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Liquidazioni periodiche IVA  - aspetti fiscali - di www.blustring.it

 


 
 
 
Approfondimento del 01.07.2007

 

I contribuenti titolari di partita IVA sono obbligati alla liquidazione periodica dell’IVA.

 

La liquidazione periodica consiste nella determinazione della posizione debitoria o creditoria ai fini IVA relativamente ad un determinato periodo di tempo.

 

La liquidazione IVA può essere mensile o trimestrale. Coloro che effettuano la liquidazione trimestrale raggruppano i mesi come segue:

  • I trimestre: gennaio, febbraio, marzo;

  • II trimestre: aprile, maggio, giugno;

  • III trimestre: luglio, agosto, settembre;

  • IV trimestre: ottobre, novembre, dicembre.

 

 

Per il calcolo della liquidazione IVA si procede come segue:

 

+ IVA esigibile sulle fatture emesse nel periodo di riferimento

 

+ IVA esigibile sui corrispettivi emessi nel periodo di riferimento

 

- IVA detraibile delle fatture di acquisto registrate nell’apposito registro nel periodo di riferimento

 

= IVA a debito / a credito 

Occorre osservare che l’IVA relativa a fatture emesse e corrispettivi va a debito anche qualora non si sia proceduto alla registrazione di detti documenti negli appositi registri. L’IVA sugli  acquisti, invece, è detraibile solo a condizione che le fatture di acquisto siano state registrate nell’apposito registro. 

 

 
   

Gli altri approfondimenti sull'argomento:

Liquidazioni periodiche IVA: come si registrano contabilmente

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