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Forfettino - decadenza dal regime

 


 
 
 

Approfondimento del 27.04.2010

 

Il regime fiscale delle nuove iniziative produttive, introdotto dall’art.3 della L.388/2000, prevede il pagamento, da parte del contribuente, di  un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali IREPF pari al 10% del reddito d’impresa o del reddito di lavoro autonomo e si applica al periodo d’imposta in cui ha inizio l’attività e ai due successivi.

 

Esistono due cause che possono portare alla decadenza dal regime e all’applicazione del regime di tassazione ordinaria:

 

  • qualora i compensi o i ricavi conseguiti superano i 30.987,41 euro nel caso di esercenti arti e professioni e di imprese che hanno per oggetto prestazioni di servizi o i 61.974,83 euro nel caso di imprese che svolgono altre attività. La decadenza ha effetto dal periodo d’imposta successivo a quello in cui tali limiti vengono superati;

 

Esempio:

Impresa avente per oggetto prestazione di servizi.

Reddito conseguito nell’anno x: 30.000

Reddito conseguito nell’anno x+1: 35.000

Anno x+2: si decade dal regime fiscale delle nuove iniziative produttive

 

 

  • qualora i compensi o i ricavi conseguiti che superano i 46.481,12 euro nel caso di esercenti arti e professioni e di imprese che hanno per oggetto prestazioni di servizi o i 92.962,25 euro nel caso di imprese che svolgono altre attività. La decadenza ha effetto dal periodo d’imposta stesso nel quale tali limiti vengono superati.

 

Esempio:

Impresa avente per oggetto prestazione di servizi.

Reddito conseguito nell’anno x: 30.000

Reddito conseguito nell’anno x+1: 47.000

Anno x+1: si decade dal regime fiscale delle nuove iniziative produttive

 

 
   

Gli altri approfondimenti sull'argomento:

Regime sostitutivo per le nuove iniziative produttive- requisiti

Regime fiscale delle nuove iniziative produttive - caratteristiche


 

 

 

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