura sia emessa entro lo
stesso giorno di effettuazione dell'operazione cui si riferisce.
Questa
fattura prende il nome di fattura immediata.
Per
comprendere quando va emessa la fattura occorre, quindi, precisare qual è
il momento in cui l’operazione si considera effettuata.
Le
regole da applicare sono diverse a seconda che si tratti di:
;
beni
mobili ;
prestazione
di servizi .
Nel
caso di beni immobili la cessione si considera effettuata al momento
della stipula del contratto. Quindi la fattura va emessa entro il
giorno di stipula dello stesso.
Nel
caso di beni mobili la cessione si considera effettuata nel momento
della consegna o spedizione. Quindi la fattura va emessa entro
il giorno di consegna o spedizione della merce.
Per le
cessioni di beni, quelle appena viste sono le regole generali. Esse
prevedono un’eccezione nel caso in cui il contratto di vendita includa
delle clausole in base alle quali, il trasferimento della proprietà non
avviene immediatamente, ma successivamente oppure solamente dopo che si sono
verificate talune condizioni: in questi casi si parla di contratti con
effetti traslativi differiti.
In
pratica accade che il passaggio della proprietà, per effetto delle clausole
inserite in contratto, non avviene immediatamente. In questo casi, il
momento in cui l'operazione si considera effettuata, è quello in cui si
realizzano gli effetti traslativi della proprietà. E dunque, questo, è il
momento in cui va emessa la fattura.
Tuttavia,
anche nel caso di contratti con effetti traslativi differiti, se esso
ha per oggetto beni mobili, l'operazione si considera effettuata decorso
un anno dalla consegna o dalla spedizione.
Esempio:
contratto
avente per oggetto beni mobili stipulato in data 15 gennaio dell'anno
x con
consegna lo stesso giorno
trasferimento
della proprietà in data 15 aprile
dell'anno x+1
data
di effettuazione dell’operazione e di fatturazione: 15 gennaio dell'anno
x+1.
Nel caso di prestazione
di servizi l’operazione si considera effettuata nel momento del
pagamento del corrispettivo. Quindi la fattura avente per oggetto la
prestazione di un servizio va emessa al momento del suo pagamento.
Se
prima del momento in cui la cessione del bene o la prestazione del servizio,
si può considerare effettuata, viene emessa fattura, in tutto o in parte,
l'operazione si considera effettuata, per la parte fatturata, al momento
della emissione della fattura.
Esempio:
l’imprenditore
cede un macchinario in data 15 gennaio dell'anno x. Lo stesso viene consegnato dopo
due mesi.
Se l’imprenditore
fattura prima del 15 marzo, l’operazione si considera effettuata nel
giorno di emissione della fattura.
Quelle
sopra esposte sono le regole generali relative al momento di effettuazione
delle operazioni. Tali regole prevedono alcune eccezioni contenute nell’art.6
del D.P.R.633/72.
A
proposito della fattura immediata, va detto ancora che, a partire dal 01/07/2019,
essa potrà essere emessa entro 10 giorni dalla data di effettuazione
dell'operazione.
Esempio:
Tuttavia,
se la data di emissione della fattura sarà successiva rispetto a quella di
effettuazione dell'operazione, in fattura andrà indicata la data in
cui è stata effettuata la cessione di beni o la
prestazione di servizi ovvero la data in cui è corrisposto in tutto o
in parte il corrispettivo.
Fin
qui abbiamo parlato della fattura immediata. Accanto alla fattura immediata
esiste anche la fattura differita.
La fattura
differita è emessa generalmente nel caso di cessione di beni
mobili a
condizione che la loro consegna o spedizione risulti da apposito documento
di trasporto. La fattura differita va emessa entro il 15° giorno del
mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.
A partire dal 1° gennaio 2013 può essere
emessa fattura differita
anche in caso di prestazioni di servizi purché le operazioni
riepilogate in fattura siano individuabili attraverso idonea
documentazione. |