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In
un contratto di compravendita il trasporto delle merci può avvenire
ad opera dello stesso compratore, del venditore o di un terzo.
Vediamo come queste tre diverse ipotesi si
ripercuotono sul calcolo della base imponibile IVA da determinare in
fattura.
Se il trasporto delle merci è
effettuato dal compratore, sarà quest’ ultimo a sopportarne il costo.
Dunque esso non inciderà sul calcolo della base imponibile che appare in
fattura e che è costituita dal prezzo delle merci, salvo la necessità di
tenere conto di altri elementi utili al suo calcolo.
Se il trasporto delle merci è
effettuato dal venditore si possono verificare due ipotesi:
-
il venditore effettua tale prestazione
gratuitamente. In questo caso, in genere, egli ne tiene conto nella
determinazione del prezzo di vendita delle merci. Le prestazioni
gratuite di servizi effettuate da imprenditori sono imponibili
se hanno valore unitario superiore a 25,82 euro.
-
il venditore effettua tale prestazione
dietro pagamento di un corrispettivo. Tale corrispettivo deve essere
esposto in fattura e concorre alla formazione della base imponibile IVA.
In questo caso ci troviamo di fronte ad una prestazione accessoria
rispetto a quella principale, ovvero la cessione dei beni, con la
conseguenza che si applicano le disposizioni previste dall’art.12 del
DPR 633/72. Ovvero tali prestazioni non
sono soggette all’imposta in modo autonomo. Ad esse, quindi, si
applica lo stesso trattamento previsto per la merce: per tanto, se la
cessione dei beni è soggetta ad IVA, lo sarà anche il trasporto al quale
si applica la stessa aliquota prevista per le merci.
Nel caso in cui la cessione riguarda beni
soggetti a diverse aliquote IVA, le spese di trasporto devono essere
ripartite in proporzione al valore delle singole merci e ciascuna parte
proporzionale di spesa è soggetta ad una distinta aliquota IVA.
Esempio: la prestazione principale è
costituita dalla cessione di 10.000 euro di merci soggette ad aliquota del
20% e dalla cessione di 5.000 euro di merci soggette ad aliquota del 10%.
Le spese di trasporto ammontano a 12000 euro.
Ecco come occorre ripartirle:
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Cessione di beni |
Incidenza sul totale della cessione |
Aliquota |
Spese di trasporto proporzionali |
IVA |
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10.000 |
10.000/15.000 = 2/3 |
20% |
1.200 x 2/3 = 800 |
10.800 x 20% = 2.160 |
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5.000 |
5.000/15.000 = 1/3 |
10% |
1.200 x 1/3 = 400 |
5.400 x 10% = 540 |
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15.000 |
3/3 |
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1.200 |
2.700 |
Infine se il trasporto è effettuato da un
terzo occorre stabilire se la relativa spesa può rientrare nel novero
delle spese documentate o meno.
Vediamo quali ipotesi si possono avere.
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E’ possibile anche il venditore paghi le
spese di trasporto, ma esclusivamente andando ad anticipare tali
somme per conto del compratore. In questo caso ci troviamo di fronte a
quelle che sono denominate spese documentate, cioè si tratta di
somme che il fornitore anticipa per conto del cliente e che risultano
opportunamente documentate dalla fattura emessa dal corriere. Il
venditore, nell’emettere la fattura, dovrà tenere conto delle spese di
trasporto anticipate. Esse, tuttavia, non sono soggette ad IVA in quanto
l’art.15 include tra le operazioni escluse dalla base imponibile il
rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte,
purché regolarmente documentate.
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