La
deducibilità dell’indennità di clientela è stata oggetto,
nel corso del tempo, di pareri mutevoli e spesso discordanti sia da parte
dell’Agenzia dell’Entrate che della Corte di Cassazione.
La
recente sentenza della Corte di Cassazione n.13506 dell’11 giugno 2009
afferma che gli accantonamenti effettuati dall’imprenditore al fine di
corrispondere all’agente l’indennità suppletiva di clientela al momento
della cessazione del rapporto di agenzia è deducibile.
IL
PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Secondo
l’agenzia delle entrate l’indennità suppletiva di clientela è
deducibile solamente nel momento in cui essa viene pagata all’agente.
La
tesi sostenuta si fonda sulla considerazione che l’art.105 del TUIR
stabilisce che gli accantonamenti ai fondi per le indennità di fine
rapporto e ai fondi di previdenza del personale dipendente sono deducibili
nei limiti delle quote maturate nell’esercizio e che tale indennità
spetta solo al verificarsi di talune condizioni la cui sussistenza non è
verificabile durante il contratto di lavoro. Tale indennità è, infatti,
aleatoria e il suo pagamento non è certo.
D’altra
parte, gli accantonamenti deducibili sono solo quelli espressamente previsti
dalla legge.
Pertanto
l’accantonamento effettuato per costituire un apposito fondo per il
pagamento dell’indennità suppletiva di clientela agli agenti al momento
della cessazione del rapporto di agenzia non sarebbe deducile.
Tale
indennità è, invece, deducibile per cassa, al momento del pagamento della
stessa.
IL
PARERE DELLA CORTE DI CASSAZIONE
Di
parere contrario è la Corte di Cassazione nella sentenza n.13506/2009.
E’
vero sì che l’art.105 del TUIR stabilisce che gli accantonamenti ai fondi
per le indennità di fine rapporto e ai fondi di previdenza del personale
dipendente sono deducibili nei limiti delle quote maturate
nell’esercizio, ma è altresì vero che:
-
e
che l’art.1751 del Codice civile prevede attualmente che, in caso di
cessazione del rapporto, all’agente debba essere corrisposta una indennità,
senza distinguere più, come accadeva in passato tra indennità di
scioglimento del contratto (obbligatoria in quanto prevista dal
Codice civile) e indennità suppletiva di clientela (prevista
solamente dai contratti collettivi e spettante solamente a determinate
condizioni).
D’altra
parte tutti gli accantonamenti a fondi rischi sono di carattere aleatorio e
non per questo sono indeducibili. |