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Il bilancio in forma abbreviata (Art.2425-bis)
consiste in uno Stato patrimoniale semplificato, un Conto
economico semplificato e una Nota integrativa che riporta
solamente alcune delle indicazioni previste per il bilancio redatto
in forma ordinaria.
Nel bilancio in forma abbreviata lo Stato
patrimoniale comprende solo le voci contrassegnate nell'articolo 2424 con
lettere maiuscole e con numeri romani. Quindi le immobilizzazioni
materiali ed immateriali sono esposte per il loro ammortare
complessivo senza una suddivisione nelle varie categorie di beni che li
compongono (costi di impianto e di ampliamento; costi di ricerca, sviluppo e
pubblicità; diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle
opere dell’ingegno; terreni e fabbricati; impianti e macchinario; ecc..).
Gli ammortamenti e le svalutazioni operate
devono essere detratti dal costo storico delle immobilizzazioni in forma
esplicita questo significa che nello Stato patrimoniale occorre
indicare:
-
per quanto concerne le immobilizzazioni
materiali il loro costo storico e l’entità dei fondi ammortamento;
-
per quanto concerne le immobilizzazioni
immateriali il loro valore residuo e la quota di ammortamento
dell’esercizio.
Sempre in modo esplicito vanno indicate le
eventuali svalutazioni operate.
A titolo di esempio, riportiamo come vanno
esposte le immobilizzazioni nel bilancio in forma abbreviata:
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STATO PATRIMONIALE |
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ATTIVO |
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B – IMMOBILIZZAZIONI:
I – Immobilizzazioni immateriali:
valore lordo
quota ammortamento dell’esercizio
II – Immobilizzazioni materiali:
valore lordo
fondi ammortamento
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8.000
3.000
10.000
7.000 |
5.000
3.000 |
L’obbligo di esporre in modo esplicito gli
ammortamenti e le svalutazioni delle immobilizzazioni nei bilanci in forma
abbreviata trova la sua giustificazione nel fatto che la Nota integrativa,
in questo caso, non riporta le notizie relative ai movimenti delle
immobilizzazioni.
Nel Conto economico del bilancio in forma
abbreviata possono essere raggruppati tra loro gli ammortamento
delle immobilizzazioni immateriali (B 10(a)), gli ammortamenti delle
immobilizzazioni materiali (B 10(b)) e le svalutazioni delle
immobilizzazioni materiali ed immateriali (B 10(c)).
Anche la Nota integrativa relativa al bilancio
in forma abbreviata presenta delle semplificazioni per ciò che concerne le
immobilizzazioni. Oltre a non riportare i movimenti delle immobilizzazioni,
come si è già detto, essa non deve indicare la composizione delle voci
"costi di impianto e di ampliamento" e "costi di ricerca, di sviluppo e di
pubblicità", nonché le ragioni della iscrizione ed i rispettivi criteri di
ammortamento.
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