SPESE DI TRASPORTO

IL TRATTAMENTO AI FINI IVA

Aggiornato al 30.07.2007

In un contratto di compravendita il trasporto delle merci può avvenire ad opera dello stesso compratore, del venditore o di un terzo.

Vediamo come queste tre diverse ipotesi si ripercuotono sul calcolo della base imponibile IVA da determinare in fattura.

Se il trasporto delle merci è effettuato dal compratore, sarà quest’ultimo a sopportarne il costo. Dunque esso non inciderà sul calcolo della base imponibile che appare in fattura e che è costituita dal prezzo delle merci, salvo la necessità di tenere conto di altri elementi utili al suo calcolo.

Se il trasporto delle merci è effettuato dal venditore si possono verificare due ipotesi:

  • il venditore effettua tale prestazione gratuitamente. In questo caso, in genere, egli ne tiene conto nella determinazione del prezzo di vendita delle merci. Le prestazioni gratuite di servizi effettuate da imprenditori sono imponibili se hanno valore unitario superiore a 25,82 euro.
  • il venditore effettua tale prestazione dietro pagamento di un corrispettivo. Tale corrispettivo deve essere esposto in fattura e concorre alla formazione della base imponibile IVA. In questo caso ci troviamo di fronte ad una prestazione accessoria rispetto a quella principale, ovvero la cessione dei beni, con la conseguenza che si applicano le disposizioni previste dall’art.12 del DPR 633/72. Ovvero tali prestazioni non sono soggette all’imposta in modo autonomo. Ad esse, quindi, si applica lo stesso trattamento previsto per la merce: per tanto, se la cessione dei beni è soggetta ad IVA, lo sarà anche il trasporto al quale si applica la stessa aliquota prevista per le merci.

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Nel caso in cui la cessione riguarda beni soggetti a diverse aliquote IVA, le spese di trasporto devono essere ripartite in proporzione al valore delle singole merci e ciascuna parte proporzionale di spesa è soggetta ad una distinta aliquota IVA.

Esempio: la prestazione principale è costituita dalla cessione di 10.000 euro di merci soggette ad aliquota del 20% e dalla cessione di 5.000 euro di merci soggette ad aliquota del 10%. Le spese di trasporto ammontano a 1.200 euro.

Ecco come occorre ripartirle:


Spese di trasporto e IVA


Infine se il trasporto è effettuato da un terzo occorre stabilire se la relativa spesa può rientrare nel novero delle spese documentate o meno.

Vediamo quali ipotesi si possono avere.

  • Le spese di trasporto sono a carico del compratore. Il corriere emette fattura nei suoi confronti. Il compratore paga le spese di trasporto e la relativa IVA.
  • Le spese di trasporto sono a carico del venditore. Il corriere emette fattura nei suoi confronti. Il venditore paga le spese di trasporto e la relativa IVA, ovviamente di tale onere potrà tenere conto della fissazione del prezzo delle merci.
  • E’ possibile anche il venditore paghi le spese di trasporto, ma esclusivamente andando ad anticipare tali somme per conto del compratore. In questo caso ci troviamo di fronte a quelle che sono denominate spese documentate, cioè si tratta di somme che il fornitore anticipa per conto del cliente e che risultano opportunamente documentate dalla fattura emessa dal corriere. Il venditore, nell’emettere la fattura, dovrà tenere conto delle spese di trasporto anticipate. Esse, tuttavia, non sono soggette ad IVA in quanto l’art.15 include tra le operazioni escluse dalla base imponibile il rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte, purché regolarmente documentate.

 
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