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Il
registro dei beni ammortizzabili deve essere sottoposto a numerazione
prima dell’utilizzo.
La
numerazione deve seguire una progressione annuale: quindi, per ciascuna
pagina, deve essere indicato il numero progressivo e l’anno in cui la
stampa viene effettuata, che può non coincidere con l’anno di riferimento
delle scritture. Ad ogni nuovo anno di stampa occorre ricominciare la
numerazione da 1.
Il
registro è esente da imposta di bollo e da concessioni governative.
La
compilazione del registro dei beni ammortizzabili deve avvenire entro il
termine fissato per la presentazione della dichiarazione dei redditi.
Il
registro deve essere conservato per dieci anni. Se, prima del decorso del
decennio, è iniziato un accertamento il registro deve essere conservato
fino a quando non sono definiti gli accertamenti inerenti al corrispondente
periodo d’imposta.
Se
il registro è tenuto presso un terzo, ad esempio presso il proprio
commercialista, questi deve rilasciare al cliente un’apposita attestazione
debitamente sottoscritta.
Nel
registro devono essere annotate le immobilizzazioni materiali e
immateriali.
Le
indicazioni da riportare sono:
-
anno
di acquisto;
-
costo
originario;
-
eventuali
rivalutazioni e svalutazioni;
-
fondo
ammortamento esistente alla fine dell’esercizio precedente;
-
coefficiente
di ammortamento applicato nel periodo d’imposta;
-
quota
di ammortamento dell’esercizio;
-
eventuali
eliminazioni dal processo produttivo.
Tali
dati devono essere forniti in modo diverso a seconda del tipo di bene
oggetto di rilevazione.
In
particolare si potrà trattare di:
-
beni
immobili (esempio fabbricati);
-
beni
mobili iscritti in pubblici registri (esempio autovetture, furgoni,
camion, ecc..);
-
beni
mobili (mobili d’ufficio, macchinari e attrezzature, computer, ecc..).
I
beni immobili e i beni mobili iscritti in pubblici registri devono
essere annotati singolarmente.
Per
gli altri beni mobili l’annotazione può essere fatta per
categorie omogenee. Formano una categoria omogenea i beni acquisti
nello stesso anno e aventi la medesima percentuale di ammortamento.
Esempio:
Scrivanie,
appendiabiti, mobili per ufficio acquistati nello stesso esercizio, poiché
hanno la medesima percentuale di ammortamento, possono essere considerati
come una categoria omogenea.
La
formazione di categorie omogenee rappresenta una facoltà concessa
al contribuente e non un obbligo: quindi è sempre possibile, anche per i
beni mobili, effettuare la registrazione dei beni singolarmente nel registro
dei beni ammortizzabili.
Nel
caso di beni materiali strumentali per la distribuzione e il trasporto di
gas naturale e di energia elettrica, formano una categoria omogenea
i beni acquistati nello stesso anno e aventi la stessa vita utile.
Al
fine di evidenziare l’evoluzione negli anni degli ammortamenti è
possibile lasciare delle pagine in bianco purché queste siano
espressamente intestate al bene o alla categoria di beni a cui sono
destinate con indicazione, nella intestazione, “continuazione della
pagina…”. |