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I contribuenti titolari di
partita IVA sono obbligati alla liquidazione periodica dell’IVA.
La liquidazione periodica
consiste nella determinazione della posizione debitoria o creditoria
ai fini IVA relativamente ad un determinato periodo di tempo.
La liquidazione IVA può
essere mensile o trimestrale. Coloro che effettuano la
liquidazione trimestrale raggruppano i mesi come segue:
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I
trimestre: gennaio, febbraio, marzo;
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II trimestre: aprile, maggio, giugno;
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III trimestre: luglio, agosto, settembre;
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IV trimestre: ottobre, novembre, dicembre.
Per il calcolo della
liquidazione IVA si procede come segue:
+ IVA esigibile sulle
fatture emesse nel periodo di riferimento
+ IVA esigibile sui
corrispettivi emessi nel periodo di riferimento
- IVA detraibile delle
fatture di acquisto registrate nell’apposito registro nel periodo di
riferimento
= IVA a debito / a
credito
Occorre osservare che
l’IVA relativa a fatture emesse e corrispettivi va a debito anche qualora
non si sia proceduto alla registrazione di detti documenti negli appositi
registri. L’IVA sugli acquisti, invece, è detraibile solo a condizione che
le
fatture di acquisto siano state registrate nell’apposito
registro.
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